mercoledì 27 febbraio 2013

Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 15/13 Lussemburgo, 21 febbraio 2013 Stampa e Informazione Sentenza nella causa C-282/11 Salgado González / INSS, TGSS

Da:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130015it.pdf


Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di
calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non tiene adeguatamente conto della
circostanza del lavoro svolto anche in uno Stato membro diverso dalla Spagna
La normativa spagnola concede il diritto di godere di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo
a condizione, segnatamente, di avere maturato un periodo minimo contributivo di quindici anni.
L'«importo di base» di tale prestazione si calcola sommando le basi contributive del lavoratore
durante i quindici anni immediatamente precedenti l'ultimo contributo versato in Spagna e
dividendo questo importo per 210. Il divisore 210 corrisponderebbe al totale dei dodici contributi
ordinari e dei due straordinari annui versati per un periodo di quindici anni.
La sig.ra Salgado González ha versato contributi in Spagna al regime speciale dei lavoratori
autonomi dal 1° febbraio 1989 al 31 marzo 1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31
dicembre 2005. Essa ha chiesto di godere di una pensione di vecchiaia in Spagna, che le è stata
concessa dall'Instituto Nacional de la Seguridade Social (INSS,ente previdenziale nazionale) con
effetti dal 1° gennaio 2006 per un importo di base pari a EUR 336,86 mensili.
Per verificare se avesse versato contributi per il periodo minimo di quindici anni, l'INSS ha tenuto
conto, conformemente al diritto dell'Unione, sia dei periodi maturati in Spagna sia di quelli maturati
in Portogallo. Tuttavia, per calcolare l'importo di base, l'INSS ha cumulato le basi contributive
spagnole dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1999 – ossia i quindici anni precedenti il versamento
dell'ultimo contributo versato dalla sig.ra Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210.
Poiché aveva iniziato a versare contributi alla previdenza spagnola solo il 1° febbraio 1989, i
contributi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.
Ritenendo che occorresse inserire nel calcolo della sua prestazione di vecchiaia anche i contributi
versati in Portogallo, la sig.ra Salgado González ha chiesto che tale importo fosse rivisto e stabilito
pari a EUR 864,14 mensili. Avendo l'INSS ha respinto la sua domanda, la sig.ra Salgado González
ha adito il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte suprema della Regione autonoma di
Galizia, Spagna).
Detto giudice dichiara di non aver nessun dubbio sull'impossibilità di includere i contributi versati in
Portogallo nel calcolo della pensione di vecchiaia a carico della Spagna, ma chiede alla Corte di
giustizia se la normativa spagnola, la quale non consente di adeguare né la durata del periodo
contributivo, né il divisore utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore ha esercitato il suo
diritto alla libera circolazione, sia conforme al diritto dell'Unione 1
In effetti, detto giudice ritiene che la normativa spagnola instauri una disparità di trattamento tra
lavoratori sedentari e lavoratori emigranti. Da un lato, a fronte di un onere contributivo equivalente,
1
in particolare, al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2
dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114, pag. 1), e al regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), quale
modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284,
pag. 43).
www.curia.europa.euil lavoratore emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più esiguo del lavoratore
sedentario che abbia versato contributi solo in Spagna. Dall'altro, più un lavoratore versa contributi
in uno Stato membro diverso dalla Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera
lavorativa per poter versare i suoi contributi spagnoli – i soli a poter essere presi in considerazione
per il calcolo della pensione.
In via preliminare, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione non organizza un regime comune di
previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di
assicurare un coordinamento tra essi. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a
disciplinare i propri sistemi di previdenza sociale. Ciò nondimeno, nell'esercizio di tale competenza
gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a
qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Di
conseguenza, i lavoratori emigranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni
previdenziali per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
La Corte ricorda poi che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il calcolo delle
prestazioni si fondi su una base contributiva media – come è il caso della Spagna – il diritto
dell'Unione prevede che il calcolo della base contributiva media si base sull'importo dei soli
contributi effettivamente versati. Tuttavia, al fine di calcolare l'importo di base della prestazione
della sig.ra Salgado González, risulta che l'INSS ha tenuto conto non solo dei contributi
effettivamente versati in Spagna, ma anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile
1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di completare i quindici anni precedenti il suo ultimo versamento
al regime previdenziale spagnolo. Poiché questi periodi dovevano necessariamente essere
contabilizzati come pari a zero, la loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la base
contributiva media. Orbene, è giocoforza constatare che siffatta riduzione non si sarebbe verificata
qualora la sig.ra Salgado González avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza
esercitare il suo diritto alla libera circolazione; un risultato del genere è contrario al diritto
dell'Unione.
La Corte aggiunge che il risultato potrebbe essere diverso qualora la normativa spagnola
prevedesse sistemi per adeguare il calcolo dell'importo di base della pensione di vecchiaia
tenendo conto dell'esercizio, da parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. Nel
caso di specie, il divisore potrebbe essere modificato per riflettere il numero di versamenti
contributivi ordinari e straordinari realmente effettuati dall'assicurato.
Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza
della quale l'importo di base della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o
meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive dal medesimo versate per un periodo di
riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere
adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla
libera circolazione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis# (+352) 4303 2582

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