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sabato 26 gennaio 2013

Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.


Da:http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%20545%20del%2010-01-2013.htm



Direzione Centrale Previdenza
Roma, 10-01-2013
Messaggio n. 545
OGGETTO:
Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Premessa
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.
I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.
Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.
1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.
Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).
Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori   

venerdì 28 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013, pensioni legate alla speranza di vita


Da:http://www.leggioggi.it/2012/12/27/dal-1-gennaio-2013-pensioni-legate-alla-speranza-di-vita/

Al via l’adeguamento delle pensioni al parametro “speranza di vita”, contenuto nel “Salva Italia”

La vita si allunga e, parallelamente, la pensione si fa sempre più lontana. Almeno tre mesi in più di lavoro, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta “speranza di vita” che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, recando con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni secondo quanto stabilito nel d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , meglio noto come manovra “Salva Italia”.

L’aspettativa di vita è un particolare indice che prevede, in maniera automatica, l’aggiornamento continuo dei requisiti per il pensionamento. Tale indice, in pratica, istituisce un legame tra l’accesso ai trattamenti pensionistici e la probabilità di vita e di morte (questa probabilità è appunto la “speranza di vita”) misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora (e quanto a lungo). In caso di crescita della probabilità (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), parallelamente anche l’età di pensionamento si sposta in avanti nel tempo della stessa misura. In caso, invece, di abbassamento della speranza di vita, l’età di pensionamento resta stabile (non c’è analoga diminuzione).
La riforma delle pensioni ad opera del Ministro Elsa Fornero ha previsto, a partire dal 2012, la scomparsa delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, raggruppate sotto due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, come riformulata dal “Salva Italia”, bisogna distinguere se il lavoratore abbia maturato o meno dei contributi già versati alla data del 31 dicembre 1995 (spartiacque tra pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”). Se il requisito di età è, in entrambi i casi, lo stesso, la differenza riguarda i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo “minimo”. C’è poi per tutti i lavoratori (sia quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, sia quelli che a questa data avevano già versato dei contributi) la possibilità di andare in pensione a 70 anni con un minimo di 5 anni di contributi. Sola condizione: deve trattarsi di contributi “da lavoro” (esclusi, dunque, i figurativi ed altri diversi contributi non derivanti da attività di lavoro).
Per quanto riguarda la nuova pensione anticipata, post riforma Fornero, anche in questo caso è necessario distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Ci sono tre strade: una per i “vecchi” lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per i “giovani” (senza contributi versati prima del 31 dicembre 1995).
Solo nel primo caso, quello dei lavoratori che hanno già contributi versati prima della data spartiacque, è all’azione un particolare meccanismo “punitivo” che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni di età, in questo modo: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annua di riduzione sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Nel caso in cui l’età di pensionamento sia una frazione, la riduzione percentuale è commisurata proporzionalmente al numero di mesi lavorati. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dunque, ante 31 dicembre 1995). La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e C.I.G. ordinaria).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come si diceva, sono disponibili due strade per l’accesso alla pensione anticipata nel 2013:
1) Requisito unico contributivo, pari a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.
2) Doppio requisito (sia per gli uomini che per le donne): 63 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi.
Seguono due tabelle relative ai requisiti pensionistici nel tempo, suddivisi per le diverse categorie di lavoratori, e agli incrementi correlati alla “speranza di vita”.
Requisiti nel tempo
Soggetti lavoratori
Requisito di età
Decorrenza (1) (2)
Dipendenti donne del settore privato
62 anni
Anno 2012
62 anni e 3 mesi
Anno 2013
63 anni e nove mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018
Dipendenti pubblici, uomini e donne
Tutti 66 anni
Anno 2012
Tutti 66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2013
Lavoratrici autonome (donne)
63 anni e 6 mesi
Anno 2012
63 anni e 9 mesi
Anno 2013
64 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
66 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018
Lavoratori autonomi e dipendenti (uomini)
66 anni
Anno 2012
66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2013
Clausola età minima
Tutti i lavoratori
Dal 1° gennaio 2021 l’età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni
Condizioni comuni a tutti i lavoratori
Requisito contributivo minimo
20 anni
Importo pensione
Non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, per chi per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all’età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione
(1) Si tiene conto dell’ulteriore adeguamento di tre mesi alla “speranza di vita” a partire dal 1° gennaio 2013.
(2) Restano fermi gli ulteriori adeguamenti alla “speranza di vita” (anno 2016, anno 2019, anno 2021 e così via).

Anno
Incrementi aspettativa di vita
Incremento complessivo
2013
3 mesi
3 mesi
2014
3 mesi
3 mesi
2015
3 mesi
3 mesi
2016
4 mesi
7 mesi
2017
4 mesi
7 mesi
2018
4 mesi
7 mesi
2019
4 mesi
11 mesi
2020
4 mesi
11 mesi

 
Pubblicato da  il 27 dicembre 2012 alle 10:12 in Welfare 

Più contributi, meno pensione. La speranza di vita allontana l’assegno. I nuovi requisiti dal 1° gennaio

Da:http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/11532-piu-contributi-meno-pensione-la-speranza-di-vita-allontana-lassegno-per-tutti-i-nuovi-requisiti-dal-1d-gennaio.html
1a1a1a_0a01aaa111apensionetraguardo-258Pensione sempre più lontana. Tre mesi almeno, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta «speranza di vita» che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, e porta con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni (dm 6 dicembre 2011). La speranza di vita è un particolare automatismo che prevede l’aggiornamento continuo dei requisiti di pensionamento. In pratica, con essa si fa dipendere l’accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c’è diminuzione).
Vediamo i nuovi requisiti operativi dal prossimo anno, tenendo presente che, per effetto della riforma Fornero a partire da quest’anno sono scomparse le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità che sono state sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata».
La (nuova) pensione di vecchiaia
Occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime «retributivo» e pensioni in regime «contributivo»). La differenza non è di poco conto, ma concerne i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo «minimo». Il requisito di età è lo stesso, invece, in entrambi i casi. Oltre questo, esiste poi l’alternativa valida per tutti i lavoratori (sia quelli che anno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli che a tale data avevano già dei contributi versati), ossia quella di andare in pensione a 70 anni, con un minimo di contributi (5 anni) all’unica condizione che si tratti di contributi «da lavoro», cioè con esclusione di figurativi ed altri diversi da quelli derivanti da attività di lavoro.
La (nuova) pensione anticipata
Anche in questo caso occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i vecchi lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995). Per i primi (lavoratori vecchi), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 viene applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è dell’1% per ciascuno degli ultimi due anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipato a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 + 1 + 2 +2%). Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.
Lo scenario
Quando il ministro Elsa Fornero lascerà l'incarico di governo, potrà legittimamente rivendicare di aver portato a compimento il percorso di consolidamento del sistema previdenziale già iniziato da Maurizio Sacconi. Ora i conti dell'Inps e delle Casse autonome di previdenza sono certamente più sostenibili di qualche anno fa.
L'altro lato della medaglia è che le pensioni, per chi lavora, si allontanano sempre di più, costano sempre di più e gli importi sono sempre più ridotti. Il 1° gennaio 2013 sarà una data da ricordare sia per i professionisti sia per i lavoratori dipendenti. Per le casse privatizzate scattano, infatti, una serie di riforme necessarie per adeguare i bilanci al criterio della sostenibilità a 50 anni.
Imponendo questa esigenza la Fornero è riuscita a ottenere che tutte le casse allungassero gli anni di lavoro necessari per andare in pensione, aumentassero i contributi e riducessero gli assegni dei futuri pensionati. Oggi un giovane professionista ha come orizzonte pensionistico i 70 anni, mentre la percentuale dei propri guadagni che deve versare all'ente di previdenza continua a crescere in modo sempre più veloce.
Non che i lavoratori dipendenti stiano meglio. È vero che riescono ad andare in pensione qualche anno prima, ma i loro contributi sono decisamente più alti di quelli dei professionisti. E anche per loro il 1° gennaio porterà solo brutte notizie: assegni previdenziali ridotti del 2% rispetto a chi è andato in pensione nei tre anni precedenti e addirittura del 7% rispetto a chi ci è andato nel 2009.
E non solo. Sempre dal 1° gennaio bisognerà lavorare tre mesi in più: è l'effetto dell'applicazione del meccanismo di adeguamento alla cosiddetta speranza di vita. Siccome si vive più a lungo, bisogna anche lavorare di più. Difficile contestare la logica dei numeri che spinge i responsabili degli enti di previdenza a scelte sempre più dolorose.
C'è un solo problema: a essere penalizzati sono solo i giovani, mentre chi è già in pensione, per effetto del principio della salvaguardia dei diritti acquisiti, affermato anche di recente dalla Corte costituzionale per annullare alcuni contributi di solidarietà imposti a pensionati, può permettersi veramente di vivere in un altro universo. Dove il rapporto tra contributi versati e pensioni ricevute è inesistente. Dove non bisogna tener conto della sostenibilità degli enti di previdenza.
Dove chi è entrato può guardare chi gli paga la pensione dall'alto in basso. Questa è l'eredità, che rischia di diventare ogni giorno sempre più drammatica, degli ultimi due ministri del lavoro. Non a caso, quasi la metà dei risparmi consentiti dalle ultime riforme previdenziali è stata bruciata per salvaguardare gli esodati. 
ItaliaOggi - 17 dicembre 2012

mercoledì 21 novembre 2012

PENSIONI di Agar Brugiavini e Roberta Rainato 13.11.2012



La riforma delle pensioni contribuisce a riequilibrare i conti nel breve periodo, ma soprattutto consente la sostenibilità della spesa per pensioni nel lungo periodo garantendo l'equità intergenerazionale. Sui coefficienti di trasformazione si poteva seguire l'esempio svedese. Resta aperto il nodo dei lavoratori esodati.
A pochi giorni dall’insediamento del governo Monti prende vita la riforma delle pensioni. E’ una importante riforma che va nella direzione di contenere la dinamica della  spesa pensionistica, in linea con gli impegni presi con l’Unione Europea. Le nuove regole contribuiscono a riequilibrare i conti pubblici nel breve periodo, ma soprattutto garantiscono la sostenibilità della spesa nel lungo periodo in un’ottica di equità intergenerazionale. Tuttavia le nuove regole fanno emergere il problema dei lavoratori “esodati” su cui tuttora si dibatte.

COSA È STATO FATTO

La riforma delle pensioni ha affrontato alcuni nodi cruciali del sistema pensionistico italiano, di cui offriamo un breve elenco non esaustivo.
1. Estensione del metodo contributivo pro-rata anche a coloro che andranno in pensione con il sistema retributivo, applicando il calcolo contributivo ai soli contributi versati dal 1° gennaio 2012, rivalutati annualmente con la media quinquennale del tasso di crescita del Pil nominale.
2. Pensione di vecchiaia ordinaria. Già a partire dal 1° gennaio 2012 l’età minima di pensionamento viene innalzata. Per tutte le categorie di lavoratori e per le lavoratrici del settore pubblico l’età minima viene elevata a 66 anni, in luogo di 65 anni.  Per le lavoratrici del settore privato l’età sale a 62 anni (invece di 60 anni) per il requisito della vecchiaia, o in alternativa 60 o 61 anni con il sistema delle quote (se gli anni di contributi sono sufficienti). Il requisito minimo sale a 63 anni + 6 mesi nel 2014, a 65 anni nel 2016, a 66 anni nel 2018. Analoghe modifiche valgono per le lavoratrici autonome.
3. Pensioni di anzianità. Dal 1° gennaio 2012 scompare il sistema delle quote che rimane in vigore solo per i lavoratori impiegati in attività usuranti. Alle pensioni di anzianità subentrano le pensioni «anticipate», basate sul solo requisito dell’anzianità contributiva (42 annni e 1 mese per gli uomini, 41 anni e un mese per le donne). Queste prevedono una penalizzazione sulla quota di pensione relativa ai contributi maturati fino al 31 dicembre 2011 e per la sola quota di pensione determinata con il metodo di calcolo retributivo (nel caso del sistema misto).  La penalizzazione è una correzione attuariale  che tiene conto della diversa longevità dei futuri pensionati(1).
E’ da notare che l’abolizione del sistema delle quote e le nuove regole di accesso alla pensione di vecchiaia  hanno di fatto bloccato molti lavoratori che avrebbero maturato i requisiti in breve tempo e che erano quindi  prossimi alla pensione. Sono previste tuttavia diverse deroghe per particolari categorie di lavoratori, particolarmente se molto vicini alla pensione o se lavoratori precoci.
4. Adeguamento dei coefficienti necessari a convertire il montante del sistema contributivo in rendita pensionistica (coefficienti di trasformazione)  all’aumento della speranza di vita.  Queste correzioni si applicheranno già dal 1° gennaio 2013 e varieranno gradualmente nel tempo, determinando una riduzione del 2-3 per cento delle pensioni erogate (sulla sola parte contributiva). Per contro, coloro che ritarderanno la pensione oltre i 65 anni potranno godere di importi di pensione più elevati (2). La revisione dei coefficienti di trasformazione è particolarmente rilevante nel contesto della riforma pensionistica per garantire un equilibrio del sistema pensionistico secondo il principio del metodo contributivo da applicarsi anche a coloro che andranno in pensione nei prossimi anni e non solo a regime.
5. Blocco parziale delle perequazioni all’inflazione. Per i soli anni 2012 e 2013 l’indicizzazione è garantita fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro lordi mensili); per l’intero ammontare di importo superiore non viene applicata alcuna indicizzazione.

COSA RESTA DA FARE E LE OCCASIONI MANCATE
1. la questione degli esodati.
Non c’è una definizione certa dei “lavoratori esodati” e non stupisce quindi che non sia praticabile una stima corretta del loro numero. Si parla in alcuni casi di lavoratori “esodati” e lavoratori “esondandi” perché, oltre a coloro che sono già usciti dal mercato del lavoro,  potenzialmente alcuni gruppi di lavoratori sono “a rischio”, specialmente se si allargano i criteri di inclusione. I lavoratori esodati sono coloro che prima del 4 dicembre 2011, hanno deciso di lasciare l'azienda anzitempo con la certezza di ricevere la pensione al massimo entro due anni. Per effetto della riforma, che necessariamente ha dovuto trovare applicazione in tempi molto rapidi, e in particolare per l’abolizione delle quote (ma anche per i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia) questi lavoratori si trovano senza occupazione e senza assegno pensionistico.
Il perdurare della crisi economica ha reso il problema particolarmente acuto perché ha fatto emergere una anomalia del nostro sistema di welfare: i  lavoratori in esubero, che un tempo sarebbero stati protetti dal sistema pensionistico anche in età relativamente giovani,  non si qualificano per la pensione perché non raggiungono il nuovo requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia.
In assenza di una chiara definizione il numero di lavoratori esodati e esondandi deriva da stime: la spesa che dovrebbe derivare dal salvaguardare  i primi 130mila esodati ammonta a circa 9,2 miliardi di euro, necessari per coprire le pensioni per gli anni dal 2012 al 2020.
Il tentativo messo in atto da diverse forze politiche e sindacati di allargare la platea degli aventi diritto attenuando i criteri di selezione rischia di vanificare i capisaldi della riforma delle pensioni.
Per i lavoratori esodati o esodandi una soluzione è tuttora percorribile: rideterminare gli importi pensionistici applicando riduzioni attuariali, pari a circa il 2-3 per cento in meno per ogni anno precedente il raggiungimento della nuova età pensionabile. Al tempo stesso, dovrebbe essere chiesto ai datori di lavoro di versare i contributi sociali per questi lavoratori fino a quando questi maturano il diritto a una pensione piena.
Alla priorità di salvaguardare gli esodati vanno affiancate norme dirette ai datori di lavoro, volte a introdurre adeguati incentivi al mantenimento in azienda dei lavoratori con oltre 57 anni di età o, in alternativa, a favorire con opportuni incentivi o agevolazioni fiscali e contributive il loro reintegro in azienda, anche tramite forme alternative al contratto di lavoro dipendente.
Tali misure saranno più facilmente attuabili se il paese tornerà a crescere e se si realizzeranno piani di risanamento aziendale, assieme al completamento della riforma del mercato del lavoro.

2. la mancata flessibilità
Se da un lato le disposizioni sulla pensione di vecchiaia e la sostituzione delle pensioni di anzianità con le anticipate rispondono all’obiettivo desiderabile e necessario di innalzamento dell’età di pensionamento e rappresentano un importante risultato della riforma di novembre 2011, dall’altro occorre notare che il principio di flessibilità che ha caratterizzato la riforma Dini viene ridimensionato. Poiché tali modifiche sono avvenute in tempi rapidi, la riforma ha costretto molti lavoratori prossimi alla pensione (anche non esodati e non esodandi) a rivedere i propri piani con limitate possibilità di modulare l’uscita dal lavoro verso il pensionamento.  Quindi anche lavoratori che pure avrebbero accettato una decurtazione (ad esempio con criteri attuariali) della propria pensione pur di mantenere la flessibilità in uscita, si sono visti costretti a posticipare il pensionamento continuando a lavorare con mansioni e in ambienti non necessariamente ideali per alcune fasce di età (Boeri Brugiavini - Salviamo la riforma 9.10.2012).

3. i coefficienti di trasformazione
Se da un lato era assolutamente necessario intervenire sull’adeguamento dei coefficienti di trasformazione per agganciarli alla accresciuta longevità, dall’altro si poteva una volta per tutte definire un meccanismo automatico simile al sistema svedese. L’idea è quella di assegnare a ciascuna coorte di nascita coefficienti specifici e “fissati” al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia. Pertanto, ogni coorte possiede coefficienti propri che tengono conto della dinamica della longevità e dell’andamento economico.
Il sistema dei coefficienti di trasformazione è iniquo tra le generazioni e all’interno della stessa generazione perché dipendono dall’anno di pensionamento e non anche dall’anno di nascita. Nel sistema svedese viene garantita equità intragenerazionale, perché lavoratori della stessa coorte di nascita vengono remunerati con lo stesso coefficiente basato sulla longevità, e si raggiunge anche una equità intergenerazionale perché ogni generazione vede il proprio montante attualizzato in funzione della propria longevità e della propria durata del pensionamento (Sandro Gronchi, 22.12.2011).

4. i fondi pensione
La riforma delle pensioni intende rafforzare il ruolo dei tre pilastri del sistema pensionistico, quello pubblico con la prestazione erogata dall’Inps, quello privato dei fondi pensione, e quello individuale costituito dal risparmio personale, aprendo all’ipotesi di trasferire una quota di contribuzione attualmente destinata al sistema pubblico alla previdenza complementare.  Tuttavia sembrano ancora insufficienti le misure tese a rafforzare la previdenza complementare. Inoltre è ancora carente l’informazione fornita ai lavoratori sui possibili vantaggi e svantaggi di questa forma di assicurazione previdenziale.


(1) Vedi Sandro Gronchi, “Cosa fare delle pensioni di anzianità”, www.lavoce.info del 15.11.2011 e Tito Boeri e Agar Brugiavini, “Non per cassa ma per equità”, www.lavoce.info del 9.11.2011.
(2) Sono stati individuati 130mila lavoratori esodati con il decreto interministeriale di giugno (65mila) e con la legge sulla spending review dello scorso agosto (55mila); i rimanenti 10mila discendono dall’applicazione della "finestra mobile" che ha posticipato il pensionamento di dodici mesi dalla data di effettiva maturazione del diritto. Dalla ricognizione di ottobre è emerso che alla platea degli esodati del biennio 2013-2014 si aggiungono ulteriori 8.977 lavoratori e secondo le stime saranno perciò necessari altri 440 milioni di euro per il biennio in questione: la copertura finanziaria è in fase di definizione in sede legislativa.
 


lunedì 29 ottobre 2012

Pensioni 2013: età e anzianità in aumento, coefficienti di trasformazione in diminuzione

Da:http://silvestri-livorno.blogautore.repubblica.it/2012/10/25/pensioni-2013-eta-e-anzianita-in-aumento-coefficienti-di-trasformazione-in-diminuzione/
Pensioni di vecchiaia. Dal primo gennaio 2013, l’età di pensionamento per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le dipendenti del settore pubblico è fissata a 66 anni e 3 mesi, mentre per le lavoratrici dipendenti del settore privato è di 62 anni e 3 mesi e per le lavoratrici autonome è di 63 anni e 9 mesi. Nel 2018 il requisito anagrafico per il diritto alla pensione sarà unico per tutti e fissato in 66 anni e 7 mesi. Questo limite di età è comprensivo dell’incremento conseguente alla applicazione della speranza di vita, derivante dalla maggior durata della vita media che comporta un maggior periodo di permanenza al lavoro in modo da impedire un maggior costo per il sistema previdenziale. Ovviamente i limiti di età sono destinati a crescere ulteriormente dopo il 2018 in virtù del meccanismo di aggancio proprio alla speranza di vita. Il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni. Dal 2012 la decorrenza della pensione scatta dal mese successivo a quello della domanda.
Pensione anticipata. La riforma Monti-Fornero ha abolito la pensione di anzianità basata sulle cosiddette quote con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva o sul requisito di almeno 40 anni di contribuzione prescindendo dall’età anagrafica, introducendo la pensione anticipata. Questo tipo di pensionamento consente la possibilità di ottenere il trattamento con un certo anticipo rispetto a quello di vecchiaia a condizione che risulti raggiunta una determinata anzianità contributiva. Tale anzianità, fissata nel 2012 in 42 anni e unmese per gli uomini e in 41 anni e un mese per le donne, nel 2013 sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e di 41 anni e 5 mesi per le donne. Anche l’anzianità contributiva è soggetta a crescere in base alla speranza di vita. Le persone che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni subiscono una riduzione percentuale sulla quota retributiva della pensione. Tale riduzione è pari all’1% annuo per i due anni rimanenti ai 62 (60 e 61)ed al 2% annuo per ogni ulteriore anno di anticipo (accesso al pensionamento con un età inferiore a 60 anni). I lavoratori precoci, anchese di età inferiore ai 62 anni, fino al 2017, sono esclusi dalla penalizzazione. La nuova riforma (comma 11, art.24) prevede che i lavoratori iscritti al sistema pensionistico dal primo gennaio 1996, per i quali la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo, possono ottenere il pensionamento anticipato con il requisito anagrafico di 63 anni se in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, a condizione che l’importo mensile della pensione risulti pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa 1200 euro mensili nel 2012). Anche la pensione anticipata del 2012 decorre dal mese successivo a quello delladomanda.

martedì 14 agosto 2012

Esodati, bastano 40 anni di lavoro


Di Daniele Cirioli
Esodati, bastano 40 anni di lavoro
Gli esodati vanno in pensione con 40 anni di lavoro. Nel loro caso, infatti, non si applica la speranza di vita al requisito unico di pensione (appunto 40 anni di contributi), perché previsto dalla riforma Fornero (dunque per la nuova disciplina). La speranza di vita, invece, si applica normalmente (pure nel caso degli esodati) a tutti gli altri requisiti, quali quote ed età anagrafica. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 13343/2012, di rettifica del precedente messaggio n. 13052/2012.

Gli esodati. Con messaggio n. 13052/2012 (si veda ItaliaOggi del 4 agosto), l'Inps ha riassunto la disciplina sui requisiti di pensione applicabile ai cosiddetti esodati, ossia alle particolari categorie di lavoratori individuate dall'ultima riforma delle pensioni (riforma Fornero) alle quali continuano ad applicarsi i requisiti, sia di accesso sia di decorrenza («finestre»), vigenti al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 con la riforma). Questi lavoratori, ha spiegato l'Inps, continuano ad andare in pensione di vecchiaia o di anzianità:
a) sulla base dei requisiti vigenti prima del 6 dicembre 2011;
b) sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).
La speranza di vita. In pratica, gli esodati sono lavoratori che possono accedere alla pensione in base alle vecchie regole (riforma Sacconi) evitando i nuovi e più restrittivi requisiti previsti dalla riforma Fornero (in vigore dal 1° gennaio 2012). Una differenza tra le due discipline (Sacconi e Fornero) è il campo di applicazione della «speranza di vita», operativa dal 1° gennaio 2013. Si ricorda che questa speranza di vita è un particolare automatismo di adeguamento dei requisiti per la pensione che funziona così: ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora (appunto: la «speranza di vita»): se la probabilità cresce, se cioè aumentano gli anni ancora «attesi» di vita, anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura; se la probabilità diminuisce o rimane invariata, i requisiti restano invariati. La differenza è questa: mentre la riforma Sacconi ha reso applicabile il criterio a tutti i requisiti per la pensione con eccezione di quello unico contributivo (i famosi 40 anni), la riforma Fornero ha esteso la speranza di vita anche al requisito unico (ai 40 anni che intanto sono diventati 42/41 anni e un mese a seconda che si tratti di uomini o donne).

Esodati con 40 anni di contributi. Con riferimento agli esodati che possono andare in pensione con il massimo di lavoro (cioè i 40 anni) l'Inps spiega che, applicandosi la riforma Sacconi, deve considerarsi l'aumento di uno, due e tre mesi fissati per la «finestra mobile» ai fini della decorrenza della pensione. In altre parole, una volta maturati i 40 anni di contributi (e con essi il «diritto» alla pensione), il lavoratore esodato dovrà attendere la finestra mobile (per la «decorrenza» della pensione) che in via ordinaria è fissata in 12 e 18 mesi rispettivamente per lavoratori dipendenti e autonomi. Nel caso di pensionamento con il requisito unico (40 anni), spiega l'Inps, occorre tener conto della previsione (comma 2, dell'articolo 12, del dl n. 78/2010 introdotto dalla legge n. 111/2011) dell'incremento di un ulteriore mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a partire da 2014 (si veda tabella).
Esodati che maturano le «quote». Della speranza di vita, invece, dovranno tener conto i lavoratori esodati che accedono alla pensione in base alle «quote» (somma di età e contributi). Il primo adeguamento ci sarà dall'anno 2013 con un incremento di tre mesi (dm 6 dicembre 2011). Pertanto, per accedere alla pensione con i requisiti maturati a decorrere dall'anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 (oggi 97) se lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 (oggi 98) se lavoratori autonomi.

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)