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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici
Roma, 24-01-2013
Allegati n.2
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell’art. 24,
commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio
65.000. Ulteriori istruzioni
In riferimento alla salvaguardia di
cui all’oggetto, si fa seguito ai messaggi n. 13343 del 9 agosto
2012 e n. 13719 del 22 agosto 2012 al fine di fornire ulteriori
istruzioni operative.
Gestione delle domande di pensione
presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia
In attesa del completamento delle
attività di monitoraggio previste dal comma 15 dell’articolo 24
della legge n. 214 del 2011 e del prossimo inoltro ai soggetti
interessati alla salvaguardia in argomento della comunicazione/invito
a presentare le domande di pensione, le sedi avranno cura di non
adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già
pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza
- in base ai requisiti precedenti alla Riforma Monti Fornero - nel
primo quadrimestre 2013.
Pertanto, tali domande dovranno essere
tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale
comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua
domanda di pensione in salvaguardia verrà definita non appena
saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
Quanto sopra dovrà riguardare
soprattutto le domande di pensione di anzianità con decorrenza da
febbraio 2013, al fine di evitare il posticipo della stessa, tenuto
conto che il trattamento pensionistico in questione, in presenza dei
requisiti legge, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data
di presentazione della domanda.
I provvedimenti di reiezione adottati
sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati
ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d.
“salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione
sulla base dell’originaria domanda.
1.1 Nuovi prodotti Webdom per la
gestione delle domande di pensione ai sensi della salvaguardia di cui
alla legge 214/2011
Per individuare i soggetti ammessi al
pensionamento in salvaguardia, sono stati istituiti prodotti Webdom
relativi alle relative domande di pensione, creando due nuovi
prodotti con le seguenti specifiche:
“Pensione di anzianità con
Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 –
Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di
anzianità
Tipo: 0XXX –
Salvaguardia ex L. 214
“Pensione di vecchiaia con
Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 –
Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di
vecchiaia
Tipo: 0XXX –
Salvaguardia ex L. 214
E’ prevista anche una ulteriore
suddivisione (Tipologia della Richiesta) con i rispettivi seguenti
quattro gruppi:
AAS - Anzianità (Automatica)
Salvaguardia ex L. 214;
AMS - Anzianità (Manuale) Salvaguardia
ex L. 214;
VAS - Vecchiaia (Automatica)
Salvaguardia ex L. 214;
VMS - Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia
ex L. 214.
Prodotti Particolari.
Per i soggetti che accedono in
salvaguardia ai seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di anzianità per le
lavoratrici che accedono a tale trattamento in regime sperimentale
(articolo 1, comma9, della legge n. 243 del 2004)
- Pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo;
- Pensione di vecchiaia a seguito
trasformazione assegno ordinario invalidità,
dovrà essere utilizzato il SOLO campo
Tipologia della Richiesta, che dovrà assumere gli stessi valori già
indicati sopra.
I prodotti sono stati previsti anche
per la procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione
da parte dei patronati (on-line e off-line) e per procedura di
trasmissione telematica della domanda di pensione da parte del
cittadino (on-line).
Per queste domande devono essere
compilati gli stessi pannelli normalmente previsti per la pensione di
anzianità o di vecchiaia."
I nuovi prodotti sono neutralizzati ai
fini degli indicatori del Cruscotto direzionale collegati ai tempi
soglia.
Con successivo messaggio verrà
comunicata la disponibilità delle procedure di liquidazione.
2 Adempimenti per la definizione
delle posizioni dei soggetti salvaguardati
Si interessano le Sedi ad indicare,
nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione alla casella
istituzionale di posta elettronica salvaguardia65@inps.it, dei
provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto cui
si riferisce il provvedimento (ex INPDAP o ex IPOST).
Si rammenta altresì che i
provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate dai soggetti
appartenenti alla categoria di cui all’art. 24, comma 14, lettera
e) della legge n. 214 del 2011 (lavoratori esonerati dal servizio di
cui all’art. 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) iscritti alla Gestione ex
Inpdap, devono essere inoltrati alla casella istituzionale di posta
elettronica dctratpensuff1@inpdap.gov.it, come già precisato nel
messaggio n. 13343 del 2012, punto 4.
3 Gestione delle posizioni relative
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e ai
lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di
incentivo all’esodo: lettere d), g) e h) dell’articolo 2, comma
1, del decreto interministeriale del 1° giugno 2012.
Si coglie inoltre l’occasione per
rammentare che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
in data anteriore al 4 dicembre 2011, per poter accedere alla
salvaguardia, non devono essersi rioccupati successivamente
all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come precisato al
punto 4 del messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per quanto riguarda i lavoratori
cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo
all’esodo, si rende noto che il Ministero del Lavoro delle
Politiche Sociali con nota prot. n. 0071196 del 22.11.2012,
indirizzata alla Direzioni Territoriali del Lavoro, ha precisato che
le istanze presentate da detti lavoratori devono essere respinte
qualora i medesimi “dichiarano di essere stati rioccupati
successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Al riguardo, al fine di verificare la
condizione di non rioccupazione dei lavoratori di che trattasi per
l’accesso alla salvaguardia, si interessano le Sedi ad esaminare le
posizioni degli interessati, presenti nel monitoraggio 65.000 e da
processare con Unicarpe, anche con l’ausilio delle informazioni
contenute nel Casellario degli attivi.
A tal fine, la procedura
MONITORAGGIO65000 è stata implementata per consentire la
visualizzazione dell’estratto conto integrato, cliccando sul codice
fiscale del lavoratore.
Inoltre, si pone il problema di alcuni
lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento che risultano
iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati che
prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività
professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione
minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente
di appartenenza.
Per procedere ad una corretta
lavorazione di tali posizioni, le Sedi avranno cura di acquisire dai
soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del
versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia
la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non è
collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Anche nelle suddette ipotesi,
l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate andrà effettuata con l’ulteriore ausilio del Casellario
degli attivi, mediante la verifica della tipologia della
contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore alla
contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente
contribuzione integrativa oppure riferibile a più fondi di
contribuzione della medesima Cassa o Ente (es. Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le
Casse professionali e gli enti privatizzati è previsto il
versamento di una contribuzione legata al reddito professionale del
soggetto iscritto.
Per alcune Casse o Enti, tuttavia, è
previsto il versamento di una contribuzione (generalmente denominata
minima) non legata al reddito ne' all'esercizio della professione ma
alla sola iscrizione all’Albo o al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse
o Enti hanno contribuzione integrativa legata al volume di affari ai
fini IVA, anche questa obbligatoria nel caso di esercizio di attività
professionale.
La distinzione delle varie tipologie di
contribuzione si evince dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del
Casellario dei Lavoratori Attivi, servizio disponibile al percorso:
intranet; Processi; Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato
Casellario Lavoratori Attivi.
L’estratto, per facilitare la lettura
del quale si allega un’apposita guida al presente messaggio (all.
n.1 e n.2), si compone dei seguenti quadri:
-il quadro A che prevede l’esposizione
dei periodi contributivi e/o dei volumi affari IVA;
-il quadro B dove sono inseriti gli
importi dei contributi versati.
Solo per ENASARCO è presente il quadro
C per l’indicazione dei contributi e dei mandatari.
Si precisa ulteriormente che per
l’ENPAM è prevista la sola contribuzione soggettiva che, tuttavia,
può essere collegata a più fondi di gestione del medesimo Ente
(quadro A dell’ECI).
Per ENASARCO rileva il solo quadro C
dell’ECI dove sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti
di commercio.
La presenza nel quadro A di periodi con
volume di affari IVA e/o sul quadro B di versamenti per contributi
integrativi o aggiuntivi e/o di versamenti per contributi soggettivi
in fondi diversi dal fondo generale, in particolare per ENPAM, e/o
della contribuzione nel quadro C per il solo ENASARCO, è indice di
attività lavorativa effettivamente svolta.
Il Direttore Generale
Nori