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mercoledì 26 settembre 2012

Salvaguardati: ecco le principali novità


24-09-2012
Il ministero del Lavoro ha fissato in 65.000 il numero dei lavoratori salvaguardati dalle nuove norme che regolano il sistema pensionistico, introdotte dalla riforma Monti. Per tutti gli altri, a partire dal 1° gennaio 2012, sono richiesti nuovi requisiti di età e di contribuzione per poter accedere alla pensione.
I 65000 lavoratori, quindi, continueranno ad accedere al pensionamento di anzianità e di vecchiaia secondo le vecchie disposizioni - vigenti fino al 31 dicembre 2011 - pur maturando i requisiti successivamente a tale data, e con le decorrenze pensionistiche previste fino al 2011 (le cosiddette “decorrenze mobili”). 
Nei 65.000 sono compresi anche i 10.000 soggetti già derogati dall’applicazione delle finestre mobili previste dalla legge n.122/10: si tratta dei lavoratori in mobilità ordinaria, in mobilità lunga e titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà.
Ne deriva che gli stessi usufruiranno sia della deroga all’applicazione della finestra mobile, che della deroga relativa ai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla riforma Monti.
L’Inps sta già lavorando per comporre la graduatoria dei potenziali beneficiari sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, o della data di inizio di esonero dal servizio per i lavoratori del pubblico impiego.
Per i soli genitori di disabili in congedo straordinario, l’Inps ha precisato che sarà utilizzato, invece, il criterio della prossimità al perfezionamento del diritto a pensione.
Anche nei confronti dei soggetti salvaguardati trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita: pertanto, a decorrere dal 2013, i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto a pensione sono incrementati di 3 mesi ed i valori somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (la cosiddetta “quota”) per il diritto alla pensione di anzianità sono incrementati di 0,3 unità.
(Foto disponibile su Flickr, di "bernat...", su Licenza Creative Commons)

giovedì 13 settembre 2012

Lavoratori salvaguardati


 Da:http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/politicheprevidenziali/nota_cgil_inca_salvaguardati_10_sett.pdf
− Messaggio Inps n. 13343 del  9 agosto 2012 -
>Nota congiunta Cgil Inca<
     Dipartimento Welfare e Nuovi diritti Cgil                    Area previdenza e assistenza Inca
1Care/i compagne/i,
come sapete continuiamo a batterci per una soluzione previdenziale rivolta a tutti
i lavoratori interessati, scelta che il Governo si rifiuta  di fare. Questa necessità ed
urgenza è stata  nuovamente ribadita di recente unitariamente da CGIL CISL e
UIL.  In  una  nota  le  organizzazioni  sindacali,  inoltre,  hanno  chiesto  che  anche
quelle  forze  politiche  che  hanno  riconosciuto  la  necessità  di  dare  soluzioni  a
questa  grande  emergenza  sociale  siano  conseguenti  agli  impegni  più  volte
assunti.
La presente nota riguarda il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 relativo
ai  primi 65.000 lavoratori salvaguardati.
Per quanto riguarda i 55.000 derogati dall’art. 22 del decreto legge n. 95/2012,
convertito nella legge 135/2012, faremo un primo commento, tenendo conto che
per  l'applicazione  di  questo  articolo  sarà  necessario  attendere  l'emanazione  del
decreto  interministeriale  appositamente  previsto.  Il  decreto  dovrebbe  essere
emanato entro il 14 ottobre.
Per facilitare il lavoro di chi opera allo sportello abbiamo predisposto delle slides
che riassumono in maniera semplice e sintetica le categorie dei beneficiari della
deroga e le condizioni per accedere alla deroga stessa, i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia e di anzianità previsti dalla normativa precedente il decreto
legge  201del  2011,il  monitoraggio  ed  i  criteri  di  selezione  dei  65000,  alcune
indicazioni operative.
Messaggio INPS  13343 del 9 agosto 2012
Speranza di vita
Il messaggio INPS 13343 del 9 agosto ha sostituito il messaggio INPS 13052 del
3 agosto che, come ricorderete o come avrete appreso dalla stampa, è apparso
sul sito INPS per poche ore e poi è stato oscurato anche a seguito delle proteste
fatte dalla CGIL, da Confindustria e, a quanto ci risulta, anche da altri soggetti.
Il messaggio 13052 è stato contestato dal momento che affermava, con grande
sicurezza  e  senza  alcuna  valida  argomentazione,  che  la  speranza  di  vita  si
applicava anche ai quarantisti e cioè a quei lavoratori che raggiungono il diritto
alla  pensione  di  anzianità  con  40  anni  di  contribuzione,  indipendentemente
dall'età  anagrafica.  La  CGIL  e  l'INCA   hanno  sempre  sostenuto,  invece,  che  la
speranza  non si applica  ai  quarantisti visto che la  previgente  normativa non  la
prevedeva.  Nei  confronti  dei  quarantisti  è  previsto,  invece,  il  posticipo  della
decorrenza della pensione di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e  di tre
mesi nel  2014.  La  CGIL ha sempre sostenuto  poi  che sarebbe necessario  non
applicare la speranza di vita a tutti i soggetti salvaguardati.
2Con  il  messaggio  13343  l'INPS  ha  concordato  con  il  Ministero  del  lavoro  la
seguente posizione: la speranza di vita non si applica (sia per i quotisti sia per i
quarantisti) solo ai lavoratori in mobilità ordinaria cessati dal lavoro entro il 31
dicembre 2011. Per i cessati dal 1 gennaio 2012 la speranza di vita si applica a
tutti.
E'  evidente  che  tale  interpretazione  è  sicuramente  un  passo  avanti  rispetto
all'originaria posizione assunta dall'INPS: anche se, a nostro avviso, sia l'INPS sia
il Ministero del lavoro potevano arrivare a soluzioni più favorevoli ai lavoratori. Si
poteva infatti dire, come noi sosteniamo da sempre, che la speranza di vita non si
applica  ai  quarantisti  di  tutte  le  categorie  dei  possibili  beneficiari  e  poi  trovare
analoghe soluzioni per i quotisti, senza fissare la data di cessazione dal lavoro al
31 dicembre 2011. Non si capisce infatti perché lavoratori con accordi sottoscritti
prima  del  4  dicembre  2011,   ma  cessati  dal  lavoro  nel  2012  debbano  subire
l'applicazione della speranza di vita!
In  data  13  agosto  2012  il  Ministero  del  lavoro  ha  finalmente  espresso  il  suo
parere in merito ad un quesito che gli era stato posto dall'INPS a maggio. Con
tale parere, che si allega, il Ministero del lavoro afferma che la speranza di vita
non si applica ai quarantisti.
In seguito a tale parere l'INPS ci ha comunicato che sta rivedendo le procedure e
che sta scrivendo un nuovo messaggio. Per poter esprimere qualsiasi giudizio in
merito è evidente che dovremo attendere la pubblicazione del nuovo messaggio.
Lavoratori in mobilità ordinaria.
Per  quanto  riguarda  i lavoratori  in  mobilità  ordinaria nel  messaggio  INPS, oltre
alla questione relativa alla speranza di vita di cui abbiamo già detto,  ci sono altre
cose importanti.
L'Inps, infatti, ha giustamente precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità
ordinaria devono essere considerati anche  quelli per i quali interventi legislativi
successivi  hanno  esteso  l'applicazione  della  legge  223  del  1991:si  tratta  dei
lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti  e fino a
200), da aziende per l'espletamento di attività logistica (con più di 200 dipendenti
o  che  occupino  da  50  a  200  dipendenti),  di  lavoratori  licenziati  da  agenzie  di
viaggio e turismo compresi gli operatori  turistici, con più di 50 dipendenti e da
imprese  di  vigilanza  (articolo  7,  comma  7,  legge  236/1993);  dei  lavoratori  del
trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito
nella  legge  291/2004,  così  come  integrato  e  modificato  dal  D.L.134/2008,
convertito con modificazioni nella legge 166/2008);dei lavoratori delle società di
gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).
L'INPS  ha  altresì  precisato  che  la  salvaguardia  non  opera  nei  confronti  dei
lavoratori beneficiari dell'indennità  di mobilità in deroga.
3Altra questione estremamente importante riguarda la verifica dei requisiti per il
diritto  a  pensione  (requisiti  che  debbono  essere  maturati  entro  il  periodo  di
fruizione della mobilità). Per quanto attiene la verifica dei requisiti l'INPS infatti
chiarisce  che  per  ogni  lavoratore  in  mobilità  ordinaria  la  verifica  del  diritto  a
pensione va fatta alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto
interministeriale. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi
di  lavoro  svolti  prima  del  24  luglio  ai  fini  del  prolungamento  del  periodo  di
fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione,
mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al
24  luglio   mentre  serviranno  comunque  a  prolungare  la  mobilità  non  verranno
però presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.
Mobilità lunga
Nell'allegato  4  al  messaggio  INPS  i  lavoratori  in  mobilità  lunga  non  appaiono
esclusi  né  dall'applicazione  della  speranza  di  vita,  né  dall'aumento  dell'età
pensionabile previsto per le lavoratrici dalla legge 148 del 2011.
Poiché   le  lavoratrici  ed  i  lavoratori  in  mobilità  lunga  vengono  di  fatto
accompagnati alla pensione, abbiamo chiesto all'INPS di chiarirci definitivamente
se nei confronti di questi lavoratori ci sarà un prolungamento della mobilità visto
che,  a  causa  dei  predetti  aumenti,  moltissime  lavoratrici  e  molti  lavoratori
potrebbero finire la mobilità lunga senza aver maturato il diritto a pensione.
La risposta dell'INPS è stata molto confusa, alla fine si sono limitati a dirci che
sono in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero del  Lavoro.
Lavoratori titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito
Con decreto del Ministero  del lavoro del 3 agosto 2012  è stato stabilito che gli
assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono  erogati  dal  Fondo  di
solidarietà   per  un  periodo  massimo  di  60  mesi  e  che  in  tale  periodo  devono
essere raggiunti i requisiti  sia per il diritto alla pensione, ivi compresi gli aumenti
dovuti alla speranza di vita, sia per la decorrenza della pensione stessa.
Nel  messaggio  l'INPS  chiarisce  che  solo  per  i  soggetti  già  titolari  di  assegno
straordinario alla data del 4 dicembre 2011 qualora l'aumento della speranza di
vita faccia maturare il diritto a pensione oltre il limite massimo dei 60 mesi verrà
prolungata,  a  carico  dei  Fondi  di  solidarietà,  l'erogazione  dell'assegno  fino  al
conseguimento della pensione.
Nulla dice il messaggio INPS in merito ai soggetti che hanno fatto accordi entro il
4  dicembre  2011,  che  dovrebbero  cessare  dal  lavoro  nel  2012  e  che  come
4precisato dal decreto  interministeriale del 1  giugno dovrebbero  restare a carico
dei  fondi  fino  al  compimento  del  62  esimo  anno  di  età,  anche  se  maturano  il
diritto a pensione prima di tale età. Per queste fattispecie l'INPS si limita a dire
che “ sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure volte ad assicurare
la  tutela  dei  lavoratori  che  compiono  62  anni  oltre  il  periodo  massimo  di
permanenza nel fondo”.  
Autorizzati ai versamenti volontari
Per quanto riguarda  gli autorizzati ai versamenti volontari l'INPS nel messaggio
precisa che per  la condizione di non aver più lavorato dopo l'autorizzazione ai VV
gli interessati dovranno presentare  una dichiarazione di responsabilità.
L'INPS precisa che i lavori socialmente utili, non comportando l'instaurazione di
un rapporto di lavoro, non comportano l'esclusione dalla salvaguardia.
Altra precisazione riguarda i contributi volontari ricongiunti: in tale fattispecie non
opera  più  la  salvaguardia  visto  che  i  contributi  volontari  ricongiunti  sono  da
considerarsi  a  tutti  gli   effetti  come  contribuzione  obbligatoria  versata
direttamente all'ente presso cui si è accentrata la posizione assicurativa.
La salvaguardia non opera per coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari
ad  integrazione  per  periodi  di  part-time  o  che  sono  autorizzati  ai  versamenti
volontari  per  periodi  di  sospensione  dal  lavoro  non  coperti  da  contribuzione
(aspettative  non  retribuite).  Tali  fattispecie  non  possono  essere  equiparate
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro.
Monitoraggio
Il  monitoraggio  sarà  fatto  per  i  lavoratori  in  mobilità  ordinaria  e  lunga,  per  i
lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, per gli
autorizzati ai versamenti volontari, per i cessati dal lavoro entro il 31 dicembre
2011 con accordi individuali o collettivi in base al criterio della data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Per  i  lavoratori  in  esonero  dal  servizio,  il  criterio  è  quello  della  data  di  inizio
dell'esonero dal servizio.
Per  i  lavoratori  in  congedo  straordinario  per  assistere  figli  con  disabilità,  in
assenza di specifiche previsioni normativa, l'INPS ha scelto come criterio quello di
individuare i soggetti più prossimi al perfezionamento del diritto a pensione.
5Riunione   Commissioni  CIV  Consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza)  con  la
Direzione generale INPS. (6 settembre 2012)
In  questa  riunione  abbiamo  fatto  l'elenco  dei  comportamenti   estremamente
eterogenei  e  difformi  delle  sedi  INPS  rispetto  alla  platea  dei  lavoratori
salvaguardati (appuntamenti dilazionati troppo a lungo nel tempo, appuntamenti
mancati,  appuntamenti  rinviati  all'ultimo  momento  senza  alcuna  valida
motivazione,  ecc,  appuntamenti  verificatisi  e  finiti  con  risposte  completamente
diverse  da  sede  a  sede  sulla  speranza  di  vita,  sul  diritto  a  pensione  ecc,
appuntamenti  con  persone  estremamente  gentili  e  qualificate   e  appuntamenti
con persone che si rifiutano di dare informazioni rinviando ai Patronati, lettere che
non  sono  arrivate  relativamente  all'anno  2009  sia  per  i  lavoratori  in  mobilità
ordinaria sia per i titolari di assegno straordinario, problemi sugli estratti  conto
dei  lavoratori  Telecom,  necessità  che  l'Istituto  rilasci  una  ricevuta  ad  ogni
lavoratore  che deve essere  inserito  nella  lista,  problemi di  procedure    e tante
altre cose ancora..)
Rispetto  a  tale  situazione  abbiamo  ovviamente  chiesto  all'Istituto  di  intervenire
immediatamente  per  garantire  un  servizio  qualificato,  efficiente   ed  omogeneo
sull'intero territorio nazionale. L'INPS ci ha comunque precisato quanto segue:
1) l'Istituto  ha  preso  atto  che  qualcosa  non  ha  funzionato  per  l'anno  2009,
quindi per l'anno 2009  verranno inviate altre lettere.
2) Identico  problema  è  successo  per  i  lavoratori  Telecom:  le  lettere  sono
arrivate  solo  ai  quotisti  e  non  ai  quarantisti,  anche  in  questo  caso
dovrebbero essere inviate altre lettere,
3) le posizioni assicurative dei lavoratori Telecom cui mancavano gli anni 2005
e 2006 (in tutto od in parte) sono state rimesse a posto,
4) l'INPS  ha  dichiarato  che  sta  per  varare  una  procedura  che  permetterà  ai
singoli lavoratori con il proprio PIN di poter andare a verificare se il proprio
nome  è  stato  inserito  nell'elenco  dei  potenziali  beneficiari.  Ovviamente  ci
auguriamo  che  questa  procedura  venga  messa  a  disposizione  anche  dei
Patronati.
Vi preghiamo, comunque, di  tenerci continuamente informati sui comportamenti
delle sedi territoriali dell'INPS.
Vi  alleghiamo  per  completezza  anche  il  messaggio  INPS  13719  del  22  agosto
2012  con  cui  l'INPS  ha  rilasciato  alle  proprie  strutture  territoriali  la  procedura
relativa al Monitoraggio 65000  con  tutte le istruzioni necessarie per l'inserimento
nella  lista  dei  potenziali  beneficiari.  E'  da  rilevare  che  dalle  segnalazioni  che  ci
sono pervenute  risulta che sono ancora molte le sedi dell'Istituto che affermano
di non aver ancora ricevuto la procedura.
6Articolo 22 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012
La  CGIL   ha  sempre  sostenuto  che  la  salvaguardia  deve  operare  per  tutte  le
lavoratrici e per tutti i lavoratori interessati senza vincoli numerici e senza vincoli
di risorse.
Che il Governo avesse torto sui numeri lo dimostra lo stesso articolo 22 del D.L.
95  visto  che  con   tale  articolo  la  salvaguardia  viene  estesa  ad  altri  55000
lavoratori.
Purtroppo  sono  ancora  tanti  i  lavoratori  che  rimangono  fuori  dalle  deroghe.  A
nostro  avviso,  infatti,  le  cifre  fornite  dall'INPS  e  smentite  dalla  Fornero  sono
invece molto vicine al vero. Inoltre ci sono lavoratrici e lavoratori che proprio non
sono stati inseriti nelle deroghe: si tratta dei lavoratori più fragili e più penalizzati,
i  lavoratori  licenziati  senza  accordi  individuali  o collettivi!  E'  necessario  che  tali
lavoratori rientrino nelle deroghe.
Il nostro giudizio come CGIL sull'articolo 22, lo abbiamo già dato. Si tratta di un
articolo che non solo non  risolve la questione per tutti i salvaguardati ma che
crea  ulteriori  problemi  e  disparità  di  trattamento  anche  tra  gli  stessi
salvaguardati.
In base all'articolo 22 risultano salvaguardati:
1) 40000  lavoratori  in  mobilità  (ordinaria  o  lunga)  sulla  base  di  accordi
stipulati “in sede governativa” entro il 31 dicembre 2011, anche se alla data
del 4 dicembre 2011 non risultavano collocati in mobilità. In caso di mobilità
ordinaria il diritto  a pensione deve  essere perfezionato entro il periodo di
fruizione  della  mobilità.  Per  questi  lavoratori,  in  deroga  alla  riforma  del
mercato del lavoro, continua ad applicarsi la disciplina della mobilità vigente
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alla durata della
mobilità stessa. Se la Fornero non si fosse impuntata su una interpretazione
restrittiva  della  norma  (lavoratori  collocati  in  mobilità  alla  data  del  4
dicembre  2011)  ma  avesse  accolto  la  nostra  giusta  tesi  interpretativa
(lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sottoscritti alla data del 4
dicembre  2011)  non  ci  sarebbe  stato  bisogno  di  fare  un'altra  norma  di
legge.  Il  fatto  poi  che  l'articolo  22  faccia  riferimento  solo  agli  accordi
stipulati  in  sede  governativa  (Ministero  del  lavoro,  dello  sviluppo,
Presidenza del Consiglio dei Ministri) appare estremamente lesivo dei diritti
dei  lavoratori,  visto  che vengono  esclusi  tutti  gli accordi stipulati  a livello
aziendale e territoriale.
2) 1600  lavoratori  non  ancora  titolari  di  assegno  straordinario  a  carico  dei
fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, ma per i quali il
diritto  all'accesso  ai  fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati alla  data  del 4
dicembre  2011,  ferma  restando  la  loro  permanenza  nei  fondi  fino  al
62esimo  anno  di  età.  Anche  per  questa  fattispecie  sappiamo  che  ci  sono
7lavoratori che potrebbero finire la permanenza nel fondo (60 mesi) prima
del compimento del 62 esimo anno di età.
3) 7400 soggetti autorizzati ai versamenti volontari  alla data del 4 dicembre
2011  che  maturano  i  requisiti  per  il  diritto  e  per  la  decorrenza  della
pensione tra il 24esimo ed il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011.
Badate  bene  che  la  norma  è  scritta  in  maniera  particolarmente  subdola,
visto che  si sarebbe potuto scrivere “che maturano i  previsti requisiti entro
il  6  dicembre  2014  (oppure  entro  il  trentaseiesimo  mese  dal  6  dicembre
2011).”  Così  come  è  stata  scritta  la  norma,  invece,  facendo  esplicito
riferimento per il perfezionamento dei requisiti solo all'anno successivo alla
fine  della  precedente  deroga  (i  requisiti  devono  essere  raggiunti  tra  il  6
dicembre 2013 e il 6 dicembre 2014) potrebbe essere una vera e propria
cattiveria,  escludendo  dall'applicazione  della  nuova  salvaguardia  proprio
coloro che magari per raggiunti limiti numerici non sono riusciti a rientrare
nella  deroga  prevista  dal  decreto  interministeriale  del  1  giugno.  Ci
auguriamo  che  questa  non  sia  stata  la  volontà  del  legislatore,  ma  con  la
Fornero a pensar male ci si indovina. Per questa fattispecie sono citate solo
queste condizioni, ma è evidente, essendo stato il decreto interministeriale
del 1 giugno citato nel primo comma dell'art. 22 che si applicheranno anche
le ulteriori condizioni previste dal decreto stesso (aver versato o accreditato
almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011, non aver più
prestato attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari),
4) 6000 lavoratori  che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 ter del c.p.c., o in ragione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni  comparativamente  più
rappresentative  a  livello  nazionale e che perfezionano  la decorrenza  della
pensione   nel  periodo  compreso  tra  il  24  esimo  ed  il  36esimo  mese
successivo  al  6  dicembre  2011”.    Anche  in  questo  caso  valgono  le
considerazioni che abbiamo fatto al punto precedente.
Per  l'attuazione  della  salvaguardia  è  prevista  l'adozione  di  un  decreto
interministeriale (Lavoro ed Economia) da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 135/2012 (15 agosto 2012).
Vi terremo continuamente informati sugli sviluppi della questione.
Fraterni saluti
Per la CGIL                                                                  Per l'INCA
                                                       
Rita Cavaterra                                                              Giuliano Ferranti
Sandro del Fattore                                                        Luigina De Santis

Roma 10 settembre 2012

mercoledì 5 settembre 2012

Le novità sui lavoratori esodati. Salvaguardati


da:http://www.cnafc.it/30082012_1.html

Le novità sui  lavoratori  esodati. Salvaguardati
Con il termine "salvaguardati" si indicano i lavoratori che sono stati esentati dall'applicazione delle nuove regole di accesso alla pensione stabilite dalla riforma previdenziale messa a punto dal governo Monti e contenute nei decreto legge 201/2011 e 214/2011 e relative conversioni in legge.
Le disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento e il regime delle decorrenze, restano quelle  vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, e continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:
- sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
- sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).
La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019.
Dopo la pubblicazione  del Decreto Ministeriale è iniziato il piano operativo dell’INPS finalizzato alla corretta predisposizione della lista dei 65.000 lavoratori e lavoratrici che potranno beneficiare delle deroghe previste dalla riforma pensionistica Fornero, ai quali si dovranno poi aggiungere altri 55.000 lavoratori non appena convertito in legge.

 L’INPS ha inviato una comunicazione ai  circa 60.000 potenziali beneficiari appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori in mobilità ordinaria e lunga;
- lavoratori che risultano a carico dei fondi di solidarietà di settore;
- ex lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Questi soggetti debbono verificare la propria posizione assicurativa, anche se non è previsto il rilascio immediato di nessuna certificazione.
Tra i  lavoratori salvaguardati  che non riceveranno nessuna comunicazione ci sono,
 i  dipendenti  pubblici in esonero dal servizio:
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità;
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi
  individuali o collettivi di incentivo all’esodo.

Questi lavoratori per avere diritto alla deroga debbono presentare invece apposita domanda  ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO COMPETENTE ENTRO IL PROSSIMO 21 NOVEMBRE 2012.
Condizioni per aver diritto alla deroga I lavoratori in mobilità ordinaria, i lavoratori in mobilità lunga è quella di aver cessato l’attività lavorativa al 4 dicembre 2011e non essersi rioccupati in data successiva
I lavoratori cessati e  autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011,  debbono aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi in modo da poter avere la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.
I lavoratori dipendenti dovranno così maturare il requisito per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro novembre 2012 e gli autonomi e quelli con contribuzione mista entro maggio 2012, avendo almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e non aver ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Possono ottenere la deroga i dipendenti pubblici in corso di esonero dal servizio, se l’esonero è antecedente al 4 dicembre 2011, e i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità, se risultano in congedo alla data del 31 ottobre 2011. Il perfezionamento del requisito contributivo per il pensionamento di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, va adempiuto entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o accordi collettivi entro il 31 dicembre 2011 e non hanno nessuna successiva rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto alla decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011.

È IMPORTANTE ATTIVARSI TEMPESTIVAMENTE
L'INPS prevede di concludere l'operazione di certificazione del diritto alla pensione entro il 21 settembre.

Gli uffici EPASA  CNA sono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati per fornire tutte le informazioni e provvedere alla verifica e alla sistemazione della posizione assicurativa e, se ne ricorrono le condizioni alla presentazione della domanda di pensione.

martedì 14 agosto 2012

"Lavoratori salvaguardati" i criteri di ammissione al beneficio

FONTE:http://www.sternzanin.it/lavoratori-salvaguardati-i-criteri-di-ammissione-al-beneficio/




8 ago 2012 L’Inps, con messaggio del 03 agosto 2012, n. 13052, nel fornire le prime istruzioni operative in merito alla verifica del diritto a pensione dei lavoratori "salvaguardati", che maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019, riepiloga la normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei predetti requisiti.
Come noto, secondo la previsione di cui all’articolo 24, comma 14, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (conv., con modif., dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011), le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge n. 201 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011) ovvero sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla Legge n. 122/2010 (finestra mobile).
In sintesi, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio.
Lavoratori in mobilità ordinariaPotenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria con cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria (art. 7, co. 1 e 2, L. 23 luglio 1991 n. 223).
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della Legge n. 223/1991 come:
- i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l'espletamento di attività di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
- i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate" (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
- i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).
L’Inps precisa che, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Lavoratori in mobilità lungaPotenziali destinatari sono:
- i lavoratori collocati in mobilità lunga (L. n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006);
- i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego (L. n. 127/2006).
Per la prima categoria di lavoratori, i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla Legge n. 449/1997, mentre per i soli lavoratori destinatari della Legge n. 176/1998, i requisiti dell'età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
Per la seconda categoria di lavoratori, i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 201.
Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del redditoPotenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito (art. 2, co. 28, L. n. 662 del 23 dicembre 1996) e dei Regolamenti di settore:
- alla data del 4 dicembre 2011;
- nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l'accesso alla prestazione risulti autorizzato dall'INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI (cfr. messaggio n. 12196/2012) e, quindi, potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto, qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest'ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l'eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell'applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Prosecutori volontariPotenziali destinatari sono coloro, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti potenziali destinatari della cd. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
- il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge (6 dicembre 2011);
- che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011.
EsoneratiPotenziali destinatari sono coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Al riguardo - precisa l’Istituto - laddove gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.
Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità graveI soggetti in questione possono essere inclusi tra i potenziali beneficiari a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, co. 6, lett. a), L. 23 agosto 2004, n. 243).
Potenziali destinatari del beneficio pensionistico sono, inoltre, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. ovvero il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Si rammenta, infine, che, in data 6 luglio 2012 il Decreto Legge n. 95/2012 ha esteso la platea dei soggetti destinatari della salvaguardia:
- ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità;
- ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
- ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 in commento, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge n. 201.
Le istanze di accesso ai benefici di cui al comma 14 dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 in esame alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 e cioè entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.
È stata disposta l'istituzione di una Commissione per l'esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza. Le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all'INPS.
L'interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
Ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano - al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della cd. salvaguardia - presso le strutture dell'Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della DTL.
Per qualsiasi quesito di carattere normativo- tecnico - rende noto l’Inps con il messaggio in oggetto - è stata istituita la casella di posta elettronica: Salvaguardia65 (salvaguardia65@inps.it), che non ha rilevanza esterna.

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)