Da:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130015it.pdf
Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di
Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di
calcolo della pensione di vecchiaia, in
quanto non tiene adeguatamente conto della
circostanza del lavoro svolto anche in
uno Stato membro diverso dalla Spagna
La normativa spagnola concede il
diritto di godere di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo
a condizione, segnatamente, di avere
maturato un periodo minimo contributivo di quindici anni.
L'«importo di base» di tale
prestazione si calcola sommando le basi contributive del lavoratore
durante i quindici anni immediatamente
precedenti l'ultimo contributo versato in Spagna e
dividendo questo importo per 210. Il
divisore 210 corrisponderebbe al totale dei dodici contributi
ordinari e dei due straordinari annui
versati per un periodo di quindici anni.
La sig.ra Salgado González ha versato
contributi in Spagna al regime speciale dei lavoratori
autonomi dal 1° febbraio 1989 al 31
marzo 1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31
dicembre 2005. Essa ha chiesto di
godere di una pensione di vecchiaia in Spagna, che le è stata
concessa dall'Instituto Nacional de la
Seguridade Social (INSS,ente previdenziale nazionale) con
effetti dal 1° gennaio 2006 per un
importo di base pari a EUR 336,86 mensili.
Per verificare se avesse versato
contributi per il periodo minimo di quindici anni, l'INSS ha tenuto
conto, conformemente al diritto
dell'Unione, sia dei periodi maturati in Spagna sia di quelli
maturati
in Portogallo. Tuttavia, per calcolare
l'importo di base, l'INSS ha cumulato le basi contributive
spagnole dal 1° aprile 1984 al 31
marzo 1999 – ossia i quindici anni precedenti il versamento
dell'ultimo contributo versato dalla
sig.ra Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210.
Poiché aveva iniziato a versare
contributi alla previdenza spagnola solo il 1° febbraio 1989, i
contributi tra il 1° aprile 1984 e il
31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.
Ritenendo che occorresse inserire nel
calcolo della sua prestazione di vecchiaia anche i contributi
versati in Portogallo, la sig.ra
Salgado González ha chiesto che tale importo fosse rivisto e
stabilito
pari a EUR 864,14 mensili. Avendo
l'INSS ha respinto la sua domanda, la sig.ra Salgado González
ha adito il Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Corte suprema della Regione autonoma di
Galizia, Spagna).
Detto giudice dichiara di non aver
nessun dubbio sull'impossibilità di includere i contributi versati
in
Portogallo nel calcolo della pensione
di vecchiaia a carico della Spagna, ma chiede alla Corte di
giustizia se la normativa spagnola, la
quale non consente di adeguare né la durata del periodo
contributivo, né il divisore
utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore ha esercitato
il suo
diritto alla libera circolazione, sia
conforme al diritto dell'Unione 1
In effetti, detto giudice ritiene che
la normativa spagnola instauri una disparità di trattamento tra
lavoratori sedentari e lavoratori
emigranti. Da un lato, a fronte di un onere contributivo equivalente,
1
in particolare, al regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della
comunità (GU L 149, pag. 2), nella
versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del
Consiglio, del 2
dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1),
quale modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L
114, pag. 1), e al regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1),
quale
modificato dal regolamento (CE) n.
988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009 (GU L 284,
pag. 43).
www.curia.europa.euil lavoratore
emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più esiguo del
lavoratore
sedentario che abbia versato contributi
solo in Spagna. Dall'altro, più un lavoratore versa contributi
in uno Stato membro diverso dalla
Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera
lavorativa per poter versare i suoi
contributi spagnoli – i soli a poter essere presi in considerazione
per il calcolo della pensione.
In via preliminare, la Corte ricorda
che il diritto dell'Unione non organizza un regime comune di
previdenza sociale, ma lascia
sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello
di
assicurare un coordinamento tra essi.
Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a
disciplinare i propri sistemi di
previdenza sociale. Ciò nondimeno, nell'esercizio di tale competenza
gli Stati membri devono rispettare il
diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a
qualsiasi cittadino dell'Unione di
circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Di
conseguenza, i lavoratori emigranti non
devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni
previdenziali per il fatto di avere
esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
La Corte ricorda poi che, quando la
normativa di uno Stato membro prevede che il calcolo delle
prestazioni si fondi su una base
contributiva media – come è il caso della Spagna – il diritto
dell'Unione prevede che il calcolo
della base contributiva media si base sull'importo dei soli
contributi effettivamente versati.
Tuttavia, al fine di calcolare l'importo di base della prestazione
della sig.ra Salgado González, risulta
che l'INSS ha tenuto conto non solo dei contributi
effettivamente versati in Spagna, ma
anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile
1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di
completare i quindici anni precedenti il suo ultimo versamento
al regime previdenziale spagnolo.
Poiché questi periodi dovevano necessariamente essere
contabilizzati come pari a zero, la
loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la base
contributiva media. Orbene, è
giocoforza constatare che siffatta riduzione non si sarebbe
verificata
qualora la sig.ra Salgado González
avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza
esercitare il suo diritto alla libera
circolazione; un risultato del genere è contrario al diritto
dell'Unione.
La Corte aggiunge che il risultato
potrebbe essere diverso qualora la normativa spagnola
prevedesse sistemi per adeguare il
calcolo dell'importo di base della pensione di vecchiaia
tenendo conto dell'esercizio, da parte
del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. Nel
caso di specie, il divisore potrebbe
essere modificato per riflettere il numero di versamenti
contributivi ordinari e straordinari
realmente effettuati dall'assicurato.
Di conseguenza, la Corte risponde che
il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza
della quale l'importo di base della
pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o
meno, è sempre calcolato a partire
dalle basi contributive dal medesimo versate per un periodo di
riferimento fisso che precede il
versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che
né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere
adeguati per tener conto del fatto che
il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla
libera circolazione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale
consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una
controversia
della quale sono investiti, di
interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto
dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La
Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice
nazionale
risolvere la causa conformemente alla
decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli
organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia
Il testo integrale della sentenza è
pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Estella Cigna
Angelidis# (+352) 4303 2582
Nessun commento:
Posta un commento