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domenica 28 ottobre 2012

Pensioni TPL, dopo la diffida della FAST … l’INPS chiarisce le regole!


da:http://www.sindacatofast.it/sites/default/files/doc_pdf_inf/TPL%20%20%20INPS%20Pensione%20di%20vecchiaia.pdf
Con una nota di risposta, trasmessa alla Segreteria Nazionale FAST
CONFSAL, l’INPS rimuove alcuni vincoli previdenziali strumentali inseriti di
soppiatto nel Messaggio n. 11010 del 2/7/2012, che impedivano  l’accesso alla
pensione di vecchiaia a 55/60 a seconda del genere al Personale Viaggiante del TPL.
Diventa meno complicato l’accesso alla pensione di vecchiaia per il Personale
Viaggiante del TPL. L’INPS, dopo la diffida inviata  dalla FAST CONFSAL, con la quale
erano tate mosse eccezioni di illegittimità sulle regole d’accesso definite contro legge con
il Messaggio surrichiamato, è costretta a fare ammenda  ed a modificare le sue
interpretazioni restrittive, per come richiesto dalla FAST ed a informarne il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali verso il quale la FAST aveva esteso la sua diffida.
I rilievi che erano stati mossi con la nostra nota rispetto alle regole introdotte in
modo dissimulato dall’INPS con il Messaggio 11010 sono stati:
 L’illegittimità del requisito richiesto della continuità di servizio inserito all’esempio
n° 3  del Messaggio 11010, in quanto impediva l’accesso alla Pensione a 55/60
anni al Personale Viaggiante che nell’arco della sua carriera andava incontro a
periodi magari brevi d’inidoneità alle sue mansioni  o a fasi temporali
d’utilizzazione in incarichi diversi, pur  essendo  in  possesso  dei requisiti
previdenziali previsti dalla legge per l’accesso  al pensionamento a 55/60 anni a
seconda del genere. Questa regola inserita di  nascosto dall’INPS  avrebbe
costretto: Autisti/Macchinisti, Addetti alla verifica dei titoli di viaggio, Addetti
all’esercizio a restare in servizio fino a 66 anni, maggiorati con le regole sulle
aspettative di vita previste dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 che sposteranno
quanto prima detto limite ad oltre 67 anni;
 L’illegittimità della previsione di una dichiarazione formale, quale condizione
indispensabile per l’accesso a pensione, sullo svolgimento delle lavorazioni
svolte nel corso della propria carriera, anche a carico  del lavoratore con
conseguente  assunzione da parte sua delle responsabilità che ne derivavano.
Una   fattispecie che avrebbe esposto il  lavoratore dipendente  a profili
penali, per un obbligo che invece fa capo  al solo datore di lavoro ed alle
verifiche dell’Istituto Previdenziale;
 L’illegittimità della previsione della prevalenza contributiva nelle mansioni tipiche
del Personale Viaggiante per poter fruire dell’accesso al pensionamento di
vecchiaia  con età ridotta rispetto alle regole ordinarie sancite dall’art. 24 della
legge 214/2011.

giovedì 2 agosto 2012

TRASPORTI: FAST-CONFSAL, COMPROMESSE REGOLE PENSIONISTICHE


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(AGENPARL) - Roma, 02 ago - "Brutte notizie per le qualifiche professionali degli autoferrotranvieri le cui mansioni comportino prestazioni di servizio a bordo dei mezzi di viaggio, l’INPS, parafrasando se possibile in peggio, gli atteggiamenti della Ministra Fornero in tema previdenziale, con il Messaggio 11010 del 2 luglio 2012 introduce vincoli strumentali per impedire la fruizione del diritto alla pensione di vecchiaia a 55/60, in relazione al genere". Lo si legge in una nota di Fast Confsal.
"Per conseguenza dei contenuti inseriti in modo quasi velato dall’INPS categorie di lavoratori quali: Autisti/Macchinisti, Addetti alla verifica dei titoli di viaggio, Addetti dell’esercizio ecc. rischiano, magari perché hanno sofferto periodi sia pur minimi di inidoneità dal servizio o utilizzazioni in settori diversi per tempi brevi, di perdere il diritto ai normali requisiti pensionistici, per essere costretti a restare in servizio, anche se utilizzati come “Personale Viaggiante”, fino a 66 anni, adeguati con le maggiorazioni sulle aspettative di vita previste dalla legge 30 luglio 2010, n°122 che in breve tempo sposteranno l’età per l’accesso a pensione oltre ai 67 anni. Un abuso questo perpetrato dall’INPS che non può essere sottaciuto, considerato i danni irreversibili prodotti al primo pilastro pensionistico dalle numerose riforme previdenziali attuate a partire dal 1992 in progress, che hanno anche inciso negativamente sul valore degli assegni pensionistici. In ragione di ciò la FAST-CONFSAL ha chiesto, coinvolgendo nella problematica lo stesso Ministero del lavoro che nei suoi provvedimenti aveva lasciato inalterate le regole previdenziali per il personale Viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, alla Direzione Generale INPS di ritirare il Messaggio di cui trattasi e conseguentemente di ripristinare i termini e le regole corrette per l’accesso alla quiescenza di vecchiaia per i destinatari del provvedimento amministrativo. In presenza di diniego da parte dell’INPS, la FAST-CONFSAL si renderà disponibile con i lavoratori interessati per impugnare il Messaggio di cui trattasi presso il TAR competente e parimenti renderà disponibile le sue sedi sindacali su tutto il territorio nazionale, per permettere ai lavoratori interessati di inviare solleciti e diffide, mediante moduli che saranno forniti dalle stesse Segreterie Territoriali FAST-CONFSAL, alla Direzione Generale dell’INPS ed al Ministero del Lavoro. Personale Viaggiante del TPL, difendi le tue prerogative pensionistiche, rivolgiti alle Segreterie territoriali FAST-CONFSAL per modificare il Messaggio 10100 del 2 luglio 2012".
http://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20120802-trasporti-fast-confsal-compromesse-regole-pensionistiche

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)