mercoledì 27 febbraio 2013

Pensioni 2013 su aspettativa di vita, le eccezioni della Riforma Fornero e le nuove categorie

Da:http://www.businessonline.it/news/18919/Pensioni-2013-su-aspettativa-di-vita-le-eccezioni-della-Riforma-Fornero-e-le-nuove-categorie.html

Pensioni sempre più lontane con innalzamento aspettativa di vita: chi può andare con vecchie regole

Da gennaio 2013 sono entrate in vigore le novità introdotte dalla riforma sulle pensioni firmata dal ministro Elsa Fornero, che prevedono innanzitutto da quest’anno un innalzamento dell’età pensionabile, legato essenzialmente alla crescita dell’aspettativa di vita. 
Per effetto della riforma Monti Fornero, è scattato anche un differimento in avanti di tre mesi per andare in pensione, e ogni tre anni, e dal 2019 in poi ogni due,  aumenta la speranza di vita di ciascuno di noi.
Dal 2013, gli uomini del pubblico impiego potranno, infatti, lasciare il lavoro a 66 anni e 3 mesi, le donne lavoratrici autonome a 63 anni e 9 mesi, e le donne dipendenti delle aziende private a 62 anni e 3 mesi.
Se poi per il 2012 le donne dipendenti sono andate in pensione con 61 anni (60 più uno di finestra mobile) e le lavoratrici autonome con 61 anni e mezzo (60 anni più 18 mesi di finestra mobile), dal 2013, le dipendenti dovranno raggiungere i 62 anni e tre mesi e le autonome 63 anni e 9 mesi, che saliranno nel 2014 di 2 anni e mezzo circa; nel 2016 di 3 anni e mezzo; nel 2018 di 4 anni e mezzo.
Per le donne l'aumento dell'età crescerà gradualmente fino al 2018, quando sarà equiparata a quella degli uomini. Chi vorrà potrà poi lavorare fino a 75 anni e i settantenni che decidono di rimanere al lavoro saranno inoltre favoriti in termini di guadagni, grazie al coefficiente di calcolo della pensione più alto, cui andranno ad aggiungersi i contributi maggiori accumulati.
Ciò su cui invece vogliono puntare i partiti, ormai prossimi alle elezioni, è un sistema di pensionamento graduale, con assegni più sostanziosi. Il prossimo governo avrà, inoltre, il compito di decidere per l'estensione della riforma Fornero ai comparti Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco.
Il regolamento di armonizzazione è pronto e permetterebbe di applicare con gradualità, e assicurando la garanzia del mantenimento della pensione di anzianità abolita in tutti gli altri settori pubblici e privati, le nuove norme a circa 500mila addetti, pari al 15% del pubblico impiego.
Rappresentano poi un’eccezione alle norme applicate dalla legge Fornero i cosiddetti ‘quindicenni’, che sono in particolare donne che possono accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta riforma Amato del 1992.
Si tratta di circa 65 mila persone, che hanno trascorso una vita lavorativa in modo discontinuo, come ad esempio servizi domestici e familiari, attività agricole o di spettacolo.
Queste categorie di lavoratori rischiavano di essere inclusi nei cosiddetti dei contributi silenti, a causa dell’elevazione della contribuzione minima a 20 anni introdotta dalla nuova Riforma sul lavoro firmata dal ministro Fornero, ma ora, invece, potranno accedere alla pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico.
Ai cosiddetti ‘quindicenni’ si aggiungono, anche i dipendenti pubblici che potranno lasciare il lavoro con con  18 anni e 1 mese di contributi al 31 dicembre 1995.

Autore:
Marianna Quatraro

Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 15/13 Lussemburgo, 21 febbraio 2013 Stampa e Informazione Sentenza nella causa C-282/11 Salgado González / INSS, TGSS

Da:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130015it.pdf


Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di
calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non tiene adeguatamente conto della
circostanza del lavoro svolto anche in uno Stato membro diverso dalla Spagna
La normativa spagnola concede il diritto di godere di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo
a condizione, segnatamente, di avere maturato un periodo minimo contributivo di quindici anni.
L'«importo di base» di tale prestazione si calcola sommando le basi contributive del lavoratore
durante i quindici anni immediatamente precedenti l'ultimo contributo versato in Spagna e
dividendo questo importo per 210. Il divisore 210 corrisponderebbe al totale dei dodici contributi
ordinari e dei due straordinari annui versati per un periodo di quindici anni.
La sig.ra Salgado González ha versato contributi in Spagna al regime speciale dei lavoratori
autonomi dal 1° febbraio 1989 al 31 marzo 1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31
dicembre 2005. Essa ha chiesto di godere di una pensione di vecchiaia in Spagna, che le è stata
concessa dall'Instituto Nacional de la Seguridade Social (INSS,ente previdenziale nazionale) con
effetti dal 1° gennaio 2006 per un importo di base pari a EUR 336,86 mensili.
Per verificare se avesse versato contributi per il periodo minimo di quindici anni, l'INSS ha tenuto
conto, conformemente al diritto dell'Unione, sia dei periodi maturati in Spagna sia di quelli maturati
in Portogallo. Tuttavia, per calcolare l'importo di base, l'INSS ha cumulato le basi contributive
spagnole dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1999 – ossia i quindici anni precedenti il versamento
dell'ultimo contributo versato dalla sig.ra Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210.
Poiché aveva iniziato a versare contributi alla previdenza spagnola solo il 1° febbraio 1989, i
contributi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.
Ritenendo che occorresse inserire nel calcolo della sua prestazione di vecchiaia anche i contributi
versati in Portogallo, la sig.ra Salgado González ha chiesto che tale importo fosse rivisto e stabilito
pari a EUR 864,14 mensili. Avendo l'INSS ha respinto la sua domanda, la sig.ra Salgado González
ha adito il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte suprema della Regione autonoma di
Galizia, Spagna).
Detto giudice dichiara di non aver nessun dubbio sull'impossibilità di includere i contributi versati in
Portogallo nel calcolo della pensione di vecchiaia a carico della Spagna, ma chiede alla Corte di
giustizia se la normativa spagnola, la quale non consente di adeguare né la durata del periodo
contributivo, né il divisore utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore ha esercitato il suo
diritto alla libera circolazione, sia conforme al diritto dell'Unione 1
In effetti, detto giudice ritiene che la normativa spagnola instauri una disparità di trattamento tra
lavoratori sedentari e lavoratori emigranti. Da un lato, a fronte di un onere contributivo equivalente,
1
in particolare, al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2
dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114, pag. 1), e al regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), quale
modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284,
pag. 43).
www.curia.europa.euil lavoratore emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più esiguo del lavoratore
sedentario che abbia versato contributi solo in Spagna. Dall'altro, più un lavoratore versa contributi
in uno Stato membro diverso dalla Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera
lavorativa per poter versare i suoi contributi spagnoli – i soli a poter essere presi in considerazione
per il calcolo della pensione.
In via preliminare, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione non organizza un regime comune di
previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di
assicurare un coordinamento tra essi. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a
disciplinare i propri sistemi di previdenza sociale. Ciò nondimeno, nell'esercizio di tale competenza
gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a
qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Di
conseguenza, i lavoratori emigranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni
previdenziali per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
La Corte ricorda poi che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il calcolo delle
prestazioni si fondi su una base contributiva media – come è il caso della Spagna – il diritto
dell'Unione prevede che il calcolo della base contributiva media si base sull'importo dei soli
contributi effettivamente versati. Tuttavia, al fine di calcolare l'importo di base della prestazione
della sig.ra Salgado González, risulta che l'INSS ha tenuto conto non solo dei contributi
effettivamente versati in Spagna, ma anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile
1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di completare i quindici anni precedenti il suo ultimo versamento
al regime previdenziale spagnolo. Poiché questi periodi dovevano necessariamente essere
contabilizzati come pari a zero, la loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la base
contributiva media. Orbene, è giocoforza constatare che siffatta riduzione non si sarebbe verificata
qualora la sig.ra Salgado González avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza
esercitare il suo diritto alla libera circolazione; un risultato del genere è contrario al diritto
dell'Unione.
La Corte aggiunge che il risultato potrebbe essere diverso qualora la normativa spagnola
prevedesse sistemi per adeguare il calcolo dell'importo di base della pensione di vecchiaia
tenendo conto dell'esercizio, da parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. Nel
caso di specie, il divisore potrebbe essere modificato per riflettere il numero di versamenti
contributivi ordinari e straordinari realmente effettuati dall'assicurato.
Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza
della quale l'importo di base della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o
meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive dal medesimo versate per un periodo di
riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere
adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla
libera circolazione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis# (+352) 4303 2582

Lavori usuranti


Da:http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6019

AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ USURANTI

La disciplina sull’accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata nel corso del 2011 (decreti 67 e 214).

A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al beneficio.


REQUISITO SOGGETTIVO

Possono esercitare, a domanda, il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
    a) lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
    • “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
    • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
    • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
    • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
    • “lavori svolti dai palombari”;
    • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
    • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
    • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
    b) lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:
    • lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
    • lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
    c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
    d) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.


REQUISITO OGGETTIVO

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:
  • ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.
Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:
  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
  • se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
  • si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.
Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:
  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Tale periodo:
  • si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);
  • può non essere continuativo.


BENEFICI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti, esclusi i lavoratori “notturni”, conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti (Tabella B della L. n. 247/2007):

REQUISITI GENERALI PER LAVORI FATICOSI E PESANTI
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
60
96*
61
97*
Dal 01.01.2013
61
97*
62
98*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Per i lavoratori notturni è previsto che il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato sia differenziato a seconda delle giornate di lavoro notturno svolte nel corso dell’anno.

I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B (l. 247/ 2007).

E’ prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:
    a) due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

    b) un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono:

1) REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 (Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti).

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
60
96*
61
97*
Dal 01.01.2013
61
97*
62
98*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

2) REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
62
98*
63
99*
Dal 01.01.2013
63
99*
64
100*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

I lavoratori notturni che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti riportati in Tabella B (L. 247 del 2007).

I requisiti agevolati per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestano attività per un numero di giorni all’anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77 sono quelli previsti per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo richiesto (7 anni di attività particolarmente faticosa e pesante negli ultimi 10 anni di attività di lavoro per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dall’1.1.2018).

La stessa norma disciplina anche i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
  • lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso, i requisiti agevolati per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori notturni a turni, che abbiano prestano attività per un numero di giorni all’anno da 64 a 71 o da 72 a 77, si applicano anche nel caso in cui detti lavoratori abbiano svolto le altre attività particolarmente faticose e pesanti per un periodo inferiore alla metà del periodo di tempo minimo richiesto (7 anni di attività particolarmente faticosa e pesante negli ultimi 10 anni di attività di lavoro per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dall’1.1.2018).

Il beneficio non è cumulabile con:
  • le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i benefici previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto di adeguata tutela previdenziale.
Il beneficio è cumulabile con:
  • il beneficio previsto per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257/1992, e successive modificazioni, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico e non del diritto allo stesso;
  • il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi.


REGIME DELLE DECORRENZE

Ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili”. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al beneficio (disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Si rammenta che, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.


Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall'inizio del contenuto.

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)