venerdì 28 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013, pensioni legate alla speranza di vita


Da:http://www.leggioggi.it/2012/12/27/dal-1-gennaio-2013-pensioni-legate-alla-speranza-di-vita/

Al via l’adeguamento delle pensioni al parametro “speranza di vita”, contenuto nel “Salva Italia”

La vita si allunga e, parallelamente, la pensione si fa sempre più lontana. Almeno tre mesi in più di lavoro, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta “speranza di vita” che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, recando con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni secondo quanto stabilito nel d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , meglio noto come manovra “Salva Italia”.

L’aspettativa di vita è un particolare indice che prevede, in maniera automatica, l’aggiornamento continuo dei requisiti per il pensionamento. Tale indice, in pratica, istituisce un legame tra l’accesso ai trattamenti pensionistici e la probabilità di vita e di morte (questa probabilità è appunto la “speranza di vita”) misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora (e quanto a lungo). In caso di crescita della probabilità (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), parallelamente anche l’età di pensionamento si sposta in avanti nel tempo della stessa misura. In caso, invece, di abbassamento della speranza di vita, l’età di pensionamento resta stabile (non c’è analoga diminuzione).
La riforma delle pensioni ad opera del Ministro Elsa Fornero ha previsto, a partire dal 2012, la scomparsa delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, raggruppate sotto due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, come riformulata dal “Salva Italia”, bisogna distinguere se il lavoratore abbia maturato o meno dei contributi già versati alla data del 31 dicembre 1995 (spartiacque tra pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”). Se il requisito di età è, in entrambi i casi, lo stesso, la differenza riguarda i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo “minimo”. C’è poi per tutti i lavoratori (sia quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, sia quelli che a questa data avevano già versato dei contributi) la possibilità di andare in pensione a 70 anni con un minimo di 5 anni di contributi. Sola condizione: deve trattarsi di contributi “da lavoro” (esclusi, dunque, i figurativi ed altri diversi contributi non derivanti da attività di lavoro).
Per quanto riguarda la nuova pensione anticipata, post riforma Fornero, anche in questo caso è necessario distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Ci sono tre strade: una per i “vecchi” lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per i “giovani” (senza contributi versati prima del 31 dicembre 1995).
Solo nel primo caso, quello dei lavoratori che hanno già contributi versati prima della data spartiacque, è all’azione un particolare meccanismo “punitivo” che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni di età, in questo modo: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annua di riduzione sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Nel caso in cui l’età di pensionamento sia una frazione, la riduzione percentuale è commisurata proporzionalmente al numero di mesi lavorati. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dunque, ante 31 dicembre 1995). La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e C.I.G. ordinaria).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come si diceva, sono disponibili due strade per l’accesso alla pensione anticipata nel 2013:
1) Requisito unico contributivo, pari a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.
2) Doppio requisito (sia per gli uomini che per le donne): 63 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi.
Seguono due tabelle relative ai requisiti pensionistici nel tempo, suddivisi per le diverse categorie di lavoratori, e agli incrementi correlati alla “speranza di vita”.
Requisiti nel tempo
Soggetti lavoratori
Requisito di età
Decorrenza (1) (2)
Dipendenti donne del settore privato
62 anni
Anno 2012
62 anni e 3 mesi
Anno 2013
63 anni e nove mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018
Dipendenti pubblici, uomini e donne
Tutti 66 anni
Anno 2012
Tutti 66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2013
Lavoratrici autonome (donne)
63 anni e 6 mesi
Anno 2012
63 anni e 9 mesi
Anno 2013
64 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
66 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018
Lavoratori autonomi e dipendenti (uomini)
66 anni
Anno 2012
66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2013
Clausola età minima
Tutti i lavoratori
Dal 1° gennaio 2021 l’età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni
Condizioni comuni a tutti i lavoratori
Requisito contributivo minimo
20 anni
Importo pensione
Non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, per chi per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all’età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione
(1) Si tiene conto dell’ulteriore adeguamento di tre mesi alla “speranza di vita” a partire dal 1° gennaio 2013.
(2) Restano fermi gli ulteriori adeguamenti alla “speranza di vita” (anno 2016, anno 2019, anno 2021 e così via).

Anno
Incrementi aspettativa di vita
Incremento complessivo
2013
3 mesi
3 mesi
2014
3 mesi
3 mesi
2015
3 mesi
3 mesi
2016
4 mesi
7 mesi
2017
4 mesi
7 mesi
2018
4 mesi
7 mesi
2019
4 mesi
11 mesi
2020
4 mesi
11 mesi

 
Pubblicato da  il 27 dicembre 2012 alle 10:12 in Welfare 

Possibilità di ricongiungimento gratuito dei contributi all'INPS per la pensione di vecchiaia


Da:http://www.orizzontescuola.it/news/possibilit-ricongiungimento-gratuito-dei-contributi-allinps-pensione-vecchiaia

Red - Buone notizie per chi deve ricongiungere i contributi pensionistici in vista della pensione di vecchiaia.
Finora, coloro che che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo a meno che che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare.
Il "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La novità che porta la legge di stabilità è quella di poter trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958, abrogando la legge che lo vietava cioè la 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010).

In pratica prima la maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato; ma ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.

Si potrà esercitare tale facoltà solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali,  nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Coloro che  non rientrano nella Legge 322/1958 e che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

Insegnanti- Pensioni 2013: pubblicati decreto e circolare


Da:http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?id=2446



Pensioni 2013: pubblicati decreto e circolarevenerdì 21 dicembre 2012
Il Miur ha emanato il Decreto Ministeriale 97 del 20 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale 98 del 20 dicembre 2012, relativi alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a far data dal 1 settembre 2013.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

Le domande sono da presentarsi tramite la piattaforma informatica Istanze On Line.

Possono fare domanda coloro che avevano già maturato i requisiti precedenti alla Riforma Fornero alla data del 31 dicembre 2011.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2013 le regole da applicarsi sono:

- Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31agosto 2013 (collocamento d´ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù delladisposizione prevista dall´art. 59, c.9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne,con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

Di seguito a cura di Gilda TV  un tutorial con tutte le indicazioni: chi può presentare la domanda e come.

I TIPI DI REDDITO


Da:http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5675&iMenu=1&itemDir=6190&lItem=5790


Sono considerati redditi da lavoro dipendente:
  • le retribuzioni imponibili erogate a seguito di rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione del lavoro;
  • i redditi percepiti all’estero da contribuenti residenti in Italia che hanno prestato l’attività in via continuativa soggiornando all’estero per un periodo superiore a 183 giorni;
  • le pensioni di ogni genere (le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni erogate agli invalidi civili sono esenti dall’imposizione fiscale) e gli assegni ad esse equiparate.
  • i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI

Sono costituite dal compenso che il lavoratore percepisce e comprendono tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

La retribuzione diretta comprende:
  • il salario o stipendio base, la tredicesima o altre mensilità aggiuntive;
  • l’indennità di contingenza, di cassa, di rischio, di residenza e notturna;
  • gi scatti di anzianità;
  • i compensi per lavoro straordinario corrisposti nel periodo di paga e le gratifiche di bilancio;
  • l’indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici;
  • le somme e i valori, comunque percepiti; a seguito di transazioni in costanza del rapporto di lavoro.
N.B.: Gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia, generalmente, non fanno parte dell’imponibile fiscale.

La retribuzione sostitutiva è quella corrisposta al lavoratore indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa.

Sono tali le indennità di natura previdenziale a carico dell’Inps, anche se anticipate dal datore di lavoro, come:
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità;
  • l’indennità di disoccupazione;
  • le integrazioni salariali;
  • i compensi per festività non godute.
Sono, inoltre, soggette ad Irpef le somme corrisposte per le festività e le ferie non godute.

I compensi in natura costituiscono un parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi. Si distinguono in:
  • generali, se corrisposti solo a determinate categorie di lavoratori;
  • speciali (fringe benefits), se attribuiti solo ad alcuni lavoratori.
N.B.: I fringe benefitis possono essere di natura finanziaria (prestiti agevolati, partecipazione agli utili, ecc.) ovvero di natura personale (abitazione, autovettura, borse di studio, i corsi di specializzazione, iscrizione a circoli privati, ecc).

LE PENSIONI

Si intende un trattamento economico periodico e continuativo, erogato da Enti pubblici di previdenza sociale e da altri organismi, anche privati, di assistenza speciale.

I redditi da pensione o assegni equiparati sono tassati secondo le modalità dei redditi da lavoro dipendente.

Sono tassabili tutte le pensioni che presuppongono un rapporto assicurativo e pertanto costituiscono reddito tutte le pensioni:
  • nazionali, corrisposte dallo Stato o da Enti Previdenziali italiani a soggetti residenti in Italia o all’estero sulla base di contribuzione versata all’estero;
  • estere, corrisposte da Enti previdenziali, pubblici o privati, dello stato estero presso cui il soggetto ha prestato attività lavorativa.
N.B.: L’Irpef pagata sulle pensioni estere secondo il regime di tassazione del paese che le eroga può essere detratto dalle imposte dovute in Italia con la dichiarazione dei redditi.

I pensionati residenti all’estero possono, in alcuni casi e a determinate condizioni, ottenere la detassazione della pensione italiana per evitare la doppia imposizione fiscale.

Non sono tassabili e quindi esenti da Irpef tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria come:
  • le prestazioni erogate agli invalidi civili;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le pensioni di guerra;
  • le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportate durante il servizio militare di leva.
I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE

Sono percepiti in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato.

Su alcuni di essi spetta sia la deduzione base di € 3.000,00 sia l’ulteriore detrazione di € 4.500,00 sia le detrazioni di imposta.

Sono tali :
  • i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.
  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Su altri spetta solo la deduzione base di € 3.000,00.

Sono tali:
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • le indennità di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all' articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 41.



Progetto sperimentale per l'inserimento di persone titolari di pensione in attività di volontariato

Da:http://www.comune.modena.it/notizie/progetto-sperimentale-per-linserimento-di-persone-titolari-di-pensione-in-attivita-di-volontariato



Il Comune di Modena offre a persone titolari di pensione (di vecchiaia, di anzianità o di invalidità), di norma in età pari o superiore ai 55 anni, l'opportunità di impegnarsi in attività di volontariato, al fine di favorire gli stessi, dopo la fine dell'attività lavorativa, nel mantenimento di un ruolo sociale e di impegno civico, migliorandone la qualità della vita. Le attività di volontariato individuate sono caratterizzate da una specifica valenza sociale, volta a rafforzare i legami della comunità locale ed i rapporti intergenerazionali.
Tali attività costituiscono forme di collaborazione attiva e volontaria di singoli cittadini all'erogazione dei servizi di pubblica utilità.

Il progetto, avviato in via sperimentale, ha la durata di 6 mesi, dal 1.1.2013 al 30.6.1013
Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga che vi siano le condizioni per prorogare il progetto per tutto il 2013, le domande presentate si riterranno valide per tutto l’anno 2013.
Le persone interessate potranno presentare la domande presso gli uffici delle Circoscrizioni di residenza, attraverso la compilazione di un modulo prestampato (disponibile come contenuto correlato alla presente pagina). L’addetto amministrativo della Circoscrizione raccoglierà la domanda, protocollandola, e farà un breve colloquio conoscitivo per verificare gli ambiti in cui la persona desidera svolgere l’attività di volontariato, ed il possesso dei requisiti ritenuti opportuni per lo svolgimento delle attività prescelte.
Presso ogni Circoscrizione verrà quindi predisposta una lista di disponibilità in ordine cronologico.
L’avvio dei singoli progetti di volontariato avviene in base alla data di
presentazione della domanda e all’idoneità a svolgere l’attività prescelta.
Per ogni volontario sarà predisposto un progetto individuale, concordato con il referente del servizio/attività individuata.
Tipologia delle attività
Le attività in cui è possibile inserire i volontari sono:
- vigilanza sale pubbliche e biblioteche
- accompagnamento /trasporto scolastico e disabili
- sorveglianza mostre e fiere
- manutenzione verde dei giardini pubblici e delle scuole
- attività varie di circoscrizione
- affiancamento in specifiche attività in struttura protetta

Destinatari e requisiti di ammissione
- Persone titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia o d'invalidità
- residenti a Modena
- essere fisicamente idonei per lo svolgimento delle attività, come risultante da apposita certificazione medica di idoneità

In deroga a tali requisiti potranno essere inserite persone segnalate dai Servizi Sociali di Modena, che avranno il diritto di precedenza.
Rimborso e coperture assicurative
A ogni volontario, a fronte dell’impegno sostenuto per lo svolgimento dell’attività, sarà corrisposto un rimborso spese, rapportato alle spese sostenute dal volontario stesso, riguardanti gli spostamenti dalla residenza al luogo in cui si svolge l’attività di volontariato e le spese direttamente connesse a quest’ultima, incluse piccole spese di sostentamento, con un riconoscimento forfettario, per ogni effettiva giornata di presenza (di norma 3 h.), di massimo € 7,00. L’Amministrazione Comunale provvede all'assicurazione contro i rischi di infortunio, che possono verificarsi durante l’attività o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle attività loro affidate.
Documentazione da presentare al momento della domanda
- documento di identità
- codice fiscale
- categoria e n.di pensione

Documentazione da presentare al momento dell'avvio dell'attività
- certificato medico

Con 'Le nuove pensioni' arriva una bussola per orientarsi nella previdenza



Raffaele Marmo  (foto Labitalia)
ultimo aggiornamento: 20 dicembre, ore 18:39
Roma, 20 dic. (Labitalia) - Forse a nessun settore come quello della previdenza ha calzato a pennello il termine 'giungla'. Ma le riforme che si sono susseguite in vent'anni (dal 1992 al 2012) hanno reso questa giungla un po' meno fitta, rendendola più simile a una foresta pulita, con alberi dalle radici solide e dai rami robusti. E all'albero principale di questa foresta, quello della previdenza pubblica, è dedicato l'ultimo libro di Angelo Raffaele Marmo 'Le nuove pensioni' (Oscar Mondadori, 395 pagg, 10 euro).
Marmo, giornalista, esperto di lavoro e previdenza, già responsabile della redazione romana del 'Quotidiano Nazionale', è attualmente direttore generale della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Chi meglio di lui, quindi per cercare di spiegare agli italiani e alle italiane, tutto sul proprio futuro pensionistico? In effetti il libro, lontano dai calcoli attuariali e dalle stime statistiche, si prefigge un obiettivo: quello di rispondere alle numerose domande ('Quando andrò in pensione?', 'Di quanto sarà il mio assegno?', 'E quando arriverà?' e così via), che soprattutto chi si avvicina al momento del 'riposo' dal lavoro, si pone.
E così, con un ricco corredo di tabelle e di casi concreti, Marmo ci spiega che ad esempio non c'è più la pensione di anzianità, e che al suo posto è stata introdotta la pensione anticipata (così chiamata perchè permette di lasciare il lavoro prima dei nuovi limiti di età stabiliti per la pensione di vecchiaia), che con la vecchia rendita ha poco in comune.
Si scopre così che un dipendente pubblico o prvato (o anche lavoratore autonomo), per ottenere la pensione anticipata deve aver accumulato contributi per 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 5 mesi nel 2013, 42 anni e 6 mesi nel 2014 e nel 2015. Una donna occupata negli stessi settori deve invece accumulare un anno di meno.
La pensione di 'vecchiaia' invece, dice Marmo rimane "sempreverde", tanto per restare nel simbolismo boschivo: ce ne sono di due tipi, quella standard (per chi ha cominciato a lavorare prima del 1995) e quella 'new style' (per chi ha cominciato dal 1996).
Ma nel libro trovano spazio tutti i casi previsti dalle norme in materia di previdenza: dalle regole per chi ha svolto anche per un periodo parziale della sua vita lavorativa un lavoro usurante e faticoso, alla spinosa vicenda degli esodati, dalla scelta tra totalizzazione e ricongiunzione, o il lavoro dopo la pensione. Chiude il volume un'utile 'Ruota della pensione', con le molte possibilità che possono verificarsi per i lavoratori, a seconda della loro posizione e della loro anzianità contributiva.

Più contributi, meno pensione. La speranza di vita allontana l’assegno. I nuovi requisiti dal 1° gennaio

Da:http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/11532-piu-contributi-meno-pensione-la-speranza-di-vita-allontana-lassegno-per-tutti-i-nuovi-requisiti-dal-1d-gennaio.html
1a1a1a_0a01aaa111apensionetraguardo-258Pensione sempre più lontana. Tre mesi almeno, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta «speranza di vita» che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, e porta con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni (dm 6 dicembre 2011). La speranza di vita è un particolare automatismo che prevede l’aggiornamento continuo dei requisiti di pensionamento. In pratica, con essa si fa dipendere l’accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c’è diminuzione).
Vediamo i nuovi requisiti operativi dal prossimo anno, tenendo presente che, per effetto della riforma Fornero a partire da quest’anno sono scomparse le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità che sono state sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata».
La (nuova) pensione di vecchiaia
Occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime «retributivo» e pensioni in regime «contributivo»). La differenza non è di poco conto, ma concerne i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo «minimo». Il requisito di età è lo stesso, invece, in entrambi i casi. Oltre questo, esiste poi l’alternativa valida per tutti i lavoratori (sia quelli che anno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli che a tale data avevano già dei contributi versati), ossia quella di andare in pensione a 70 anni, con un minimo di contributi (5 anni) all’unica condizione che si tratti di contributi «da lavoro», cioè con esclusione di figurativi ed altri diversi da quelli derivanti da attività di lavoro.
La (nuova) pensione anticipata
Anche in questo caso occorre distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i vecchi lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995). Per i primi (lavoratori vecchi), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 viene applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è dell’1% per ciascuno degli ultimi due anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipato a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 + 1 + 2 +2%). Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.
Lo scenario
Quando il ministro Elsa Fornero lascerà l'incarico di governo, potrà legittimamente rivendicare di aver portato a compimento il percorso di consolidamento del sistema previdenziale già iniziato da Maurizio Sacconi. Ora i conti dell'Inps e delle Casse autonome di previdenza sono certamente più sostenibili di qualche anno fa.
L'altro lato della medaglia è che le pensioni, per chi lavora, si allontanano sempre di più, costano sempre di più e gli importi sono sempre più ridotti. Il 1° gennaio 2013 sarà una data da ricordare sia per i professionisti sia per i lavoratori dipendenti. Per le casse privatizzate scattano, infatti, una serie di riforme necessarie per adeguare i bilanci al criterio della sostenibilità a 50 anni.
Imponendo questa esigenza la Fornero è riuscita a ottenere che tutte le casse allungassero gli anni di lavoro necessari per andare in pensione, aumentassero i contributi e riducessero gli assegni dei futuri pensionati. Oggi un giovane professionista ha come orizzonte pensionistico i 70 anni, mentre la percentuale dei propri guadagni che deve versare all'ente di previdenza continua a crescere in modo sempre più veloce.
Non che i lavoratori dipendenti stiano meglio. È vero che riescono ad andare in pensione qualche anno prima, ma i loro contributi sono decisamente più alti di quelli dei professionisti. E anche per loro il 1° gennaio porterà solo brutte notizie: assegni previdenziali ridotti del 2% rispetto a chi è andato in pensione nei tre anni precedenti e addirittura del 7% rispetto a chi ci è andato nel 2009.
E non solo. Sempre dal 1° gennaio bisognerà lavorare tre mesi in più: è l'effetto dell'applicazione del meccanismo di adeguamento alla cosiddetta speranza di vita. Siccome si vive più a lungo, bisogna anche lavorare di più. Difficile contestare la logica dei numeri che spinge i responsabili degli enti di previdenza a scelte sempre più dolorose.
C'è un solo problema: a essere penalizzati sono solo i giovani, mentre chi è già in pensione, per effetto del principio della salvaguardia dei diritti acquisiti, affermato anche di recente dalla Corte costituzionale per annullare alcuni contributi di solidarietà imposti a pensionati, può permettersi veramente di vivere in un altro universo. Dove il rapporto tra contributi versati e pensioni ricevute è inesistente. Dove non bisogna tener conto della sostenibilità degli enti di previdenza.
Dove chi è entrato può guardare chi gli paga la pensione dall'alto in basso. Questa è l'eredità, che rischia di diventare ogni giorno sempre più drammatica, degli ultimi due ministri del lavoro. Non a caso, quasi la metà dei risparmi consentiti dalle ultime riforme previdenziali è stata bruciata per salvaguardare gli esodati. 
ItaliaOggi - 17 dicembre 2012

PENSIONI 2013: VADO O NON VADO?


Pensioni ferme...Redditometro in arrivo.


martedì 11 dicembre 2012

Pensione di reversibilità e rinuncia all’eredità


Da:http://www.laleggepertutti.it/16135_pensione-di-reversibilita-e-rinuncia-alleredita



pensione reversibilita rinuncia eredita


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Domanda: Si perde il diritto alla pensione di reversibilità se si rinuncia all’eredità?

Riposta: No. Quando vi sono i requisiti per la pensione di reversibilità non se ne perde il diritto se si rinuncia all’eredità.
Lo ha stabilito nel 1991 la Corte Costituzionale [1]: la pensione di reversibilità è una tutela previdenziale dove l’evento protetto è un fatto naturale (la morte) che – secondo la legge – crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
Il diritto alla pensione di reversibilità in capo ai superstiti – in presenza ovviamente dei requisiti legislativamente previsti – è dunque un diritto che spetta automaticamente per legge: con la conseguenza, pertanto, che la reversibilità della pensione spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità.
Per approfondimenti su questo tema: circolare INPS del 6.02.1991 n. 32.

Ecco alcune informazioni utili sulla pensione di reversibilità forniteci dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata
- ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.


Requisiti
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
1) almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
2) almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).


Indennità per morte
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità per morte, se:
1) il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta;
2) non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
3) nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.


Indennità una-tantum
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:
1) non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
2) non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
3) è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.


La domanda
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3) se il richiedente ovvero se uno degli aventi diritto (figli, fratelli e sorelle) può essere riconosciuto inabile.


Quando spetta
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


Quanto spetta
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
-  80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
-  100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.


[1] Corte Cost. sent. n. 268 del 28.07.1987.





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