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sabato 20 aprile 2013

Pensione anticipata

Da:https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B6118%3B6196%3B6197%3B6213%3B5614%3B8040%3B&lastMenu=8040&iMenu=1&iNodo=8040&p4=2

 CHE COS’E’

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo.

A CHI SPETTA


1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive:
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
DecorrenzaUominiDonne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201342 anni e 5 mesi*41 anni e 5 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi*41 anni e 6 mesi*
dal 1° gennaio 201642 anni e 6 mesi**41 anni e 6 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere considerata utile solo se connessa dall’origine con una effettiva attività lavorativa.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
REQUISITI CONTRIBUTIVI
DecorrenzaUominiDonne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201342 anni e 5 mesi*41 anni e 5 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi*41 anni e 6 mesi*
dal 1° gennaio 201642 anni e 6 mesi**41 anni e 6 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

LA DOMANDA

La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non é, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

lunedì 29 ottobre 2012

Circolare n. 126 INPS



Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.
SOMMARIO:
Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.
In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.
In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.
L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.
I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.
Il Direttore Generale
Nori   

Riforma Lavoro, incentivi all’esodo e pensione anticipata: le novità

Da:http://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/59205/riforma-lavoro-incentivi-allesodo-e-pensione-anticipata-le-novita.html

La Riforma del Lavoro Fornero ha modificato le norme per l’incentivo all’esodo con possibilità di pensione anticipata: ecco le novità per datori di lavoro e lavoratori prossimi alla pensione.

La Riforma del Lavoro ha modificato le norme per gli incentivi all'esodo e la pensione anticipata
In un periodo in cui al centro dell’attenzione c’è la questione dei lavoratori esodati (scopri per chi c’è la copertura) è opportuno analizzare le nuove norme che prevedono unincentivo all’esodo contenute nella Riforma del Lavoro(Legge n. 92 del 28/06/2012, articolo 4 commi da 1 a 7).
Queste, garantiscono l’accesso alla pensione anticipata per coloro che sono ormai prossimi al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento dell’assegno previdenziale, evitando di generare un nuovo “fenomeno esodati”.

Requisiti aziendali

La norma riguarda le aziende con “mediamente più di 15 dipendenti” che sottoscrivono – spesso perché sottoposte a processi di ristrutturazione – accordi per la definizione di piani di esubero attraverso forme di incentivi all’esodo, i cui termini siano stati pattuiti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e riguardanti i lavoratori più anziani.

Requisiti per esodati

Per lavoratori prossimi al pensionamento – ai quali viene concesso il pensionamento anticipato – la norma intende coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, restringendo così il campo rispetto a quanto concesso precedentemente alla Riforma del Lavoro del ministro Fornero.
Non sono invece previsti requisiti a livello di anzianità contributiva minima dei lavoratori (prima della riforma del lavoro era di 29 anni).

Doveri del datore di lavoro

Per quanto concerne le prestazioni erogate, il datore di lavoro è chiamato a garantire un importo almeno “pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. Sarà lo stesso Istituto a definire il quantum dovuto dall’azienda, ovvero a calcolare l’importo della pensione maturato dal lavoratore.
Quella che il datore di lavoro continuerà a versare all’INPS è una contribuzione figurativa, prevista dal comma 5. Il comma 3 prevede invece che per dare efficacia all’accordo il datore di lavoro dovrà presentare “apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi”.
Una delle novità introdotte dalla riforma del lavoro riguarda il caso in cui il datore di lavoro risulti mensilmente inadempiente ai doveri indicati nell’accordo: in questo caso “l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni”. Dunque non varrà più i il principio della “automaticità delle prestazioni“.
Perché vengano applicate queste norme, tuttavia, è necessario che l’INPS renda note ledisposizioni applicative.

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)