mercoledì 31 ottobre 2012

Pensioni polizia,militari,INPDAP ENPALS 2012-2013:nuove regole porteranno ad aumento esodati



Categorie in pensione più tardi: problemi e critiche


In pensione più tardi, insieme a ballerini, cantanti e attori, chi lavora in miniere, cave e torbiere, anche coloro che lavorano nel comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso, come soldati, carabinieri, finanzieri, poliziotti, vigili del fuoco.

In questo caso i requisiti per andare in pensione saranno incrementati, ma un poco alla volta, per cui saranno gradualmente incrementati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile e i Vigili del fuoco nel rispetto delle peculiarità ed esigenze di queste categorie.

Per militari e poliziotti restano il premio dei cinque anni di contributi figurativi, per cui i 35 anni di contributi vengono conteggiati come fossero 40 e rimane per i militari la cosiddetta ausiliaria di cinque anni.

Questa novità però fa nascere un nuovo allarme esodati per alcune categorie (tra cui comparto sicurezza-difesa e iscritti ai Fondi INPS, ex INPDAP ed ENPALS) in seguito all’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico prevista dalla riforma delle pensioni Fornero.

Solo chi, infatti, maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2012 potrà andare in pensione con le vecchie regole, mentre altri si applicherà la Riforma delle Pensioni Fornero, che ingloba anche le nuove categorie di lavoratori finora escluse dalle regole INPS consuete.

Per la Cgil l’innalzamento dell’età di pensionamento per le tipologie lavorative interessate dall’armonizzazione è inaccettabile perché ad esempio, come spiega Vera Lamonica, segretario confederale della Cgil, “minatori e cavatori svolgono mansioni gravose e, proprio per questa ragione, hanno un’aspettativa di vita molto più bassa della media”.


Critica anche Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) per la quale le nove regole minano la stabilità del comparto sicurezza e difesa, in più manca ancora una volta il dialogo tra Governo e parti sociali.

Autore:

Marcello Tansini

martedì 30 ottobre 2012

Età pensionabile donne nel settore privato.Le novità della riforma Fornero


Da:http://www.investireoggi.it/fisco/et%C3%A0-pensionabile-donne-nel-settore-privato-le-novit%C3%A0-della-riforma-fornero/



Età pensionabile per le donne del settore privato innovata con la riforma pensioni 2012, attuata dal ministro Fornero. La pensione di vecchiaia si avrà a 62 anni nel 2012 fino ad arrivare a 66 nel 2018. Ma entriamo nei dettagli.

 Riforma pensioni 2012

 Lo scorso dicembre 2011, il Governo Monti appena insediatosi, ha approvata la cd manovra salva Italia che tra le tante novità, prevede una riforma storica del sistema pensionistico in Italia. Importanti sono le novità introdotte da quest’anno infatti per i lavoratori, ma anche le lavoratrici del settore privato.

  Età pensionabile donne privato

A disposizione di questi lavoratori infatti ci saranno solo due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e la pensione  anticipata. Ma la novità più interessante riguarda l’età pensionabile. Le differenze fra uomini e donne nel settore privato, nonché le differenze fra lavoratori dipendenti e autonomi, verranno progressivamente eliminate, fino ad una completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018.

Pensione anticipata 2012

Una delle novità importanti che ha introdotto la riforma pensioni 2012 del ministro Fornero, riguarda la sostituzione dal 1 gennaio 2012 della pensione di anzianità con la pensione anticipata, modificando così la soglia precedente dei 40 anni di servizio per andare in pensione. La pensione anticipata, si ricorda, è una prestazione erogata dall’Inps, indipendente dall’età del richiedente, è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne). I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014.
A questa anzianità occorre poi aggiungere l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita.
Ciò comporta che per accedere alla pensione anticipata, le donne devono possedere:
- nel 2012: 41 anni e 1 mese di anzianità di servizio:
- nel 2013: 41 anni e 2 mesi di anzianità di servizio;
-   dal 2014: 41 anni e 3 mesi di anzianità di servizio.

Età pensionabile donne: la pensione di vecchiaia

Per ciò che riguarda la pensione di vecchiaia, si stabilisce che occorre aver maturato una determinata età, la c.d. età pensionabile ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. L’età pensionabile donne, attualmente più bassa di quella degli uomini nel settore privato sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi, verrà elevata secondo un meccanismo progressivo che parte dal 1° gennaio 2012  per arrivare nel 2018 alla completa equiparazione. L’età pensionabile continua poi ad aumentare per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che potranno andare in pensione a 64 anni.

Età pensionabile donne privato

Volendo essere concisi l’età pensionabile per le donne del settore privato che intendono accedere alla pensione di vecchiaia cambia a seconda degli anni, come si evince dalla tabella che segue:
Età pensionabile donne settore privato: accesso pensione di vecchiaia
- nel 2012: 62 anni
- nel 2014: 64 anni
- nel 2016: 65 anni
- nel 2018: 66 anni
L’età pensionabile per le donne dipendenti passa a 66 anni nel 2018 come visto sopra, lo stesso requisito delle donne dipendenti pubbliche.  Si raggiunge così un’equiparazione. In tutti i casi è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/et%c3%a0-pensionabile-donne-nel-settore-privato-le-novit%c3%a0-della-riforma-fornero/#ixzz2Ao2lGjrQ

lunedì 29 ottobre 2012

RIFORMA FORNERO SPEDIZIONIERI, L’ETÀ PENSIONABILE SI ALLUNGA


26 ottobre 2012

Da:http://shippingonline.ilsecoloxix.it/p/economia_e_finanza/2012/10/26/AP5GklnD-pensionabile_fornero_spedizionieri.shtml

    Roma - Lavorare di più sotto terra, in miniera, o appesi alla trave a fare il pliè: la riforma delle pensioni di Elsa Fornero non risparmia nessuna categoria e oggi il Consiglio dei ministri allarga a nuove, inaspettate, tipologie l’allungamento del’età lavorativa già estesa per altri lavoratori. Molte le proteste preventive già registrate in questi giorni. Soprattutto dei sindacati di polizia. E oggi le critiche arrivano anche dall’Idv che, riferendosi alla decisione sui minatori, la boccia come «sadica». E anche il sindacato di settore della Cgil si dice «sconcertato».
    Il governo stabilisce che per l’accesso al nuovo sistema pensionistico ad esempio i lavoratori di miniere, cave e torbiere dovranno aspettare un anno in più. Esattamente da 55 a 56 anni per raggiungere l’età pensionabile di vecchiaia e 37 anni di contributi almeno per la pensione anticipata. Ma la novità non riguarda solo i minatori: il Cdm da infatti il via libera al regolamento di armonizzazione per i requisiti di accesso coinvolgendo anche altre categorie che hanno attualmente requisiti diversi da quelli in vigore per l’assicurazione generale obbligatoria. In questo caso i requisiti saranno incrementati ma gradualmente. Ne faranno le spese Carabinieri, finanzieri, poliziotti, vigili del fuoco, personale dello spettacolo e spedizionieri doganali e marittimi. «Vengono gradualmente incrementati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile e i Vigili del fuoco - annuncia Palazzo Chigi - nel rispetto delle peculiarità ed esigenze di queste categorie».
    Disposizioni di «armonizzazione» sono dettate per ulteriori categorie di lavoratori, fra cui quelli iscritti al fondo dello spettacolo, per gli spedizionieri doganali e per i lavoratori del settore marittimo. Lo schema di regolamento passa ora all’esame delle competentiCommissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Proprio pochi giorni fa i sindacati di polizia e Cocer delle forze armate hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi contro i tagli della Legge di Stabilità ma anche contro la riforma Fornero che «costringerà poliziotti carabinieri e militari ad andare in quiescenza in età geriatrica». Monti - spiegavano - si è impegnato ad una riflessione sul tema. Ora aspettano una risposta.

    Pensioni 2013: età e anzianità in aumento, coefficienti di trasformazione in diminuzione

    Da:http://silvestri-livorno.blogautore.repubblica.it/2012/10/25/pensioni-2013-eta-e-anzianita-in-aumento-coefficienti-di-trasformazione-in-diminuzione/
    Pensioni di vecchiaia. Dal primo gennaio 2013, l’età di pensionamento per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le dipendenti del settore pubblico è fissata a 66 anni e 3 mesi, mentre per le lavoratrici dipendenti del settore privato è di 62 anni e 3 mesi e per le lavoratrici autonome è di 63 anni e 9 mesi. Nel 2018 il requisito anagrafico per il diritto alla pensione sarà unico per tutti e fissato in 66 anni e 7 mesi. Questo limite di età è comprensivo dell’incremento conseguente alla applicazione della speranza di vita, derivante dalla maggior durata della vita media che comporta un maggior periodo di permanenza al lavoro in modo da impedire un maggior costo per il sistema previdenziale. Ovviamente i limiti di età sono destinati a crescere ulteriormente dopo il 2018 in virtù del meccanismo di aggancio proprio alla speranza di vita. Il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni. Dal 2012 la decorrenza della pensione scatta dal mese successivo a quello della domanda.
    Pensione anticipata. La riforma Monti-Fornero ha abolito la pensione di anzianità basata sulle cosiddette quote con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva o sul requisito di almeno 40 anni di contribuzione prescindendo dall’età anagrafica, introducendo la pensione anticipata. Questo tipo di pensionamento consente la possibilità di ottenere il trattamento con un certo anticipo rispetto a quello di vecchiaia a condizione che risulti raggiunta una determinata anzianità contributiva. Tale anzianità, fissata nel 2012 in 42 anni e unmese per gli uomini e in 41 anni e un mese per le donne, nel 2013 sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e di 41 anni e 5 mesi per le donne. Anche l’anzianità contributiva è soggetta a crescere in base alla speranza di vita. Le persone che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni subiscono una riduzione percentuale sulla quota retributiva della pensione. Tale riduzione è pari all’1% annuo per i due anni rimanenti ai 62 (60 e 61)ed al 2% annuo per ogni ulteriore anno di anticipo (accesso al pensionamento con un età inferiore a 60 anni). I lavoratori precoci, anchese di età inferiore ai 62 anni, fino al 2017, sono esclusi dalla penalizzazione. La nuova riforma (comma 11, art.24) prevede che i lavoratori iscritti al sistema pensionistico dal primo gennaio 1996, per i quali la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo, possono ottenere il pensionamento anticipato con il requisito anagrafico di 63 anni se in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, a condizione che l’importo mensile della pensione risulti pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa 1200 euro mensili nel 2012). Anche la pensione anticipata del 2012 decorre dal mese successivo a quello delladomanda.

    Circolare n. 126 INPS



    Ai Dirigenti centrali e periferici
    Ai Responsabili delle Agenzie
    Ai Coordinatori generali, centrali e
    periferici dei Rami professionali
    Al Coordinatore generale Medico legale e
    Dirigenti Medici

    e, per conoscenza,

    Al Presidente
    Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
    Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
    Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
    Ai Presidenti dei Comitati amministratori
    di fondi, gestioni e casse
    Al Presidente della Commissione centrale
    per l'accertamento e la riscossione
    dei contributi agricoli unificati
    Ai Presidenti dei Comitati regionali
    Ai Presidenti dei Comitati provinciali
    OGGETTO:
    Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.
    SOMMARIO:
    Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.
    In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
    In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
    In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.
    In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.
    L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
    Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.
    I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.
    Il Direttore Generale
    Nori   

    VITE IN ATTESA


    Dietro il neologismo “esodato” si nascondono storie di persone in cerca di risposte. Chi sono? Quale futuro li aspetta? Quanti sono? Questi alcuni degli interrogativi che da mesi aspettano chiarezza senza che, ad oggi, ce ne sia
    “La piccola azienda dove lavoravo ha chiuso i battenti due anni fa perché ‘espulsa’ dal mercato, come si dice oggi. Anche noi cinque dipendenti siamo stati espulsi insieme con la nostra azienda. Siamo stati tutti espulsi dal mercato, ma in un certo senso anche dalla vita. Sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria convinto di raggiungere il requisito per la pensione di anzianità. Nel frattempo avevo trovato lavoro per alcuni mesi. Ma in base al Decreto sugli ‘esodati’ sono escluso dal pensionamento perché ho lavorato dopo l’ammissione alla contribuzione volontaria. E così sono stato espulso anche dalla legge. E ora cosa faccio?”.

    È questo uno stralcio di una delle lettere inviate al Patronato Acli da uno dei tanti esodati.
    Ma quanti sono gli esodati? E cosa hanno fatto il Governo e le forze politiche per venire incontro alle loro esigenze?
    La parola “esodati” evoca riferimenti biblici, ma mentre per il popolo ebraico l’Esodo indicava un percorso di liberazione dalla schiavitù, per gli esodati di oggi indica spesso un percorso verso il senso di schiavitù che vive chi deve dipendere da altri per mancanza di un reddito.
    Si tratta di persone che hanno lavorato molti anni, spesso anche più dei “mitici” 35 anni che per tanto tempo hanno segnato la soglia per avere la pensione di anzianità.
    Ma la Riforma Fornero, contenuta nel "decreto Salva Italia", ha allontanato le soglie della pensione, innalzando l’età per il pensionamento di vecchiaia ed elevando il requisito contributivo per la pensione anticipata, come è stata ribattezzata la vecchia pensione di anzianità.
    In particolare, per la pensione anticipata è stato stabilito un requisito base di 42 anni di contributi per gli uomini, e 41 per le donne. A tale requisito base vanno aggiunti 1 mese per il 2012, 2 mesi per il 2013 e 3 mesi per il 2014: si ottiene così un requisito che potremmo definire complessivo.
    Ma non basta: al requisito complessivo occorre aggiungere i mesi dovuti all’allungamento della cosiddetta speranza di vita: si tratta di 3 mesi in più negli anni dal 2013 al 2015, ma si prevede che aumentino di altri 4 mesi dal 2016. Insomma, un vero rompicapo!
    “Che cosa vuol dire speranza di vita?” ci ha chiesto una lavoratrice incuriosita da un’espressione che a prima vista sembra infondere fiducia nel futuro.
    Vediamo tutti, nelle nostre famiglie, che l’età media della vita si è allungata, talvolta anche di parecchio, ma l’augurio a tutti di buona salute e di vita lunga deve necessariamente fare i conti con uno Stato che è tenuto a garantire a tutti la pensione finché si è in vita.
    Poiché la speranza di vita si è allungata, e le risorse non sempre sono sufficienti, le riforme degli ultimi 20 anni hanno gradualmente spostato in avanti nel tempo l’inizio del pensionamento, al punto che la legge prevede ormai l’adeguamento periodico dell’accesso al pensionamento, in relazione all’allungamento del tempo medio di vita registrato dall’Istat.
    L’adeguamento alla “speranza di vita” viene applicato anche per le pensioni di vecchiaia: la Riforma Fornero ha stabilito inoltre che dal 2021 l’età pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni.
    Nello “tsunami” che ha investito il sistema pensionistico c’è chi ha subito danni maggiori di altri: si tratta delle categorie di lavoratori che sono stati battezzati come esodati perché avevano già avviato il percorso dell’esodo dal mercato del lavoro per approdare, nel giro di qualche tempo, al sospirato pensionamento.
    Il "decreto Salva Italia" aveva previsto che le regole non cambiassero, tra l’altro, per 50.000 lavoratori, anche se per loro il diritto alla pensione sarebbe maturato dopo il 2011.
    Si tratta di lavoratori che al momento del varo della legge si trovavano in particolari condizioni, perché collocati in mobilità, interessati da contratti di solidarietà, ammessi a versare contribuzione volontaria (i cosiddetti prosecutori volontari), o altro ancora. In sede di conversione in legge del Decreto, oltre ad una parziale revisione delle categorie di lavoratori interessati, era stata eliminato il riferimento al numero di 50.000 lavoratori, ma era stata stabilita in circa 5 miliardi la copertura di spesa per pagare le pensioni degli esodati, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l’esposizione del numero delle persone interessate.
    Dopo un balletto di cifre tra ministero del Lavoro e Inps, il Decreto aveva stabilito che gli esodati erano 65.000, ma tale numero comprendeva solo i lavoratori che sarebbero andati in pensione nel giro di pochi anni.
    È stata quindi varata una norma successiva, contenuta nella legge dispending review, che ha stanziato altri 4 miliardi per finanziare il pensionamento di altri 55 mila lavoratori che sarebbero andati in pensione successivamente.
    Ma il balletto di cifre non si è arrestato: c’è infatti chi ha affermato che gli esodati non sono meno di 200 mila, altri che ritengono più verisimile il numero di 300 mila.
    Al di là dei numeri, va considerato che ci si trova di fronte a persone che avevano immaginato di andare in pensione fidandosi di regole che poi sono state cambiate.
    Si è avuta ben presto la sensazione che non solo ministero del Lavoro e Inps non erano in grado di dare i numeri con certezza, ma che le norme non erano ispirate a criteri di equità.
    Particolarmente iniqua, ma anche di dubbia legittimità, si è rivelata, ad esempio, la norma del decreto ministeriale che ha circoscritto il numero degli esodati prosecutori volontari ai soli lavoratori che non avevano ripreso a lavorare successivamente alla data di autorizzazione a tale forma contributiva. È il caso del lavoratore di cui abbiamo proposto le parole. Ma se ne potrebbero citare altri.
    Di fronte a tali problemi cosa hanno fatto le forze politiche? Alla Camera sono state presentate tre proposte di legge tendenti ad ampliare la platea degli esodati esclusi: una delle proposte aveva come primo firmatario Cesare Damiano (Pd) ed era stata firmata anche da Giuliano Cazzola (Pdl).
    Le tre proposte sono state unificate in un testo che la Commissione lavoro della Camera, ai primi di agosto, ha approvato quasi all’unanimità, con l’eccezione dell’onorevole Giuliano Cazzola, e con il parere contrario del Governo, particolarmente riferimento alla copertura finanziaria, quantificata in circa 5 miliardi da reperire tramite giochi pubblici on line, e lotterie istantanee.
    La discussione è iniziata nell’Aula di Montecitorio l’8 ottobre, ma è stata rinviata in Commissione a causa di dubbi sulla copertura finanziaria, che la Ragioneria generale dello Stato ha stimato in circa 30 miliardi. Il ministro Elsa Fornero, intervenuta nei giorni successivi, ha affermato che la situazione degli esodati va riesaminata caso per caso, rilevando inoltre la difficoltà di conoscere con precisione il numero preciso delle persone che potrebbero rientrare nella categoria.
    Il succedersi degli eventi fa emergere la penosa mancanza di certezza per numerose migliaia di lavoratori che, pur credendosi al riparo di un quadro normativo, si sono visti cambiare le “regole del gioco” a pochi anni dalla pensione.
    Se si fosse agito secondo equità si sarebbe dovuto considerare prima il numero dei lavoratori potenzialmente interessati, e poi decidere le priorità dei pensionamenti.
    Occorre dunque dare certezze, perché non si possono trattare con approssimazione questioni che riguardano la vita di lavoratori che per tanti anni hanno contribuito con le loro energie al progresso e allo sviluppo del Paese.
    (da Azione sociale 4/2012)

    Pensioni: cosa cambierà (forse) per poliziotti, militari, attori, ballerini e minatori


    Così il ministro del welfare, Elsa Fornero, vuole ritardare il congedo dal lavoro per alcune categorie

    Pensioni: cosa cambierà (forse) per poliziotti, militari, attori, ballerini e minatori
    Una manifestazione dei sindacati di polizia contro il governo (Credits:Giulia Pelosi/Ansa)
    di Andrea Telara

    Presto andranno in pensione più tardi anche loro: poliziotti, carabinieri, militari di ogni ordine e grado, ma anche attori, cantanti ballerini e minatori. Sono alcune categorie professionali che erano state escluse dagli effetti della riforma previdenziale approvata dal governo nel dicembre 2011 con il Decreto Salva-Italia, che ha innalzato notevolmente la data di congedo dal lavoro per gran parte degli italiani.
    Lo stesso Decreto Salva-Italia , però, ha affidato all'esecutivo il compito di emanare nel 2012 un regolamento per alzare l'età pensionabile anche di alcune classi di lavoratori che godono da sempre di un trattamento previdenziale di favore, a causa delle particolari caratteristiche della loro attività. Dopo aver subito un lungo ostruzionismo, soprattutto dai sindacati degli organi militari, la bozza del regolamento adesso è pronta e il ministro del welfare,Elsa Fornero , vorrebbe farla approvare in tempi brevi, a meno che non ci siano improvvisi intoppi (dal dicastero della Difesa, infatti, stanno arrivando alcune resistenze). Ecco, in sintesi, cosa prevedono le nuove norme per alcune categorie professionali.
    MILITARI E FORZE DELL'ORDINE.
    La parte più controversa riguarda i lavoratori dell'esercito e delle forze di pubblica sicurezza. Oggi, per chi porta la divisa, il diritto alla pensione di vecchiaia (che matura in base all'età), scatta non appena viene varcata la soglia dei 60 anni. Dal prossimo anno, l'età pensionabile dovrebbe salire a 61 anni e tre mesi per poi raggiungere progressivamente i 62 anni entro il 2018 per ilpersonale di truppa, per i marescialli e i sergenti. Per il resto degli organici, invece, il diritto si acquisisirà a 63 anni .
    Sarà possibile per i militari ottenere anche una pensione anticipata con almeno 42 anni e 3 mesi di servizio (contro i 40 di oggi, necessari per la pensione di anzianità), seppur con penalizzazioni per chi non ha ancora compiuto 59 anni. Inoltre, dovrebbe rimanere in vigore anche il sistema delle quote, in base al quale il diritto a percepire l'assegno pensionistico scatta quando la somma dell'età anagrafica e dei contributi versati raggiunge una determinata soglia, che verrà fissata a 99 entro i prossimi 7 anni. Nel 2019, per esempio, potrà mettersi a riposo chi ha 61 anni di età e 38 anni di contribuzione.
    ATTORI.
    Oggi, in questa categoria professionale è possibile congedarsi dal lavoro (con i requisiti di vecchiaia) a 63 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne (purché vi siano almeno 20 anni di versamenti contributivi). Dal 2013, l'età dovrebbe salire a 64 anni per gli uomini mentre per le attrici è previsto un innalzamento fino alla soglia dei 64 anni in maniera più graduale.
    BALLERINI.
    Oggi i ballerini maturano il diritto alla pensione a 45 anni. Con il nuovo regolamento, l'età per ricevere l'assegno previdenziale dovrebbe slittare di 12 mesi fino alla soglia dei 46 anni.
    MINATORI.
    Anche chi lavora nelle cave e nelle miniere oggi può ottenere un pensionamento anticipato rispetto ad altre categorie: a 55 anni, purché siano stati versati almeno 20 anni di contributi (o 15 anni per chi ha lavorato sempre  nel sottosuolo). Dal prossimo anno, il requisito per mettersi a riposo dovrebbe essere innalzato a 56 anni.

    Riforma Lavoro, incentivi all’esodo e pensione anticipata: le novità

    Da:http://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/59205/riforma-lavoro-incentivi-allesodo-e-pensione-anticipata-le-novita.html

    La Riforma del Lavoro Fornero ha modificato le norme per l’incentivo all’esodo con possibilità di pensione anticipata: ecco le novità per datori di lavoro e lavoratori prossimi alla pensione.

    La Riforma del Lavoro ha modificato le norme per gli incentivi all'esodo e la pensione anticipata
    In un periodo in cui al centro dell’attenzione c’è la questione dei lavoratori esodati (scopri per chi c’è la copertura) è opportuno analizzare le nuove norme che prevedono unincentivo all’esodo contenute nella Riforma del Lavoro(Legge n. 92 del 28/06/2012, articolo 4 commi da 1 a 7).
    Queste, garantiscono l’accesso alla pensione anticipata per coloro che sono ormai prossimi al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento dell’assegno previdenziale, evitando di generare un nuovo “fenomeno esodati”.

    Requisiti aziendali

    La norma riguarda le aziende con “mediamente più di 15 dipendenti” che sottoscrivono – spesso perché sottoposte a processi di ristrutturazione – accordi per la definizione di piani di esubero attraverso forme di incentivi all’esodo, i cui termini siano stati pattuiti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e riguardanti i lavoratori più anziani.

    Requisiti per esodati

    Per lavoratori prossimi al pensionamento – ai quali viene concesso il pensionamento anticipato – la norma intende coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, restringendo così il campo rispetto a quanto concesso precedentemente alla Riforma del Lavoro del ministro Fornero.
    Non sono invece previsti requisiti a livello di anzianità contributiva minima dei lavoratori (prima della riforma del lavoro era di 29 anni).

    Doveri del datore di lavoro

    Per quanto concerne le prestazioni erogate, il datore di lavoro è chiamato a garantire un importo almeno “pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. Sarà lo stesso Istituto a definire il quantum dovuto dall’azienda, ovvero a calcolare l’importo della pensione maturato dal lavoratore.
    Quella che il datore di lavoro continuerà a versare all’INPS è una contribuzione figurativa, prevista dal comma 5. Il comma 3 prevede invece che per dare efficacia all’accordo il datore di lavoro dovrà presentare “apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi”.
    Una delle novità introdotte dalla riforma del lavoro riguarda il caso in cui il datore di lavoro risulti mensilmente inadempiente ai doveri indicati nell’accordo: in questo caso “l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni”. Dunque non varrà più i il principio della “automaticità delle prestazioni“.
    Perché vengano applicate queste norme, tuttavia, è necessario che l’INPS renda note ledisposizioni applicative.

    PENSIONATI DIRITTI

    (Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)