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domenica 23 giugno 2013
Ballarò - Maurizio Landini, Fiom: sulle pensioni
Pensioni, Giovannini: "Più flessibilità ma in cambio di penalizzazioni"
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Pensioni: il calcolo sulla base dei contributi versati. Non è più come prima
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martedì 12 marzo 2013
Pensioni: come ottenere il Cud? Cosa cambia nel 2013
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Cesare DAMIANO sulle PENSIONI
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PENSIONI: CROLLA IL POTERE DI ACQUISTO
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domenica 27 gennaio 2013
Pensioni Polizia di Stato 2013: Parliamo Chiaro
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Pensioni Polizia di Stato: Con la riforma Fornero sono cambiati i requisiti per andare in pensione nel caso della maggior parte delle categorie lavorative. In questo senso, anche nel caso della Polizia di Stato, la normativa è leggermente cambiata. Infatti, non possiamo dire che sia tenuta in conto la specificità della categoria in quando sono stati indurite le condizioni per l’accesso alle Pensioni Polizia di Stato.
Il motivo principale è l’adeguamento delle pensioni polizia di stato alla speranza di vita, secondo ha dichiarato il proprio Inps, gestione ex Inpdap, in un messaggio del 10 gennaio, ma con alcune peculiarità che procediamo ad analizzare.
Pensioni Polizia di Stato: Pensione di Vecchiaia
Chi ha il diritto alle Pensioni Polizia di Stato – Vecchiaia?
Per le Pensioni Polizia di Stato – Pensione di Vecchiaia, l’Inps ha precisato che l’accesso al pensionamento, dal 1 gennaio 2013 in poi,“continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione”. Questo significa che, per le pensioni polizia di stato pensione di vecchiaia, non sarà applicato l’incremento previsto per adeguamento alla speranza di vita nel caso di dipendenti che abbiano già maturato l’anzianità contributiva richiesta al momento di raggiungere l’età massima. E al contrario, nel caso di dipendenti che raggiungano il limite di età previsto ma non abbiano maturato i requisiti, in quanto a contributi, dovranno aspettare altri tre mesi per poter accedere alla pensione di vecchiaia.
Ricordiamo che i limiti di età per accedere alle Pensioni Polizia di Stato – Vecchiaia sono:
- 65 anni per Dirigenti Generali
- 63 anni per Dirigenti Superiori
- 60 anni Qualifiche Inferiori
Il Ministero ha precisato che, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità, il dipendente della Polizia di Stato dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno di questi requisiti:
- Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile (accesso a pensione di vecchiaia)
- Pensione di anzianità + finestra mobile
Pensioni Polizia di Stato: Pensione di Anzianità
Chi ne ha il diritto ?
Il diritto alle pensioni polizia di stato pensione di anzianità è previsto quando vengono raggiunti questi requisiti:
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (entro il 31 dicembre 2011)
- 40 anni e 3 mesi di contributi utili (entro il 31 dicembre 2011)
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima età di contributi (entro il 31 dicembre 2011)
Nel caso di pensioni polizia di stato per dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2013 è previsto il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorso un anno dalla data del raggiungimento dei requisiti.
Fonte: INPS / Ministero dell’Interno
sabato 26 gennaio 2013
SuperInps: nuove pensioni in calo del 18,5% da inizio 2012
WELFARE 3 GENNAIO 2013, 11:10
Da:http://www.leggioggi.it/2013/01/03/superinps-nuove-pensioni-calo-del-185-da-inizio-2012/
Gli assegni erogati dal “SuperInps” (dopo la fusione con l’Inpdap) nei primi 11 mesi del 2012 sono stati 267.732 (dai 328.549 dello stesso periodo del 2011)
La riforma delle pensioni, a firma del MinistroElsa Fornero, farà sentire i suoi effetti dal 2013 ma risultati sul ritardo nel raggiungimento dell’età pensionistica degli Italiani già si sono raggiunti: in base ai dati diffusi il 28 dicembre dal nuovo “SuperInps” scaturito dall’incorporazione nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dell’Inpdap, il calo delle nuove pensioni nei primi undici mesi del 2012 è pari al 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2011. Gli assegni liquidati dall’Istituto, compresi quelli dell’ex Inpdap, sono stati 267.732 a fronte dei 328.549 del 2011. La diminuzione è dovuta all’introduzione, nel 2011, della c.d. “finestra mobile” ad opera dell’ex Ministro del lavoro Maurizio sacconi, che ha previsto ulteriori 12 mesi di attesa per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi una volta raggiunti i requisiti pensionistici. Agli effetti della finestra mobile si aggiungono quelli dello“scalino” previsto dalla riforma dell’ex Ministro Cesare Damiano, relativo sempre al 2011, sul raggiungimento della pensione di anzianità con le quote (età minima dai 59 ai 60 anni, a fronte di almeno 36 anni di contributi). La riforma Fornero avrà effetti a partire dal 2013, quando avranno termine la gran parte dei pensionamenti secondo le vecchie regole (riguardanti i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti entro il 2011 e poi hanno atteso le finestre mobili dei 12 e dei 18 mesi).
A partire dal 1° gennaio 2013 le nuove regole stabiliscono che si potrà conseguire la pensione di vecchiaiacon almeno 62 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici dipendenti (o 62 anni nel 2012, ma in tal caso si sarebbe potuti uscire con le regole precedenti, avendone 61 nel 2011 e avendo quindi “superato” la finestra mobile). 63 anni e 9 mesi sono previsti, sempre dal 1° gennaio 2013, per le lavoratrici autonome. I lavoratori maschi, invece, potranno andare in pensione di vecchiaia con 66 anni e 3 mesi.
Forte giro di vite anche per le pensioni di anzianità. Il calo più consistente si è avuto per quelle del privato passate da 131.538 dei primi 11 mesi del 2011 a 93.404 dei primi 11 mesi del 2012 (un calo del 29%). Assai più contenuta la diminuzione delle pensioni di vecchiaia del privato, da 99.011 dei primi 11 mesi 2011 a 93.428 nei primi 11 mesi del 2012 (per un -5,6%). Nello stesso arco di tempo sono aumentate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti (da 49.079 dei primi 11 mesi 2011 a 66.812 nel 2012, +36%), mentre risultano pressoché dimezzate quelle degli autonomi.
Nei primi 11 mesi del 2012 l’Inps ha erogato 186.832 pensioni per il settore privato (-19% rispetto alle 230.549 del 2011) e 80.900 nel settore pubblico (erano 98.000 nello stesso periodo 2011, in calo del 17,5%), finora gestito dall’Inpdap. In totale si registra una diminuzione complessiva di circa 60.000 assegni rispetto a quelli liquidati nel periodo gennaio-novembre del 2011 da Inps ed Inpdap separatamente.
Un’accelerazione per le nuove pensioni si è registrata nei mesi di ottobre e novembre 2012 (dai 140.616 nuovi assegni erogati da gennaio a settembre agli 186.832 complessivi fino a novembre): 47.000 trattamenti in più in soli due mesi. L’aumento si spiega con il fatto che il confronto avveniva con un anno (il 2011) in cui le uscite avvenivano ancora con il sistema delle “finestre fisse” (e, quindi, non nei mesi di ottobre e novembre).
Buoni i dati relativi all’età media di uscita dal mondo del lavoro in Italia. Nel privato si conferma la crescita di un anno con il passaggio da 60,3 anni nel 2011 a 61,3 anni nel 2012, mentre il settore pubblico fa registrare una crescita più modesta (da 60,8 anni a 61,1 anni), dovuta soprattutto ai numerosi prepensionamenti. I dati mettono il nostro Paese nella condizione di una delle migliori sostenibilità pensionistiche future in Europa, con trend attualmente migliori anche del sistema tedesco.
Lavoro e pensioni: quale futuro per i giovani?
venerdì 28 dicembre 2012
Insegnanti- Pensioni 2013: pubblicati decreto e circolare
Da:http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?id=2446
Il Miur ha emanato il Decreto Ministeriale 97 del 20 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale 98 del 20 dicembre 2012, relativi alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a far data dal 1 settembre 2013.
Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.
Le domande sono da presentarsi tramite la piattaforma informatica Istanze On Line.
Possono fare domanda coloro che avevano già maturato i requisiti precedenti alla Riforma Fornero alla data del 31 dicembre 2011.
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2013 le regole da applicarsi sono:
- Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31agosto 2013 (collocamento d´ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù delladisposizione prevista dall´art. 59, c.9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne,con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Di seguito a cura di Gilda TV un tutorial con tutte le indicazioni: chi può presentare la domanda e come.
I TIPI DI REDDITO
Da:http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5675&iMenu=1&itemDir=6190&lItem=5790
Sono considerati redditi da lavoro dipendente:
- le retribuzioni imponibili erogate a seguito di rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione del lavoro;
- i redditi percepiti all’estero da contribuenti residenti in Italia che hanno prestato l’attività in via continuativa soggiornando all’estero per un periodo superiore a 183 giorni;
- le pensioni di ogni genere (le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni erogate agli invalidi civili sono esenti dall’imposizione fiscale) e gli assegni ad esse equiparate.
- i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI
Sono costituite dal compenso che il lavoratore percepisce e comprendono tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.
La retribuzione diretta comprende:
- il salario o stipendio base, la tredicesima o altre mensilità aggiuntive;
- l’indennità di contingenza, di cassa, di rischio, di residenza e notturna;
- gi scatti di anzianità;
- i compensi per lavoro straordinario corrisposti nel periodo di paga e le gratifiche di bilancio;
- l’indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici;
- le somme e i valori, comunque percepiti; a seguito di transazioni in costanza del rapporto di lavoro.
N.B.: Gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia, generalmente, non fanno parte dell’imponibile fiscale.
La retribuzione sostitutiva è quella corrisposta al lavoratore indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa.
Sono tali le indennità di natura previdenziale a carico dell’Inps, anche se anticipate dal datore di lavoro, come:
- l’indennità di malattia;
- l’indennità di maternità;
- l’indennità di disoccupazione;
- le integrazioni salariali;
- i compensi per festività non godute.
Sono, inoltre, soggette ad Irpef le somme corrisposte per le festività e le ferie non godute.
I compensi in natura costituiscono un parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi. Si distinguono in:
- generali, se corrisposti solo a determinate categorie di lavoratori;
- speciali (fringe benefits), se attribuiti solo ad alcuni lavoratori.
N.B.: I fringe benefitis possono essere di natura finanziaria (prestiti agevolati, partecipazione agli utili, ecc.) ovvero di natura personale (abitazione, autovettura, borse di studio, i corsi di specializzazione, iscrizione a circoli privati, ecc).
LE PENSIONI
Si intende un trattamento economico periodico e continuativo, erogato da Enti pubblici di previdenza sociale e da altri organismi, anche privati, di assistenza speciale.
I redditi da pensione o assegni equiparati sono tassati secondo le modalità dei redditi da lavoro dipendente.
Sono tassabili tutte le pensioni che presuppongono un rapporto assicurativo e pertanto costituiscono reddito tutte le pensioni:
- nazionali, corrisposte dallo Stato o da Enti Previdenziali italiani a soggetti residenti in Italia o all’estero sulla base di contribuzione versata all’estero;
- estere, corrisposte da Enti previdenziali, pubblici o privati, dello stato estero presso cui il soggetto ha prestato attività lavorativa.
N.B.: L’Irpef pagata sulle pensioni estere secondo il regime di tassazione del paese che le eroga può essere detratto dalle imposte dovute in Italia con la dichiarazione dei redditi.
I pensionati residenti all’estero possono, in alcuni casi e a determinate condizioni, ottenere la detassazione della pensione italiana per evitare la doppia imposizione fiscale.
Non sono tassabili e quindi esenti da Irpef tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria come:
- le prestazioni erogate agli invalidi civili;
- le pensioni sociali;
- gli assegni sociali;
- le pensioni di guerra;
- le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportate durante il servizio militare di leva.
I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE
Sono percepiti in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato.
Su alcuni di essi spetta sia la deduzione base di € 3.000,00 sia l’ulteriore detrazione di € 4.500,00 sia le detrazioni di imposta.
Sono tali :
- i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Su altri spetta solo la deduzione base di € 3.000,00.
Sono tali:
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all' articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 41.
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Con 'Le nuove pensioni' arriva una bussola per orientarsi nella previdenza
ultimo aggiornamento: 20 dicembre, ore 18:39
Roma, 20 dic. (Labitalia) - Forse a nessun settore come quello della previdenza ha calzato a pennello il termine 'giungla'. Ma le riforme che si sono susseguite in vent'anni (dal 1992 al 2012) hanno reso questa giungla un po' meno fitta, rendendola più simile a una foresta pulita, con alberi dalle radici solide e dai rami robusti. E all'albero principale di questa foresta, quello della previdenza pubblica, è dedicato l'ultimo libro di Angelo Raffaele Marmo 'Le nuove pensioni' (Oscar Mondadori, 395 pagg, 10 euro).
Marmo, giornalista, esperto di lavoro e previdenza, già responsabile della redazione romana del 'Quotidiano Nazionale', è attualmente direttore generale della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Chi meglio di lui, quindi per cercare di spiegare agli italiani e alle italiane, tutto sul proprio futuro pensionistico? In effetti il libro, lontano dai calcoli attuariali e dalle stime statistiche, si prefigge un obiettivo: quello di rispondere alle numerose domande ('Quando andrò in pensione?', 'Di quanto sarà il mio assegno?', 'E quando arriverà?' e così via), che soprattutto chi si avvicina al momento del 'riposo' dal lavoro, si pone.
E così, con un ricco corredo di tabelle e di casi concreti, Marmo ci spiega che ad esempio non c'è più la pensione di anzianità, e che al suo posto è stata introdotta la pensione anticipata (così chiamata perchè permette di lasciare il lavoro prima dei nuovi limiti di età stabiliti per la pensione di vecchiaia), che con la vecchia rendita ha poco in comune.
Si scopre così che un dipendente pubblico o prvato (o anche lavoratore autonomo), per ottenere la pensione anticipata deve aver accumulato contributi per 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 5 mesi nel 2013, 42 anni e 6 mesi nel 2014 e nel 2015. Una donna occupata negli stessi settori deve invece accumulare un anno di meno.
La pensione di 'vecchiaia' invece, dice Marmo rimane "sempreverde", tanto per restare nel simbolismo boschivo: ce ne sono di due tipi, quella standard (per chi ha cominciato a lavorare prima del 1995) e quella 'new style' (per chi ha cominciato dal 1996).
Ma nel libro trovano spazio tutti i casi previsti dalle norme in materia di previdenza: dalle regole per chi ha svolto anche per un periodo parziale della sua vita lavorativa un lavoro usurante e faticoso, alla spinosa vicenda degli esodati, dalla scelta tra totalizzazione e ricongiunzione, o il lavoro dopo la pensione. Chiude il volume un'utile 'Ruota della pensione', con le molte possibilità che possono verificarsi per i lavoratori, a seconda della loro posizione e della loro anzianità contributiva.
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Più contributi, meno pensione. La speranza di vita allontana l’assegno. I nuovi requisiti dal 1° gennaio
| Da:http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/11532-piu-contributi-meno-pensione-la-speranza-di-vita-allontana-lassegno-per-tutti-i-nuovi-requisiti-dal-1d-gennaio.html |
Vediamo i nuovi requisiti operativi dal prossimo anno, tenendo presente che, per effetto della riforma Fornero a partire da quest’anno sono scomparse le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità che sono state sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata». La (nuova) pensione di vecchiaia Occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime «retributivo» e pensioni in regime «contributivo»). La differenza non è di poco conto, ma concerne i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo «minimo». Il requisito di età è lo stesso, invece, in entrambi i casi. Oltre questo, esiste poi l’alternativa valida per tutti i lavoratori (sia quelli che anno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli che a tale data avevano già dei contributi versati), ossia quella di andare in pensione a 70 anni, con un minimo di contributi (5 anni) all’unica condizione che si tratti di contributi «da lavoro», cioè con esclusione di figurativi ed altri diversi da quelli derivanti da attività di lavoro. La (nuova) pensione anticipata Anche in questo caso occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i vecchi lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995). Per i primi (lavoratori vecchi), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 viene applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è dell’1% per ciascuno degli ultimi due anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipato a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 + 1 + 2 +2%). Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un’anzianità contributiva: - pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Lo scenario Quando il ministro Elsa Fornero lascerà l'incarico di governo, potrà legittimamente rivendicare di aver portato a compimento il percorso di consolidamento del sistema previdenziale già iniziato da Maurizio Sacconi. Ora i conti dell'Inps e delle Casse autonome di previdenza sono certamente più sostenibili di qualche anno fa. L'altro lato della medaglia è che le pensioni, per chi lavora, si allontanano sempre di più, costano sempre di più e gli importi sono sempre più ridotti. Il 1° gennaio 2013 sarà una data da ricordare sia per i professionisti sia per i lavoratori dipendenti. Per le casse privatizzate scattano, infatti, una serie di riforme necessarie per adeguare i bilanci al criterio della sostenibilità a 50 anni. Imponendo questa esigenza la Fornero è riuscita a ottenere che tutte le casse allungassero gli anni di lavoro necessari per andare in pensione, aumentassero i contributi e riducessero gli assegni dei futuri pensionati. Oggi un giovane professionista ha come orizzonte pensionistico i 70 anni, mentre la percentuale dei propri guadagni che deve versare all'ente di previdenza continua a crescere in modo sempre più veloce. Non che i lavoratori dipendenti stiano meglio. È vero che riescono ad andare in pensione qualche anno prima, ma i loro contributi sono decisamente più alti di quelli dei professionisti. E anche per loro il 1° gennaio porterà solo brutte notizie: assegni previdenziali ridotti del 2% rispetto a chi è andato in pensione nei tre anni precedenti e addirittura del 7% rispetto a chi ci è andato nel 2009. E non solo. Sempre dal 1° gennaio bisognerà lavorare tre mesi in più: è l'effetto dell'applicazione del meccanismo di adeguamento alla cosiddetta speranza di vita. Siccome si vive più a lungo, bisogna anche lavorare di più. Difficile contestare la logica dei numeri che spinge i responsabili degli enti di previdenza a scelte sempre più dolorose. C'è un solo problema: a essere penalizzati sono solo i giovani, mentre chi è già in pensione, per effetto del principio della salvaguardia dei diritti acquisiti, affermato anche di recente dalla Corte costituzionale per annullare alcuni contributi di solidarietà imposti a pensionati, può permettersi veramente di vivere in un altro universo. Dove il rapporto tra contributi versati e pensioni ricevute è inesistente. Dove non bisogna tener conto della sostenibilità degli enti di previdenza. Dove chi è entrato può guardare chi gli paga la pensione dall'alto in basso. Questa è l'eredità, che rischia di diventare ogni giorno sempre più drammatica, degli ultimi due ministri del lavoro. Non a caso, quasi la metà dei risparmi consentiti dalle ultime riforme previdenziali è stata bruciata per salvaguardare gli esodati. ItaliaOggi - 17 dicembre 2012 |
PENSIONI 2013: VADO O NON VADO?
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Pensioni ferme...Redditometro in arrivo.
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mercoledì 26 dicembre 2012
No a tagli delle pensioni e non autosufficienti
L'aria che tira: i conti delle pensioni
martedì 11 dicembre 2012
Pensioni da “stakanovisti”: ecco cosa cambia dal 1° gennaio
Da:http://www.fanpage.it/pensioni-da-stakanovisti-ecco-cosa-cambia-dal-1-gennaio/
continua su: http://www.fanpage.it/pensioni-da-stakanovisti-ecco-cosa-cambia-dal-1-gennaio/#ixzz2Ek751QM4
http://www.fanpage.it
Tra un mese entrerà in vigore il nuovo sistema pensionistico Il risparmio per lo Stato si aggirerà sui 22 miliardi di Euro per i prossimi 7 anni. Ma a che prezzo per gli italiani? Scopriamo tutte le novità della riforma studiata dal ministro Fornero.
Anno nuovo, pensioni nuova. O meglio, rinnovata. O, se vogliamo essere ancora più precisi, allungamento del periodo necessario per lasciare il lavoro (66 anni e 3 mesi per gli uomini contro i 62 e 3 mesi per le donne). E' questa la novità principale della riforma chiesta fortemente dall'UE, messa in atto dai tecnici e studiata dal ministro Elsa Fornero. Il risparmio per le casse dello Stato si aggirerà sui 22 miliardi per i prossimi 7 anni. Una somma interessante in un periodo in cui l’Italia fatica ancora ad uscire dalla crisi. Ma a che peso per i cittadini?
Sono due i punti fondamentali sui quali si basa la riforma delle pensioni: estensione del periodo di lavoro, dunque, e passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il Corriere della Sera ci spiega cosa accadrà dal 1° gennaio: «Per tutto il 2012 sono andati in pensione coloro che avevano maturato i requisiti nel 2011 (prima della riforma) ma che dovevano aspettare la cosiddetta “finestra mobile”: 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 per gli autonomi. E quindi per questi ultimi il vecchio regime finirà a giugno prossimo. Poi, ancora per qualche anno, ci trascineremo gli “esodati“, i lavoratori che, per evitare restino senza reddito, potranno andare in pensione con le vecchie regole (130 mila i soggetti salvaguardati finora dal governo, ma potrebbe essere necessario ampliare la platea).
Dal 2013 cambia tutto. Come spiega Michele di Branco su Il Messaggero, si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. La pensione anticipata arriverà solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne. Bene per lo stato, non proprio per la situazione sociale vissuta dagli italiani.
Per le donne l’età pensionabile crescerà gradualmente fino al 2018 per arrivare a essere uguale a quella degli uomini. Fino a tutto il 2012 hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia donne dipendenti con 61 anni (60 più uno di finestra mobile) e lavoratrici autonome con 61 anni e mezzo (60 anni più 18 mesi di finestra mobile), mentre dall'anno prossimo dipendenti dovranno compiere, appunto, 62 anni e tre mesi, le autonome 63 anni e 9 mesi. Dal 2014, invece, saranno necessari 63 anni e 9 mesi per le dipendenti e 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome.
Per quanto riguarda gli uomini, la riforma incide soprattutto sulla pensione anticipata (che sostituisce la pensione di anzianità). L'abolizione delle quote e l'incremento di un anno per gli anni di contributi necessari per l'uscita (oltre l'aspettativa di vita) terrà ancora in ufficio e in fabbrica lavoratori che si sentivano in dirittura di arrivo. Se infatti per la pensione di vecchiaia basteranno nel 2013 66 anni e 3 mesi (a fronte dei 66 anni con cui si è usciti fino a fine 2012), per la pensione anticipata ci vorranno 42 anni e 5 mesi di contributi. Anche per gli uomini dipendenti è prevista una eccezione con la possibilità di andare in pensione a 64 anni se si sono maturati entro il 2012 60 anni di età e 35 di contributi.
Il commento di Enrico Marro del Corsera sulle pensioni «per stakanovisti» (così le chiama Angelo Raffaele Marmo in un libro che esce oggi, Le nuove pensioni per Oscar Mondadori) è assai espressivo:
La conseguenza sarà un aumento incredibile dell’età necessaria per lasciare il lavoro, con effetti che finora sono stati trascurati ma che potrebbero creare problemi alle aziende e ai giovani in cerca di occupazione. Il combinato disposto della riforma e degli adeguamenti alla speranza di vita fa sì che il lavoratore, dal 2013, possa scegliere di restare in attività fino a 70 anni e 3 mesi senza essere licenziato (70 anni nel 2012), cioè 4 anni in più della soglia normale di accesso alla pensione di vecchiaia. La legge prevede espressamente anche in questo caso la tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (anche se poi è stato attenuato dalla legge 92 del 2012). Prima della riforma, invece, si poteva restare fino a 65 anni e dopo l’azienda poteva licenziare. Non solo. Questo tetto salirà, per effetto degli adeguamenti automatici fino a 75 anni e 3 mesi nel 2065, applicando le stime contenute nell’ultimo rapporto della Ragioneria generale dello Stato sugli scatti in relazione alle previsioni di allungamento della vita elaborate dall’Istat. In pratica, un giovane che è nato nel 1990, cioè che ha 22 anni e cominciasse a lavorare adesso, potrebbe appunto restare in attività fino a 75 anni. Possibile? Forse si può immaginare per lavori di concetto (difficile per un manovale, un autista, un chirurgo).
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lunedì 10 dicembre 2012
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