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sabato 20 aprile 2013

Pensioni di vecchiaia, come cambia la ricongiunzione dopo la legge di stabilita


Da:http://www.businessvox.it/lavoro/29203-pensioni-di-vecchiaia-come-cambia-la-ricongiuzione-dopo-la-legge-di-stabilita#axzz2R0bYCIaQ 


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Pensioni di vecchiaia, come cambia la ricongiunzione dopo la legge di stabilita'
La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha introdotto una ulteriore modalità di accesso alla pensione di vecchiaia. Sinora, i lavoratori che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere o alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione "contributiva" così definita perchè in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico viene calcolato con le regole del sistema contributivo (tranne però laddove si sia acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare).
La nuova modalità di "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La legge di stabilità ha posto un parziale rimedio a quella situazione anomala venutasi a creare per effetto della Legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010), che aveva abrogato la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958.
La maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato.
L’abrogazione della legge 322 aveva reso pesantissima la posizione di tantissimi lavoratori che per avere pensioni anche minime si vedevano costretti a ricongiungere presso l’INPS tutta la contribuzione dietro pagamento di cifre iperboliche, in alcuni casi anche oltre i 100.000 euro. Ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.
Tale facoltà di cumulo può essere esercitata solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, salvo per le lavoratrici del settore privato, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.
La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà conseguita in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
I soggetti privi della Legge 322/1958 che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Il recesso dovrà essere esercitato entro un anno.
 

lunedì 1 aprile 2013

Pensione di vecchiaia. Quali sono i requisiti?


Da:http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-pensione_di_vecchiaia._quali_sono_i_requisiti_16790.html

 
altSono un lavoratore dipendente e ho 66 anni di età. Ho lavorato 8 anni in Spagna e 12 in Italia. Vorrei presentare la domanda per la pensione di vecchiaia. Quali sono i requisiti?
14 marzo 2013 - La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, se richiesta, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi. Dal 1° gennaio 2013, in Italia, i requisiti per i lavoratori dipendenti sono 65 anni e 3 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva. Quindi, sia uomini che donne, lavoratori dipendenti, che hanno 65 anni e 3 mesi di età, con almeno 20 anni di contributi versati, possono presentare la domanda per la pensione di vecchiaia dopo aver cessato il rapporto di lavoro dipendente. Per il lavoratori autonomi, invece, non è richiesto la cessazione dell'attività svolta e l'età anagrafica minima è di 63 anni e 9 mesi per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. Si ricorda che il requisito dell’età, sia per i lavoratori autonomi che dipendenti, verrà modificato successivamente in base alla variazione della speranza di vita.
La domanda si presenta esclusivamente in 3 modalità:
  • Via telematica attraverso il portale web istituzionale www.inps.it per chi è in possesso del codice PIN;
  • Per chi non ha la possibilità di farlo telematicamente, può contattare il Contact Center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 (a pagamento da rete mobile);
  • Anche i patronati o gli enti intermediari autorizzati dall’istituto possono assistere per la richiesta.
In base alle disposizioni dell’UE, il richiedente che ha lavorato in diversi Stati membri può ricevere, una volta raggiunta l’età pensionabile, la pensione di vecchiaia. Questo vuol dire che i contributi versati in ogni Stato membro dove il cittadino ha lavorato non vanno persi. Infatti, in base a questo principio, il soggetto interessato che non ha maturato il periodo assicurativo in un determinato Stato membro può richiedere che gli venga fatto il “cumulo” dei periodi assicurativi completati altrove. A questo punto, la pensione di vecchiaia viene calcolata in base alla durata della copertura assicurativa in ciascun Stato membro dove ha lavorato. Ciò vuol dire che l’importo che ogni Stato eroga per la pensione di vecchiaia dipende dai contributi versati dall’interessato in quello Stato.
Nel presente caso, ad esempio, gli 8 anni di assicurazione maturati in Spagna vengono sommati ai 12 anni dell’Italia, dando un totale complessivo di 20 anni. Quindi, il calcolo dell’importo che la Spagna riconosce per la pensione di vecchiaia corrisponde a 8/20 della pensione complessiva, mentre l’Italia riconosce i 12/20 restanti.   
La domanda si presenta nel Paese di residenza o, nel caso in cui l’interessato risieda in un Paese nel quale non ha lavorato, nell’ultimo Paese dove il lavoratore abbia svolto attività lavorativa. La pensione di vecchiaia viene erogata indipendentemente da dove risieda o soggiorni l’interessato.
Attenzione, però, perché l’età pensionabile varia da uno Stato all’altro, visto che i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri non sono armonizzati. Ciò significa che mentre in Italia il requisito anagrafico è di 65 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, in altri Paesi questo requisito può variare, il che potrebbe comportare delle conseguenze sull’importo della pensione erogata. È buona prassi, dunque, informarsi con l’INPS per avere una corretta informazione.
 
Maria Elena Arguello

giovedì 7 febbraio 2013

Ristabilito il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima del dicembre 1992.

Da:http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/932/PENSIONE-di-vecchiaia.aspx

ambravannicelli Pubblicato il febbraio 06, 2013 13:08

PENSIONE di vecchiaia


E’ stato ripristinato il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima  della  Riforma Amato del 1992 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2, comma 3), e per quei lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 2012. Il via libera è arrivato la settimana scorsa dal Ministero del Lavoro al quale ha fatto seguito la circolare Inps n. 16 del 1° febbraio 2013.

La circolare riguarda circa 65 mila ex lavoratori  - in particolare donne - la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico.

A seguito della Riforma delle Pensioni del Ministro Fornero, l’Inps, con circolare n.35/2012, aveva escluso la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia con una contribuzione inferiore a 20 anni senza esentare chi aveva già acquisito il diritto prima della Riforma Amato del 1992. Il risultato è che per tutto il 2012 l’Ente aveva respinto le richieste di pensionamento che non avevano raggiunto la nuova soglia minima contribuzione.

Con il via libera del Ministero del Lavoro e la Circolare Inps esplicativa si è fatta marcia indietro e un sacrosanto diritto, già acquisito, è stato ristabilito.

Naturalmente, per le categorie interessate si applicano i nuovi requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Pertanto, dal 2013 per le donne del settore privato saranno necessari 62 anni e 3 tre mesi; per le lavoratrici autonome 63 anni e 9 mesi, per gli uomini dipendenti del settore privato, pubblico e autonomi, 66 anni e 3 mesi, così anche per le donne del settore pubblico.

Gli uffici del Patronato 50&Più Enasco, presenti su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per forniregratuitamente tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Pubblicata in: Previdenza

Pensione di vecchiaia, deroghe contributive ancora valide


Da:http://www.ilpatronato.it/Contenuti.aspx?idc=202

01/02/2013 - Chiarimenti dall'Inps sui requisiti di assicurazione e di contribuzione
Anche dopo la riforma dei tecnici, per la pensione di vecchiaia ci vogliono almeno 20 anni di contributi. Nel vecchio sistema però esistevano anche delle deroghe all’anzianità contributiva. Per alcune categorie di lavoratori cioè il requisito contributivo, per tutti gli altri innalzato a 20 anni dal 1° gennaio 1993, era rimasto fermo a 15. Queste deroghe sonoancora valide per chi accede alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto?
L’Inps dice di sì. Pare infatti che queste deroghe non risultino espressamente abrogate dal famoso articolo 24 della riforma. Dal 1° gennaio 2013 anche per i soggetti rientranti nelle deroghe i requisiti anagrafici devono però essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Quali sono queste categorie?
  • Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
  • lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
  • lavoratori dipendenti con un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa al 31 dicembre 1992.
La circolare fa anche altre precisazione. Ribadisce ad esempio che le deroghe non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS ed elenca i requisiti d’accesso alla prestazione per gli iscritti alla gestione ex Enpals.

venerdì 28 dicembre 2012

Possibilità di ricongiungimento gratuito dei contributi all'INPS per la pensione di vecchiaia


Da:http://www.orizzontescuola.it/news/possibilit-ricongiungimento-gratuito-dei-contributi-allinps-pensione-vecchiaia

Red - Buone notizie per chi deve ricongiungere i contributi pensionistici in vista della pensione di vecchiaia.
Finora, coloro che che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo a meno che che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare.
Il "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La novità che porta la legge di stabilità è quella di poter trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958, abrogando la legge che lo vietava cioè la 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010).

In pratica prima la maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato; ma ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.

Si potrà esercitare tale facoltà solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali,  nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Coloro che  non rientrano nella Legge 322/1958 e che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

martedì 11 dicembre 2012

Pensione di vecchiaia più lontana dal 2013

Da:http://www.investireoggi.it/fisco/pensione-di-vecchiaia-piu-lontana-dal-2013/

04 DICEMBRE 2012, ORE 14:52  |   PENSIONI E CONTRIBUTI





Pensione di vecchiaia più lontana dal prossimo anno in base alle novità introdotte dalla riforma Fornero: 66 anni e 3 mesi con ripercussioni soprattutto sui giovani

Pensione di vecchiaia più lontana: dal 1 gennaio 2013 si accederà a 66 anni e 3  mesi in base all’adeguamento con la speranza di vita, stabilito nella riforma pensioni 2012 del Governo Monti-Fornero.
La riforma pensioni 2012, anche conosciuta come riforma Fornero, cambierà l’accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata, fra meno di un mese, il 1 gennaio 2013.

Riforma pensioni 2012

Uno dei pilastri su cui si è fondata la riforma pensioni Fornero è l’adeguamento di tutte le età pensionabili alla speranza di vita, con un ovvio aumento dell’età per andare in pensione, che finirà inevitabilmente per ricadere sull’occupazione dei giovani, i primi fra tutti a subire le conseguenze di una crisi senza precedenti.

Pensione di vecchiaia a 66 anni e 3 mesi

L’accesso alla pensione di vecchiaia, secondo le novità della riforma pensioni 2012, sarà possibile rispettando da una parte il requisito anagrafico per cui i lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2013 per accedere alla pensione dovranno avere 66 anni e 3 mesi e le donne 62 anni e 3 mesi. Dall’altra parte si dovrà rispettare anche il requisito contributivo per cui l’accesso alla pensione di vecchiaia sarà possibile con minimo 20 anni di anzianità contributiva.

Riforma pensione e speranza di vita: un connubio inseparabile

Un aumento dell’età per andare in pensione dovuto all’adeguamento con la  speranza di vita che porterà l’accesso alla pensione di vecchiaia anche a 75 anni e 3 mesi, per effetto degli adeguamenti automatici e applicando le stime contenute nell’ultimo rapporto della Ragioneria generale dello Stato sugli scatti in relazione alle previsioni di allungamento della vita elaborate dall’Istat. Immaginiamo una persona nata nel 1990, che oggi avrebbe 22 anni e cominciasse a lavorare: potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia a 75 anni e rimanere così in attività fino a 75 anni. A parte l’adeguamento alla speranza di vita,  dovrebbe esserci anche un adeguamento alla qualità di vita, se pensiamo ad un  manovale in attività a 75 anni o alla mano (ferma) di un chirurgo.

Riforma pensioni e pensione anticipata

E’ il caso a questo punto di sottolineare anche come la riforma pensioni Fornero abbia modificato l’accesso alla pensione anticipata. Dal 1 gennaio 2013, quindi fra meno di un mese, gli uomini potranno accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, mentre le donne con 41 anni e 5 mesi, requisiti anche questi adeguati alla speranza di vita. Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica comunque, lo precisa lo stesso Inps in una circolare molto esaustiva sulla riforma pensioni che, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni. Nel caso infine in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/pensione-di-vecchiaia-piu-lontana-dal-2013/#ixzz2Ek8JxrxO

lunedì 29 ottobre 2012

Circolare n. 126 INPS



Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.
SOMMARIO:
Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.
In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.
In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.
L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.
I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.
Il Direttore Generale
Nori   

mercoledì 10 ottobre 2012

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DEROGHE CONTRIBUTIVE


Da:http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Archivio_notizie/2012/Ottobre/info472338449.

CONDIVIDI
La riforma Monti-Fornero ha modificato i requisiti sia di età che di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.I requisiti di età si innalzano sia con riferimento agli incrementi tabellati sia con riferimento agli incrementi automatici legati alle speranze di vita. Per quanto riguarda invece il requisito contributivo dal 2012 è stato fissato a 20 anni di contribuzione. Nonostante le precedenti norme eccezionali non siano state espressamente abrogate, le circolari applicative degli istituti, su parere del Ministero vigilante, hanno dichiarato non più applicabili le eccezioni che erano state previste dalla riforma del 1992 che mantenevano fermi a 15 anni il requisito contributivo per coloro che:
  • al 31.12.1992 erano autorizzati alla contribuzione volontaria
  • al 31.12.1992 avevano già maturato il requisito dei 15 anni
  • maturavano il requisito sulla base di periodi di lavori dipendente con meno di 52 settimane di lavoro all’anno e un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni (almeno un contributo versato 25 anni prima).
Sull’interpretazione data alla norma sono state fatte anche interpellanze parlamentari alle quali il governo ha dato risposta riconfermando l’interpretazione data ma facendosi carico di studiare eventuali modifiche.
Ad oggi quindi le ultime due tipologie di salvaguardia non sono applicabili se non a seguito di contenzioso. Il sindacato dei pensionati e i Coordinamenti donne stanno raccogliendo le firme per la modifica di questa norma. Potete firmare nelle nostre sedi.
Per la casistica relativa agli autorizzati alla contribuzione volontaria l’unica eccezione applicabile è quella di rientrare tra gli esodati/salvaguardati. Gli ulteriori requisiti richiesti sono di non aver ripreso l’attività lavorativa dopo l’autorizzazione ai contributi volontari e aver versato almeno un contributo volontario.
Gli interessati dovranno inoltre avere una decorrenza di pensione, sulla base della normativa ante-Fornero, entro il dicembre 2013 per rientrare tra i primi 65.000 salvaguardati e da gennaio a dicembre 2014 per rientrare tra i successivi 55.000 previsto dalla legge di revisione della spesa.

sabato 15 settembre 2012

Pensione di vecchiaia



È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

A CHI SPETTA

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo.

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).
L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.
Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).


LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.


QUANDO SPETTA

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.

REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010
Requisiti maturati entro ilDecorrenza della pensione
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomi
31 marzo1° luglio stesso anno1° ottobre stesso anno
30 giugno1° ottobre stesso anno1° gennaio anno successivo
30 settembre1° gennaio anno successivo1° aprile anno successivo
31 dicembre1° aprile anno successivo1° luglio anno successivo

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomi, parasubordinati e pensioni in totalizzazione
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti

Esempio: lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 30 aprile 2011 potrà andare in pensione dal 1* maggio 2012


QUANTO SPETTA

Ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995, non può far valere 18 anni di contributi.
La Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze per confermare il diritto del lavoratore ad ottenere la liquidazione del trattamento di importo più favorevole.
Ai lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.
È prevista la facoltà di optare per il sistema di calcolo contributivo se il lavoratore non ha maturato 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995.


 

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)