domenica 27 gennaio 2013

Messaggio INPS n. 1500. Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni

Da:http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201500%20del%2024-01-2013.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
 Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-01-2013

Allegati n.2
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni
In riferimento alla salvaguardia di cui all’oggetto, si fa seguito ai messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 13719 del 22 agosto 2012 al fine di fornire ulteriori istruzioni operative.
Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia
In attesa del completamento delle attività di monitoraggio previste dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 e del prossimo inoltro ai soggetti interessati alla salvaguardia in argomento della comunicazione/invito a presentare le domande di pensione, le sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza - in base ai requisiti precedenti alla Riforma Monti Fornero - nel primo quadrimestre 2013.
Pertanto, tali domande dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
Quanto sopra dovrà riguardare soprattutto le domande di pensione di anzianità con decorrenza da febbraio 2013, al fine di evitare il posticipo della stessa, tenuto conto che il trattamento pensionistico in questione, in presenza dei requisiti legge, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
1.1 Nuovi prodotti Webdom per la gestione delle domande di pensione ai sensi della salvaguardia di cui alla legge 214/2011
Per individuare i soggetti ammessi al pensionamento in salvaguardia, sono stati istituiti prodotti Webdom relativi alle relative domande di pensione, creando due nuovi prodotti con le seguenti specifiche:
“Pensione di anzianità con Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
“Pensione di vecchiaia con Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
E’ prevista anche una ulteriore suddivisione (Tipologia della Richiesta) con i rispettivi seguenti quattro gruppi:
AAS - Anzianità (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
AMS - Anzianità (Manuale) Salvaguardia ex L. 214;
VAS - Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
VMS - Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia ex L. 214.
Prodotti Particolari.
Per i soggetti che accedono in salvaguardia ai seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di anzianità per le lavoratrici che accedono a tale trattamento in regime sperimentale (articolo 1, comma9, della legge n. 243 del 2004)
- Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
- Pensione di vecchiaia a seguito trasformazione assegno ordinario invalidità,
dovrà essere utilizzato il SOLO campo Tipologia della Richiesta, che dovrà assumere gli stessi valori già indicati sopra.
I prodotti sono stati previsti anche per la procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte dei patronati (on-line e off-line) e per procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte del cittadino (on-line).
Per queste domande devono essere compilati gli stessi pannelli normalmente previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia."
I nuovi prodotti sono neutralizzati ai fini degli indicatori del Cruscotto direzionale collegati ai tempi soglia.
Con successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità delle procedure di liquidazione.
2 Adempimenti per la definizione delle posizioni dei soggetti salvaguardati
Si interessano le Sedi ad indicare, nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione alla casella istituzionale di posta elettronica salvaguardia65@inps.it, dei provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto cui si riferisce il provvedimento (ex INPDAP o ex IPOST).
Si rammenta altresì che i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate dai soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011 (lavoratori esonerati dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) iscritti alla Gestione ex Inpdap, devono essere inoltrati alla casella istituzionale di posta elettronica dctratpensuff1@inpdap.gov.it, come già precisato nel messaggio n. 13343 del 2012, punto 4.
3 Gestione delle posizioni relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e ai lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo: lettere d), g) e h) dell’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale del 1° giugno 2012.
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011, per poter accedere alla salvaguardia, non devono essersi rioccupati successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come precisato al punto 4 del messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per quanto riguarda i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si rende noto che il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0071196 del 22.11.2012, indirizzata alla Direzioni Territoriali del Lavoro, ha precisato che le istanze presentate da detti lavoratori devono essere respinte qualora i medesimi “dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Al riguardo, al fine di verificare la condizione di non rioccupazione dei lavoratori di che trattasi per l’accesso alla salvaguardia, si interessano le Sedi ad esaminare le posizioni degli interessati, presenti nel monitoraggio 65.000 e da processare con Unicarpe, anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
A tal fine, la procedura MONITORAGGIO65000 è stata implementata per consentire la visualizzazione dell’estratto conto integrato, cliccando sul codice fiscale del lavoratore.
Inoltre, si pone il problema di alcuni lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento che risultano iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza.
Per procedere ad una corretta lavorazione di tali posizioni, le Sedi avranno cura di acquisire dai soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non è collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Anche nelle suddette ipotesi, l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate andrà effettuata con l’ulteriore ausilio del Casellario degli attivi, mediante la verifica della tipologia della contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore alla contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente contribuzione integrativa oppure riferibile a più fondi di contribuzione della medesima Cassa o Ente (es. Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le Casse professionali e gli enti privatizzati è previsto il versamento di una contribuzione legata al reddito professionale del soggetto iscritto.
Per alcune Casse o Enti, tuttavia, è previsto il versamento di una contribuzione (generalmente denominata minima) non legata al reddito ne' all'esercizio della professione ma alla sola iscrizione all’Albo o al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse o Enti hanno contribuzione integrativa legata al volume di affari ai fini IVA, anche questa obbligatoria nel caso di esercizio di attività professionale.
La distinzione delle varie tipologie di contribuzione si evince dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei Lavoratori Attivi, servizio disponibile al percorso: intranet; Processi; Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato Casellario Lavoratori Attivi.
L’estratto, per facilitare la lettura del quale si allega un’apposita guida al presente messaggio (all. n.1 e n.2), si compone dei seguenti quadri:
-il quadro A che prevede l’esposizione dei periodi contributivi e/o dei volumi affari IVA;
-il quadro B dove sono inseriti gli importi dei contributi versati.
Solo per ENASARCO è presente il quadro C per l’indicazione dei contributi e dei mandatari.
Si precisa ulteriormente che per l’ENPAM è prevista la sola contribuzione soggettiva che, tuttavia, può essere collegata a più fondi di gestione del medesimo Ente (quadro A dell’ECI).
Per ENASARCO rileva il solo quadro C dell’ECI dove sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti di commercio.
La presenza nel quadro A di periodi con volume di affari IVA e/o sul quadro B di versamenti per contributi integrativi o aggiuntivi e/o di versamenti per contributi soggettivi in fondi diversi dal fondo generale, in particolare per ENPAM, e/o della contribuzione nel quadro C per il solo ENASARCO, è indice di attività lavorativa effettivamente svolta.
Il Direttore Generale
Nori   

AFAM: come si va in pensione nel 2013?

Da:http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-cessazioni-del-personale-delle-istituzioni-di-alta-formazione-artistica-e-musicale.flc


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 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornisce le indicazioni per le cessazioni dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Le domande entro il 28 febbraio 2013.

25/01/2013
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Con la nota 652 del 21 gennaio 2013 il MIUR ha emanato la direttiva che disciplina lecessazioni e il mantenimento in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie e dei Conservatori di musica. Nella nota vengono confermate le disposizioni applicate lo scorso anno con l’aggiornamento dei requisiti previsti dalla riforma Fornero che per il 2013.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° novembre 2013 è stato fissato per il 28 febbraio 2013.
Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono:
  • cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
  • trattenimento in servizio oltre i limiti dell’età;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (questa opzione è consentita esclusivamente al personale tecnico e amministrativo);
  • revoca delle suddette domande se presentate.
Requisiti richiesti per chi accede al trattamento di quiescenza con la nuova normativa pensionistica Fornero - D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito   dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011:
pensione di vecchiaia: uomini e donne – 66 anni e 3 mesi di eta’ anagrafica – 20 anni di contribuzione
requisiti  maturati entro il 31 ottobre 2013  - collocamento  a riposo d’ufficio
requisiti maturati dal 1 novembre al 31 dicembre 2013 - collocamento a riposo a domanda
pensione anticipata: donne – 41anni e 5 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2013
pensione anticipata: uomini – 42 anni e 5 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2013
Per  il personale con meno di 62 anni di età il trattamento pensionistico può subire una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, tranne nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria.  
Opzione per le sole donne
Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 57 anni di età e  35 anni di contribuzione possono avvalersi della legge 243/2004 che consente loro di accedere al pensionamento con i requisiti ridotti a condizione che optino per il calcolo della pensione con il contributivo.
Requisiti per i lavoratori che rientrano nella normativa pensionistica previgente la riforma Fornero e che possono accedere al trattamento di quiescenza:
Pensione di vecchiaia:  65 anni per uomini e 61 anni per le donne con almeno 20 anni di contribuzione
 Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011
Pensione di anzianità con la quota 96: Uomini e Donne con 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Ai fini del raggiungimento della quota, l’ulteriore anno necessario può essere ottenuto anche sommando frazioni di età e contributi es: 60 anni e 5 mesi di età e 35 anni e 7 mesi di contributi. 
 Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011:
Pensione di anzianità: Uomini e Donne con  40 anni di contribuzione
Requisiti maturati al 31 dicembre 2011
Collocamenti a riposo d'ufficio - nell'anno 2013 saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età tutti i lavoratori e le lavoratrici che ancora in servizio erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente la riforma fornero.
Trattenimento in servizio:
La nuova riforma delle pensione non ha abrogato quanto era contenuto nella Legge Brunetta D.L. 112/2008 art. 72 convertito con la Legge n. 133/2008 pertanto i trattenimenti in servizio sono oggetto di concessione da parte dell’istituzione di appartenenza.
Per l’anno accademico 2013/2014 possono fare domanda di trattenimento in servizio:
  • i lavoratori che rientrano nella vecchia normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2013  il trattenimento in servizio può essere concesso al massimo per un biennio (2013/2014 e 2014/2015);
  • i lavoratori che raggiungono i 66 anni e 3 mesi entro il 31 ottobre 2013 – trattenimento può essere concesso al massimo per un biennio;
  • i lavoratori che raggiungono il requisito dei 66 anni e 3 mesi entro il 31 ottobre 2013 ma che non hanno i 20 anni di contribuzione minima entro il 31 ottobre 2013, in questi casi il trattenimento in servizio può essere disposto fino al compimento del 70 anno di età.
L’Amministrazione ha facoltà di concedere il trattenimento in servizio dopo una attenta valutazione oggettiva di questi parametri:
  • esigenze didattiche e gestionali dell’Istituzione correlata alla propria programmazione;
  • particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione a specifiche esigenze da soddisfare;
  • esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.
La valutazione è in capo al Consiglio di Amministrazione previo parere deliberato dal Consiglio Accademico per il trattenimenti in servizio del personale docente, e del parere del Direttore Amministrativo  per il trattenimento in servizio del personale amministrativo e tecnico.
Le istanze di accoglimento o di rigetto verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e saranno comunicate agli interessati nel rispetto di quanto riportato nella circolare ”deliberazioni supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio”. Il rifiuto della proroga dovrà essere comunicata per iscritto agli interessati con le relative motivazioni.
L’Amministrazione è tenuta invece ad accogliere senza valutazione le domande di trattenimento in servizio per i lavoratori che alla data del collocamento a riposo non hanno il requisito minimo della contribuzione.
Non potrà essere trattenuto in servizio il personale che al 31/10/2013 avrà compiuto 65 anni di età e 40 anni di contribuzione alla stessa data.
Le domande di cessazione dal servizio  e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (solo per il personale tecnico e amministrativo), nonché le eventuali revoche, dovranno essere presentate dall’interessato, anche alla sede territoriale dell’INPS, gestione ex INPDAP.
E’ possibile far pervenire le domande all’INPS anche attraverso la procedura telematica per chi si avvale dell’assistenza del Patronato.
Sequenza temporale degli adempimenti:
  1. Termine ultimo della presentazione per tutte le varie tipologie di domande: 28 Febbraio 2013
  2. Le eventuali revoche delle istanze presentate devono essere prodotte entro la stessa data (28 Febbraio 2013)
  3. Le Amministrazioni devono comunicare la mancata maturazione del requisito per la pensione entro il 20 Marzo 2013 
  4. Le delibere di risoluzione del rapporto di lavoro devono essere prodotte entro il 28 Marzo 2013
  5. La notifica del provvedimento della risoluzione di lavoro deve essere comunicata agli interessati entro il 30 Aprile 2013
  6. Accettazione domande di cessazione entro il 28 Marzo 2013  
Presso le sedi della FLC CGIL, e dell’INCA CGIL presenti in tutta Italia è disponibile unospecifico servizio di consulenza gratuita personalizzata e qualificata per fare le scelte più opportune. Vista la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità. Il patrocinio è del tutto gratuito.

ENASARCO. PENSIONE DI VECCHIAIA 2013: ECCO LE NOVITÀ

Da:http://www.enasarcoblog.it/previdenza-e-assistenza/pensione-di-vecchiaia-2013-ecco-le-novita/

Chi potrà andare in pensione nel 2013?


Da:http://www.gazzettadasti.it/index.php/politica-e-lavoro/lavoro/chi-potra-andare-in-pensione-nel-2013

Come ogni inizio anno, grazie agli uffici Epaca dell’Astigiano (l’Ente di patrocinio e assistenza per i servizi ai cittadini), vi illustriamo le regole per ottenere la pensione, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi come i coltivatori e gli imprenditori agricoli, gli artigiani e i commercianti.
Per molti lavoratori, nonostante le cosiddette aspettative di vita facciano slittare la quiescenza di 3 mesi, è bene seguire attentamente le eventuali opportunità che, comunque, si presenteranno nel corso dell’anno 2013.
PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge un requisito minimo di età, cui deve essere accompagnato un requisito contributivo di almeno vent’anni di contribuzione.
La legge stabilisce che a decorrere da quest’anno l’età viene adeguata al meccanismo di aggancio alle speranze di vita (tre mesi in più).
Pertanto i requisiti saranno:
62 anni  e tre mesi per le dipendenti del settore privato;
63 anni e nove mesi per le lavoratrici autonome ;
66 anni e 3 mesi per gli uomini dipendenti del settore privato o autonomi.
La legge, al riguardo, prevede che per tutti, uomini e donne, del settore pubblico e del privato, l’età della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita.
La norma, come già precisato, non si limita a richiedere il raggiungimento di un’età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione è subordinato anche al possesso di un’anzianità contributiva minima di venti anni e, per i lavoratori che hanno iniziato a versare dal 1°gennaio1996, inoltre, è richiesto che l’importo  dell’assegno sia di almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, con delle eccezioni per chi raggiunge i 70  anni di età.
Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
Dipendenti private 62 anni e 3 mesi
Lavoratrici autonome 63 anni e 9 mesi
Uomini Lavoratori dipendenti e autonomi 66 anni e 3 mesi
PENSIONE ANTICIPATA
Nel 2013, per accedere alla pensione anticipata, a prescindere dal raggiungimento dell’età anagrafica, sarà necessario possedere un’anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per gli uomini oppure di 41 anni e 5 mesi per le donne, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.
La legge, come detto, non subordina il diritto a percepire la pensione anticipata al raggiungimento di un’età minima;  tuttavia è previsto un sistema di incentivi e disincentivi finalizzato ad allungare la permanenza al lavoro delle persone che potrebbero accedere al trattamento anticipato.
In particolare, per chi matura l’anzianità contributiva necessaria e decide di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni, si applica una riduzione di importo variabile (dall’1 al 2%) per ogni anno di anticipo.
Per una consulenza personalizzata invitiamo gli interessati a rivolgersi a contattare il Patronato E.P.A.C.A.: gli operatori forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, verificando il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e la relativa decorrenza con invio telematico della domanda di pensione.
Requisito contributivo per il pensionamento anticipato con anzianità  indicizzate alla speranza di vita 2013*
Uomini 42 anni e 5 mesi (2013), 42 anni e 6 mesi (2014), 42 anni e 6 mesi (2015)
Donne    41 anni e 5 mesi (2013), 41 anni e 6 mesi (2014), 41 anni e 6 mesi (2015)
Ma le donne possono anticipare la pensione?
Fino al 2015 possono andare con 35 anni di contributi e 57 anni di età  (58 le autonome)
Non tutti sanno che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le donne possono ottenere la liquidazione della pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o di 58 anni, se lavoratrici autonome.
In presenza di tali requisiti occorre che le interessate acconsentano alla liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il sistema “contributivo”. Tale sistema di calcolo potrebbe, in taluni casi rivelarsi svantaggioso, ma, per quanto riguarda le iscritte nelle fasce più basse o coloro che hanno redditi minimi da lavoro, si potrebbe realizzare la condizione di non perdere nulla sull’importo pensionistico ed anticipare notevolmente la decorrenza della pensione ordinaria.
Consigliamo a tutte le donne interessate che hanno già compiuto, o compiranno 57 o 58 anni prossimamente, di rivolgersi agli uffici Epaca dove potranno ottenere più ampie informazioni al riguardo e verificare il diritto e la convenienza ad usufruire di questa importante opportunità per ottenere la pensione in anticipo.
Assegno sociale temporaneo
Opportunità per gli uomini non ancora pensionati
La riforma pensionistica ha allontanato la decorrenza della pensione di vecchiaia, stabilendo che il pagamento non potrà avvenire dal 01/01/2013 prima del compimento di 66 anni incrementato delle speranze di vita (3 mesi)  in presenza di 20 anni di contributi. Occorre tuttavia considerare che, al compimento dei 65 anni e tre mesi di età, esiste la possibilità di ottenere un assegno sociale temporaneo.
La liquidazione dell’assegno – la cui decorrenza non è attualmente soggetta ad alcuna “finestra”, ma solo all’effettiva presentazione della richiesta all’INPS – per il periodo intercorrente tra la data di compimento del 65° anno di età più tre mesi e la data di effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia, consente di limitare gli effetti negativi e le penalizzazioni economiche. Consigliamo a tutti gli uomini interessati che hanno già compiuto, o compiranno 65 anni prossimamente, di rivolgersi agli uffici Epaca.
Gli importi delle pensioni per il 2013
I trattamenti minimi con l’adeguamento del 3% vanno a 495,42 euro
Da quest’anno i trattamenti di pensione al minimo per gli autonomi passano da Euro 480,99 (valore effettivo 2012) a Euro 495.42 mensili. In pratica, i trattamenti pensionistici sono stati adeguati al costo della vita nella misura dello 3%. L’INPS provvederà ad inviare ad ogni pensionato un modello con le notizie relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto nell’anno 2013. Invitiamo pertanto tutti coloro che riceveranno la busta dall’Istituto a volersi presentare presso gli uffici EPACA per il controllo.
I trattamenti 2013       Importi mensili
Trattamento minimo    495,42 Euro
Pensioni Sociali    364,50 Euro
Assegni Sociali     442,29 Euro
Controllo importi pensione
Occorre verificare quanto si è percepito fin’ora
Epaca con tutti i suoi operatori è impegnata, come ogni inizio d’anno, ad effettuare un controllo sulla correttezza degli importi pensionistici che sono stati messi in pagamento dall’Inps.
In particolare si procederà ad effettuare un’analisi delle posizioni assicurative e delle situazioni pensionistiche degli assistiti. Le verifica in questione riguarda prevalentemente l’accredito di periodi di maternità o servizio militare, di periodi di lavoro effettuati successivamente o precedentemente la decorrenza della pensione o semplicemente la trasformazione della pensione da invalidità o vecchiaia.
L’iniziativa assume un valore considerevole e va a privilegiare una categoria quella dei pensionati coltivatori diretti che spesso gode di trattamenti pensionistici assai modesti.
Per questo, è indispensabile rivolgersi agli sportelli Epaca per un controllo della propria posizione pensionistica e previdenziale, tel. 0141.380.404 / 432.
Riduzione dei contributi
Chi compie 65 anni può pagare di meno
La legge finanziaria 1997 introdusse alcune innovazioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi. In particolare venne previsto per i coltivatori diretti già pensionati nelle gestioni INPS di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione dell’importo del contributo previdenziale relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica.
La suddetta norma può essere applicata per tutti quei lavoratori autonomi pensionati (es. coltivatori, artigiani, commercianti) ancora regolarmente iscritti nella gestione che compiranno i 65 anni nel corso dell’anno 2013.
Pertanto invitiamo tutti coloro che si trovino nella situazione sopradescritta a volersi presentare presso gli uffici Epaca per l’inoltro della richiesta di riduzione contributi all’Inps.
Domande per ottenere la disoccupazione agricola
Le domande per le prestazioni di disoccupazione agricola devono essere presentate all’Inps entro e non oltre il 02/04/2013.
L’Istituto da qualche anno non provvede più ad inviare la modulistica al domicilio dei lavoratori per la richiesta della prestazione, pertanto invitiamo gli operai agricoli aventi titolo all’indennità di disoccupazione  a voler contattare gli uffici Epaca per l’inoltro dell’istanza. Info: 0141.380.404 / 432.
Indennità accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è il sostegno economico che lo Stato riconosce a favore di quelle persone, che a causa delle gravi condizioni fisiche o psichiche, necessitano di un’assistenza continua.
La domanda può essere presentata a qualsiasi età e indipendentemente dalle condizioni economiche, personali e familiari, del richiedente. I requisiti necessari sono: riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua; cittadinanza italiana e residenza in Italia. Hanno diritto all’accompagnamento anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari possono usufruire della prestazione i titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Chi volesse approfondire gli argomenti di seguito esposti può mettersi in contatto con l’Epaca, in cui operano 10 addetti nei seguenti uffici dislocati nei maggiori centri dell’Astigiano:
Asti – C.so F. Cavallotti, 41 – Tel. 0141.380.404
Canelli – V. Cassinasco, 11/13 – Tel. 0141.823.590
Castelnuovo D. B. – V. Viglione, 18 – Tel. 011.9876.863
Moncalvo – P.zza C. Alberto, 25 – Tel. 0141.916100
Nizza Monferrato – C.so Acqui, 42/44 – Tel. 0141.721.117
San Damiano – V. Roma, 23 – Tel. 0141.971.000
Vesime – P.zza Vittorio Emanuele II, 3 – Tel. 0144.859.801
Villanova – V. O. Blandino, 19 – Tel. 0141.946.639
Castagnole Lanze – V. Tagliaferro 48 – Tel. 0141.877.030
Costigliole d’Asti – V. Verasis 6 – Tel. 0141.961.570
Montiglio Monferrato – V. Padre Carpignano 3 – Tel. 0141.691.115.
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Riforma pensioni, in Gazzetta la lista dei nuovi salvaguardati



Da:http://finanza.repubblica.it/Esperti/Consumatori.aspx?ID=225970

Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 21 gennaio il nuovo decreto per i lavoratori salvaguardati dalla riforma delle pensioni. In tutto sono interessati 55 mila ex dipendenti, che potranno andare in pensione con le vechie regole. Questo implica che una volta maturati i requisiti previsti nel 2011 occorrerà attendere 12 mesi per poter incassare l'assegno.
I lavoratori interessati - Sono interessati alla salvaguardia tre categorie di lavoratori: -
chi ha lasciato il lavoro in seguito ad accordi di ristrutturazione aziendale stipulati prima del 31 dicembre 2011; -
i lavoratori per i quali erano maturati i requisiti per l'accesso a fondi di sostegno al reddito entro la fine del 2011; -
i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro la stessa data; -
i lavoratori già in mobilità alla fine del 2011 che avrebbero maturato il diritto alla pensione entro il 2014.
I lavoratori in mobilità - In dettaglio si applicheranno i vecchi requisiti ai ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi per la mobilità, anche se alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non avevano lasciato il lavoro. E' comunque necessario che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità. Si tratta in tutto di 40.000 soggetti interessati.
I lavoratori esodati - Sono invece altri 1.600 i soggetti per i quali era prevista la possibilità di esodo con sostegno al reddito salvaguardati con le nuove norme. Si tratta di coloro che alla data del 4 dicembre 2011 non erano titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore ma per i quali il diritto all'accesso era previsto da accordi stipulati alla stessa data. In questo caso è prevista la permanenza nel fondo fino ai 62 anni di età.
I lavoratori autorizzati ai versamenti volontari - Salvaguardati anche 7.400 lavoratori autorizzati, prima del 4 dicembre 2011, ai versamenti volontari. E' necessario, però, che maturino i vecchi requisiti tra il 4 dicembre 2013 e il 4 dicembre 2014, ossia nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto salva Italia. Inoltre i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto.
Chi aveva lasciato il lavoro in base ad accordi individuali - Infine il decreto consente il pensionamento ad altri 6.000 ex dipendenti che avevano già lasciato il lavoro prima del decreto sulla base di acordi individuali. In questo caso il pensionamento è possibile a patto di risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica precedente alla riforma, avrebbero comportato la decorrenza della pensione nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto in Gazzetta 
(22 gennaio 2013)

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)