venerdì 31 agosto 2012

Enpav, rivalutati i redditi per il calcolo della pensione


CalcolatriceragIn Gazzetta Ufficiale il via libera del Ministero del Lavoro a due delibere del Consiglio di Amministrazione.

Di concerto con il Ministero dell’Economia, è infatti approvata la tabella dei coefficienti per la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni Enpav, per l'anno 2013. L'adeguamento, previsto dal Regolamento di attuazione (art. 47 -Rivalutazione dei redditi) dello Statuto dell'Ente è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAV lo scorso giugno. 
 
Il comunicato del MinLavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto, insieme all’approvazione di un’altra deliberazione consiliare, adottata in aprile ai sensi del Regolamento di  attuazione (art. 21- Pensione di vecchiaia) e riguardante una rettifica formale dell’allegato tecnico per la definizione dei criteri e del metodo di valutazione per il computo  del  rendimento.
 
L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento della pensione di vecchiaia è  rivalutata secondo l'andamento dell'indice ISTAT. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze per la relativa approvazione.

Ragionieri, per chi ha compiuto 70 anni di età pensione di vecchiaia agevolata


da http://suite.edotto.com/EDL/f0b3da2501a04e7c802490081d956db2/PublicDettaglioArticolo


La “Gazzetta Ufficiale” n. 199 del 27 agosto 2012, ospita il comunicato del Ministero del Lavoro che annuncia che con nota ministeriale n. 36/0011545/RAG-L-66, del 27 luglio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 8 giugno 2012, concernente modifiche agli articoli 48, 49 e 51 del regolamento di esecuzione. 


In attesa, dunque, che parta la riforma complessiva del sistema previdenziale prevista dal Decreto Salva Italia, la Cassa Ragionieri procede, in via d’urgenza, con il varo di una misura straordinaria, che vede la nascita di una nuova tipologia di pensione definita “pensione di vecchiaia agevolata in favore degli iscritti cessati”.

Con la modifica degli articoli 48, 49 e 51 del regolamento di esecuzione, infatti, vengono modificati i requisiti di accesso alla pensione.

Pertanto, gli iscritti all’Associazione, con 70 anni di età compiuti e almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che cessino o siano cessati dall’iscrizione, maturano il diritto alla pensione dal 1° luglio 2012. Per gli iscritti al 31 dicembre 1991, l’anzianità venticinquennale resta confermata a venti anni e la prestazione decorrerà, previa domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello di prestazione dell’istanza.

Dunque, per gli iscritti cessati nasce una forma di pensione di vecchiaia agevolata: per chi ha compiuto 70 anni di età, infatti, la pensione di vecchiaia può essere conseguita solo a seguito della cessazione dell’attività professionale.

Di conseguenza, la liquidazione della pensione di vecchiaia a favore degli iscritti alla data del 31 dicembre 2003 rimane possibile solo al compimento dei 65 anni di età, con almeno 30 anni complessivi di effettiva iscrizione e contribuzione. I requisiti per l’accesso sono gli stessi: si dovrà presentare apposita istanza e la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della domanda.
Roberta Moscioni
30/08/2012

giovedì 30 agosto 2012

Scadenze in vista per gli esodati


da http://www.cislpiacenza.it/index/archivio-eventi/show/scadenze-in-vista-per-gli-esodati_29-08-2012/365.html 

Rivolgiti al Patronato Inas Cisl entro il 21 settembre per verificare chi si salva dalle nuove norme sugli esodati.


Esodati. Una parola che in realtà raggruppa diverse categorie di lavoratori. Alcune di esse oggi possono essere definite salvaguardate dalle decisioni che il governo Monti, incalzato dai sindacati confederali, ha adottato e sono attualmente vigenti. Purtroppo la vicenda che ha evidenti costi umani ha ancora dei connotati in via di definizione. A partire dai numeri, cioè delle persone, in gioco. E’ l’inps con le sue agenzie territoriali cui spetta mettere in atto le procedure preliminari di verifica della potenziale inclusione del lavoratore tra i soggetti salvaguardati. Si stima che questa fase, a livello nazionale, dovrebbe concludersi entro fine settembre. A quel punto sarà stilata un elenco definitivo, il cui criterio ordinatorio della sarà quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. I numeri effettivi dei lavoratori potenzialmente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio della salvaguardia stanno quindi per essere determinati ufficialmente.Lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà e autorizzati al versamento della contribuzione volontaria: sono questialcuni dei potenziali beneficiari della “salvaguardia pensionistica”. Questi soggetti, in sostanza, potrebbero accedere alla pensione secondo le vecchie regole, in vigore prima della riforma previdenziale.A queste persone l’Inps sta inviando una lettera, contenente l’invito a recarsi presso lo “Sportello Amico” dell’Inps o presso i patronati, entro il 21 settembre.Lo scopo è quello di verificare le singole situazioni contributive e assicurative del lavoratore incluso nella lista dei potenziali “salvaguardati”.Gli utenti, dunque, potranno rivolgersi a tutti gli uffici dell’Inas sia per un controllo dei dati in possesso dell’Inps, sia per la successiva presentazione – in via telematica – della domanda di pensione.Per richiedere questo tipo di assistenza non è necessario aver ricevuto la lettera dall’ente previdenziale, che potrebbe non essere a conoscenza della specifica situazione di alcune persone: chiedere al patronato di effettuare lo screening potrebbe rivelare che si hanno comunque i requisiti per rientrare nell’elenco di coloro che potranno andare in pensione in deroga alle nuove norme.Dovranno invece fare domanda di accesso alla lista i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali o collettivi, gli esonerati del pubblico impiego o chi è in congedo straordinario per l’assistenza ad un figlio disabile. Per loro sarà necessario presentare una richiesta apposita, entro il 21 novembre, alla Direzione Territoriale del Lavoro, che comunicherà all’Inps l’effettiva esistenza dei requisiti necessari per rientrare nella platea dei derogati. Anche questi lavoratori potranno far ricorso all’assistenza del patronato, per essere seguiti nell’intera procedura.Tutti i cittadini, sia del settore privato che di quello pubblico,che hanno una prospettiva di accesso al pensionamento nel periodo 2012 – 2013, sono quindi invitati a rivolgersi all’Inas che garantirà gratuitamente una accurata verifica del proprio profilo previdenziale.


Ecco le prime indicazioni fornite dall'INPS circa le diverse tipologie di lavoratori salvaguardati ai sensi dell’art.24 della L.214/2011.
Come è noto, i suddetti lavoratori continueranno ad accedere al pensionamento di anzianità e di vecchiaia secondo le disposizioni vigenti fino al 31.12.2011 e con le decorrenze pensionistiche in vigore a tale data (c.d. “decorrenze mobili”). La salvaguardia, per espressa previsione di legge, riguarda un determinato numero di soggetti: il primo contingente è risultato pari a 65000 unità, come indicato nel DM dell’1.6.12, sopra citato, entro il limite delle risorse finanziarie stabilite. Si ricorda che nel plafond dei 65000 sono ricompresi anche i 10000 soggetti, già derogati dall’applicazione delle finestre mobili ex art.12, c.5, della L.122/10: si tratta dei lavoratori in mobilità ordinaria, in mobilità lunga e titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà. Ne deriva che gli stessi usufruiranno sia della deroga all’applicazione della finestra mobile, che della deroga relativa ai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla riforma Monti.
La graduatoria dei potenziali beneficiari sarà effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero della data di inizio di esonero dal servizio per i lavoratori del pubblico impiego. Per i soli genitori di disabili in congedo straordinario, l’Inps precisa che sarà utilizzato invece il criterio della prossimità al perfezionamento del diritto a pensione.

Come è noto, anche nei confronti dei soggetti salvaguardati trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita: pertanto, a decorrere dal 2013, i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto a pensione sono incrementati di tre mesi e i valori somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quota”) per il diritto alla pensione di anzianità sono incrementati di 0,3 unità (DM 6.12.2011).
La DG Inps, in proposito, fornisce delle disposizioni particolari rispetto ai soggetti in mobilità ordinaria ed ai soggetti titolari di assegno straordinario, come meglio specificato nei paragrafi successivi.

Al messaggio Inps in commento sono uniti quattro allegati, contenenti i relativi riferimenti legislativi. Segnaliamo, in particolare, l’allegato n.4, che riepiloga tutte le disposizioni vigenti in materia pensionistica prima dell’entrata in vigore della L.214/11.

Di seguito, riportiamo una tabella riepilogativa delle tipologie dei lavoratori interessati, dei criteri di ammissione al beneficio e del numero dei potenziali beneficiari, suddivisi per ciascuna categoria.

Tipologia soggetti
Criteri
Contingente numerico
Soggetti in mobilità ordinaria
(artt. 4 e 24 della L.223/91)
-accordi sindacali stipulati ante 4.12.11
-cessazione attività entro il 4.12.11
-perfezionamento requisiti entro il periodo fruizione indennità mobilità
25.590
Soggetti in mobilità lunga
(L.176/98; L.81/03; L.296/06)
-accordi sindacali stipulati ante 4.12.11
-cessazione attività entro il 4.12.11
3.460
Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore
(art.2 c.28 L.662/96)
-titolarità di assegno straordinario al 4.12.11
oppure
-titolarità di assegno straordinario da data successiva al 4.12.11 per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11, se accesso alla prestazione è stato autorizzato dall’Inps (gli interessati rimangono a carico del Fondo fino ai 62 anni di età)
17.710
Autorizzati ai Versamenti Volontari
-autorizzazione ante 4.12.11
-non rioccupazione dopo autorizzazione
-almeno 1 ctb volontario accreditato o accreditabile al 6.12.11
-decorrenza massima della pensione entro il 6.12.13
10.250
Soggetti interessati all’esonero (P.I.)
-esonero in corso al 4.12.11
oppure
-provvedimento di concessione emesso ante 4.12.11

Devono presentare domanda di accesso al beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,
a pena di decadenza
950
Genitori di disabili in congedo ex art.42, c.5,
Dlgs 151/01
-in congedo straordinario al 31.10.11
-beneficio solo per pensione di anzianità con i 40 anni
-perfezionamento del requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo

Devono presentare domanda di accesso al beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,
a pena di decadenza
150
Lavoratori esodati
-data cessazione rapporto di lavoro entro 31.12.11
-non rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
-decorrenza massima della pensione entro il 6.12.13

Devono presentare domanda di accesso al beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,
a pena di decadenza
6.890
Totale salvaguardati

65.000



Particolarità relative a ciascuna categoria di salvaguardati


  1. Lavoratori in mobilità ordinaria

Si tratta di lavoratori che perfezionano i requisiti pensionistici – sia quelli previsti nel Fpld, sia quelli previsti nelle GG.SS. dei lavoratori autonomi, per i soggetti con contribuzione mista – entro il periodo di fruizione della mobilità.
Si precisa che non rientrano tra i destinatari del beneficio i soggetti che hanno usufruito dell’indennità di mobilità in deroga.
Il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità - entro cui devono essere maturati i requisiti pensionistici - va verificato al 24.7.12, data di pubblicazione del DM 1.6.12. Gli eventuali periodi di sospensione della mobilità, successivi al 24 luglio, non saranno considerati utili ai fini del prolungamento del periodo entro il quale devono essere maturati i requisiti.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, anche a tali lavoratori si applica, dal 2013, l’adeguamento alla speranza di vita. In proposito l’Istituto precisa che, relativamente ai soli soggetti che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31.12.11, qualora per effetto dell’incremento della speranza di vita perfezionino i requisiti pensionistici oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, gli stessi rientreranno comunque tra i destinatari della salvaguardia, per effetto di appositi interventi (l’Istituto per ora non chiarisce di quali interventi si tratti).
Diversamente, i suddetti interventi non saranno applicati nei confronti dei lavoratori in mobilità ordinaria e cessati a partire dall’1.1.2012.

L’Inps segnala che nel suddetto contingente sono ricompresi anche i lavoratori ai quali è stata estesa l’applicazione della L.223/91, vale a dire:

  • i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200; da aziende costituite per l’espletamento di attività di logistica (non meno di 50 dipendenti e oltre 200); da agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (art.7 c.7 L.236/93);
  • i lavoratori licenziati da aziende del trasporto aereo e da società derivate (L.291/04 e L.166/08);
  • i lavoratori licenziati da società di gestione aeroportuale e da società derivate (L.203/08).

  1. Lavoratori in mobilità lunga

L’Inps precisa che nel suddetto contingente sono ricompresi:

  • i lavoratori in mobilità lunga ex L.176/98, L.81/03 e L.296/06. Costoro devono maturare i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla tab.C della L.449/97 (vale dire 35 ctb e 57 età, o 40 ctb). Per i soli destinatari della L.176/98, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni (donne) e 60 anni (uomini);
  • i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego (L.127/06). Questi potranno accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità con i requisiti vigenti al 31.12.11.





  1. Lavoratori interessati a Fondi di solidarietà di settore

L’Inps chiarisce poi che i soggetti titolari di assegno da data successiva al 4.12.11 potrebbero non risultare nella lista SICO: per costoro, vi invitiamo a seguire le indicazione fornite con il nostro messaggio n.246/2012.

La DG precisa:
  • in relazione al Fondo settore tributi erariali, che le sedi Inps possono accreditare manualmente la contribuzione relativa all’assegno straordinario fino a marzo 2008;
  • in relazione ai titolari dell’assegno del Fondo settore credito iscritti all’ex Inpdap, che il relativo periodo contributivo è stato validato sulla base delle istruzioni Inpdap (circ.12/2004).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, anche a tali lavoratori si applica, dal 2013, l’adeguamento alla speranza di vita.
In proposito l’Istituto precisa che, relativamente ai soli soggetti titolari di assegno alla data del 4.12.2011, qualora per effetto dell’incremento della speranza di vita perfezionino i requisiti pensionistici oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore, verrà assicurata, a carico dei Fondi di solidarietà medesimi, la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno fino al conseguimento della pensione.
Diversamente, riguardo a coloro che sono titolari di assegno da data successiva al 4.12.11 per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, qualora gli stessi compiano i 62 anni di età oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo, l’Istituto si riserva di fornire successive indicazioni.


  1. Autorizzati ai versamenti volontari


Le sedi Inps dovranno verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge: per quanto riguarda la condizione della non rioccupazione, dovranno acquisire apposita autocertificazione rilasciata dall’interessato. La condizione di non rioccupazione si considera sussistente anche in caso di svolgimento di lavoro socialmente utile, in quanto tale attività non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

In caso di autorizzazione ai VV in altra gestione pensionistica e successiva ricongiunzione presso l’Inps, i contributi ricongiunti vengono equiparati a quelli obbligatori versati nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e quindi anche l’autorizzazione ai VV perde efficacia ai fini delle deroghe in materia pensionistica (messaggio Inas n.196/12).

Inoltre, si ricorda che ai fini della deroga non può essere considerata l’autorizzazione ai VV ad integrazione dei periodi a part time e per i periodi da lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio, aspettative non retribuite).


  1. Soggetti interessati all’esonero (P.I.)

Qualora un lavoratore appartenente a questa categoria si rivolga direttamente ad una sede Inps, la DG invita le strutture periferiche dell’Istituto a raccordarsi con la gestione ex Inpdap per la verifica della posizione assicurativa del lavoratore e dell’esistenza del perfezionamento dei requisiti richiesti per l’accesso alla salvaguardia, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della DTL.


  1. Lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi (c.d. “Esodati")

Si tratta di soggetti cessati dal rapporto di lavoro entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali o collettivi, purché la data di cessazione risulti da elementi certi ed oggettivi (comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro od altri soggetti equipollenti, indicati dal decreto interministeriale).

G) Genitori di disabili in congedo ex art.42, c.5, Dlgs 151/01

Come già precisato, poiché la norma non stabilisce per tale categorie di lavoratori un criterio ordinatorio ai fini del monitoraggio, la DG Inps ha individuato tale criterio sulla base della prossimità al perfezionamento del diritto a pensione di anzianità con i 40 anni di ctb (entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo).

Presentazione dell’istanza di accesso al beneficio

Come è noto (vedi messaggi Inas n.246/12 e n.254/12) alcune categorie di potenziali derogati deve obbligatoriamente presentare entro il 21.11.2012 – a pena di decadenza – istanza di accesso alla deroga alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Pertanto, qualora un lavoratore si rivolga ad una sede Inps per sapere se rientri tra i potenziali beneficiari prima di aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda presentata alla DTL, la sede periferica verificherà l’esistenza dei requisiti a favore dell’interessato, tenendo in evidenza il nominativo dello stesso in attesa che pervenga la comunicazione da parte della DTL.


Sinergie

La DG Inps invita le proprie sedi periferiche, per i soggetti che devono ottenere il riconoscimento dell’accesso alla salvaguardia, a lavorare in sinergia sia con le gestioni ex Inpdap ed ex Enpals - soprattutto in situazione di riscatti, ricongiunzioni o sistemazione della posizione assicurativa del lavoratore – nonché con le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.


Estensione platea salvaguardati

Inoltre, l’Istituto ricorda che la platea dei salvaguardati è stata estesa, per effetto del DL 95/12, recentemente convertito in legge (alla data di pubblicazione del presente messaggio non risulta ancora in GU), ad ulteriori 55.000 soggetti. Tale disposizione di legge diverrà attuativa soltanto dopo l’adozione di apposito decreto interministeriale (vedi anche messaggio Inas 219/12).




domenica 26 agosto 2012

ESODATI: un sacrificio inutile!


da:http://www.aslacobas.it/esodati-un-sacrificio-inutile/

La riforma delle pensioni Monti/Fornerodeve buona parte della sua notorietà alla vicenda degli esodati.
L’allungamento dell’età pensionabile per oltre 400mila Lavoratori e Lavoratrici è stato e sarà un sacrificio inutile.
Infatti ora i nodi sono venuti al pettine!
Fino alla riforma l’accesso anticipato alla pensione avveniva  con la mobilità lunga,  con prepensionamenti  agevolati fiscalmente  e contributivamente  e con incentivi all’esodo, privilegiando il criterio di scelta della prossimità alla pensione nelle riduzioni di personale.
Il personale “anziano” (gli ultracinquantenni),oggi con la nuova norma, in genere più costoso, e talora nel “mirino” delle aziende, è stato così accompagnato anticipatamente e forzatamente alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), o licenziato, e condannato, presumibilmente, al lavoro nero.
Sul versante del sistema previdenziale, all’opposto, il legislatore ha progressivamente ritardato il tempo del pensionamento, sia incoraggiando i lavoratori a proseguire nel rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile, con correlativa estensione delle tutele contro il licenziamento; sia modificando in senso restrittivo i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia.
Ci troviamo davanti a un legislatore schizofrenico, con una doppia personalità, che sfoga sempre i propri disturbi sul lavoratore anziano (cui deve far pagare l’asserito “egoismo generazionale” degli anni passati), sia che lo condanni a una prematura espulsione dal mercato del lavoro, al pensionamento forzato, al lavoro nero, sia che lo costringa a lavorare quando già pregustava l’agognata pensione. Un legislatore che, oltretutto, non si rende conto e non calcola gli effetti delle proprie scelte: la mano destra non sa ciò che fa la sinistra.

Il governo tecnico, dovendo esibire ai mercati “sacrifici” immediati e “salvare l’Italia”, con l’omonima manovra approvata con il decreto legge che incorpora la riforma delle pensioni (art. 24, d.l. n. 201/2011), ha caricato a testa bassa e con il paraocchi, senza rendersi conto della dimensione biblica del fenomeno degli esodati.

Con la riforma della pensioni è stata soppressa la pensione di anzianità consentendosi in via transitoria il pensionamento sulla base delle vecchie regole soltanto a chi avesse già maturato determinati requisiti entro una certa data, senza più finestre scalini, scaloni. È stata poi introdotta la “pensione anticipata” legata, però, a requisiti ben più restrittivi, ed è stata anche elevata l’età pensionabile (l’età di accesso alla pensione di vecchiaia) al 66° anno di età, con ulteriori aumenti legati alla “speranza di vita” (ciò anche per le donne, ma dal gennaio del 2018).
Gli esodati sono perlopiù coloro che, proprio perché prossimi a maturare i requisiti per la pensione di anzianità, dopo un periodo coperto da ammortizzatori sociali (di fonte legale o convenzionale), hanno accettato (o dovuto accettare) la cessazione prematura del rapporto di lavoro, o sono stati addirittura licenziati, generalmente nell’ambito di procedure di riduzione del personale di aziende in crisi (ma non sempre), e che, per effetto della brutale e improvvisa soppressione della pensione di anzianità, cessato il periodo coperto da ammortizzatori sociali rimarranno senza lavoro e senza  pensione.
Gli esodati sono i naufraghi “anziani” del sistema produttivo che sono stati buttati giù da barconi affollati perché più o meno prossimi a raggiungere la zattera previdenziale. Dopo il tuffo in ordine sparso il legislatore, imbarcato qualcuno, ha fatto sparire la zattera, e i naufraghi annaspano in mare aperto esausti e senza salvagente. I tecnici al governo, richiamati dalle urla, devono ora soccorrerli (“salvaguardarli”), ma non sanno nemmeno bene quanti sono, non hanno abbastanza scialuppe per andarli a recuperare tutti e vorrebbero rispedirli sui barconi.
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Messaggio INPS 13343/12 Salvaguardia...

da:http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2013343%20del%2009-08-2012.htm
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap
Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals 
Roma, 09-08-2012
Messaggio n. 13343
Allegati n.4
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000).
All. 4

L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter e quater, primo periodo  e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (allegati n. 1 e 2), stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:

-   sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
-   sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).

La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell’articolo 24 citato in premessa .

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 (allegato 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2012 ,  ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.

Con messaggio n. 12196 del 20/07/2012, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di
verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e  per l’accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.

Il presente messaggio contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisceun riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto (allegato 4).

1. Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:

Lavoratori di cui all’ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/2011 come modificato ed integrato  dall’articolo 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo  e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO ARTICOLO 24 COMMA 15 LEGGE 214/2011
Criteri per la definizione della platea
MOBILITA’ ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011

Data cessazione attività entro il 4/12/2011

Perfezionamento  requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
MOBILITA’ LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni

Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011

Data cessazione attività entro il 4/12/2011
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA  a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
NONCHE’
Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011,  se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011

non rioccupati dopo l’autorizzazione

con almeno un contributo  volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011

decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
ESONERATI lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133

Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011


IN CONGEDO  PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151
In congedo al 31/10/2011

beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione

perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Data cessazione entro il 31/12/2011

Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta  deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i.

Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012, inoltre, ripartisce fra le categorie sopra indicate i posti disponibili:


Tipologia lavoratore
Numero
in mobilità ordinaria
25.590
in mobilità lunga
3460
con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore
17.710
autorizzati ai versamenti volontari
10.250
con esonero in corso
950
in congedo per assistenza figli con disabilità
150
cessati
6.890
TOTALE
65.000


2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati
2.1) Lavoratori, di cui alla lettera a), in mobilità ordinaria

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 25.590 unità.

Potenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 con cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore  del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l’applicazione della legge n. 223/1991 come:
1) l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni per i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l’espletamento di attività’ di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
2) l’art. 1 bis del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004 convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate” (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
3) l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).Si specifica che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.

Si precisa inoltre che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.

Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.2) Lavoratori, di cui alla lettera b), in mobilità lunga

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 3.460 unità.

Potenziali destinatari sono:
a) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
b) i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.

In merito ai requisiti pensionistici che le suindicate categorie devono maturare si specifica quanto segue.

Per i lavoratori di cui alla lettera a)  i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (circ. n. 116/2003).

Per i soli lavoratori destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. (vedi circ. n. 185/1998 punto 2.2.3).

Per i lavoratori di cui alla lettera b) i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli  previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore  del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.


2.3) Lavoratori, di cui alla lettera c), dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:
  • · alla data del 4 dicembre 2011;
  • · nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all’accredito manuale della contribuzione correlata all’assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.

Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.

Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest’ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.

Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per  l’autorizzazione da parte dell’INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:
  • · con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell’1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS;
  • · con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all’entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.

Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.

L’art 2, lettera c) del decreto interministeriale dell’1.6.2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.

Con riferimento a tali soggetti, sono in corso approfondimenti per l’adozione di misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi di solidarietà.

Si fa riserva di successive indicazioni al riguardo.


2.4) Lavoratori, di cui alla lettera d), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012,  che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente  anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);
b) che tali soggetti  non abbiano  comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano  far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire  una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro,  tale attività non comporta l’esclusione dalla  salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.

2.4.1) Soggetti autorizzati  alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale;  soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria  per integrazione di periodi di part-time e/o per i periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma di salvaguardia, per i soggetti del presente paragrafo si precisa quanto segue.

Relativamente ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari presso altro Ente previdenziale, i quali hanno ricongiunto detta contribuzione presso l’INPS,  si richiama il messaggio n. 10000 del 13 giugno 2012, nel quale è stato tra l’altro precisato che nei casi di ricongiunzione ad altro Ente, i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante.

Si  rammenta, altresì, che le autorizzazioni ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 nonché per i periodi di sospensione dal lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio aspettative non retribuite) non possono essere equiparate all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari per le fattispecie di cui sopra è cenno, non si applica la salvaguardia prevista dall’articolo 24, commi 14 e 15, del DL n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 (cfr. messaggi n. 30054 del 10 novembre 2006; 4486 del 22 febbraio 2008 e n. 10000 del 2012).

2.5) Lavoratori, di cui alla lettera e), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato  in 950 unità.

Per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell’esonero dal servizio.

Al riguardo,  qualora gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare  se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il  Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.

Nella prima ipotesi, l’operatore della Sede Inps, avrà cura di contattare la Struttura Gestione ex  INPDAP fornendo alla medesima i dati relativi alla posizione dell’interessato al fine di consentire a quest’ultima di fissare un appuntamento per fornire consulenza al soggetto.

La Struttura Gestione ex  INPDAP, un volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei soggetti in parola nel monitoraggio ed acquisita la comunicazione di accoglimento – da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente -  della richiesta di accesso ai benefici in parola, dovrà fornire alla sede INPS ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. salvaguardia.

Le Sedi della gestione ex Inpdap dovranno altresì comunicare le medesime informazioni alla casella di posta elettronica dell’Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza (dctrattpensuff1@inpdap.gov.it).

Qualora risulti  che il lavoratore  è iscritto presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso, si interessano le Sedi a verificare – in attesa della comunicazione di accoglimento  da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente  della richiesta di accesso ai benefici in parola - se l’interessato perfezioni i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa nei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 1° giugno  e  se risulti essere in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero il  provvedimento di concessione sia stato  emesso in data anteriore al  4/12/2011.

Relativamente alle modalità  ed  ai termini di presentazione dell’istanza intesa ad ottenere i benefici di che trattasi, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.


2.6) Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

I commi 2-ter e 2-septies, dell’articolo 6 del decreto legge n.216 convertito dalla legge n. 14 del 2012,  hanno aggiunto altre categorie di lavoratori potenzialmente interessati alla salvaguardia di cui si tratta, oltre quelle previste dall’art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24.

Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
  • · la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
  • · il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l’accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).

Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Le tre sopra citate categorie di lavoratori, nell’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 1° giugno 2012, sono stati individuati rispettivamente con le lettere g), h) ed f).

Relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza intesa ad ottenere i benefici di che trattasi, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.

Ciò posto, si illustrano le condizioni stabilite dall’ articolo 2 per l’accesso di tali lavoratori alla salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.

2.6.1) Lavoratori, di cui alla lettera f),  in  congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato  in 150 unità.

Relativamente al criterio ordinatorio ai fini del monitoraggio, tenuto conto che né nel  comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto legge n. 216, convertito dalla legge n. 14 del 2012, né nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 sono fornite specifiche indicazioni, si precisa che  verrà incluso nel monitoraggio il soggetto che è più prossimo al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.

Come evidenziato al punto 2.6, i soggetti in questione possono essere inclusi tra i potenziali beneficiari secondo quanto statuito dall’articolo 2 del decreto interministeriale, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Le istruzioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono state fornite con circolare n. 60 del 2008   (prima parte – Diritto a pensione –).

2.6.2) Lavoratori, di cui alla lettera g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2.6.3) Lavoratori, di cui alla lettera h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce  altresì che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2.6.4) Disposizioni comuni relative al lavoratori di cui alle lettere g) e h).

Il contingente numerico  complessivo per queste categorie di lavoratori, lettere g) e h), è stato determinato  in  complessive n. 6.890 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell’articolo 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h) stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di risoluzione  del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative o regolamentari.

Il comma 3 del più volte citato articolo 2 dispone altresì che tali lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo  non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto legge n. 201 del 2011.

2.6.5) Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.

Tali lavoratori devono presentare l’istanza per l’accesso  alla deroga  di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.

- Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:

Tali soggetti devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

-  Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:

Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

  • · nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

  • · in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2.6.6)  Termine di presentazione dell’istanze di cui all’articolo 4  ed istituzione delle commissioni per l’esame dell’istanze.

I commi  5 e 6 dell’articolo 4  del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabiliscono quanto segue.

Le istanze di accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 e cioè entro  120 giorni dalla data di pubblicazione del  decreto interministeriale del 1° giugno 2012  nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.

Il comma 6 dell’articolo 4 ha disposto l’istituzione di una  Commissione  per l’esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della  Sede di appartenenza.

L’articolo 5, comma 1, del decreto ha stabilito che le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all’INPS.

Il successivo comma 2 del citato articolo 5 dispone che l’interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia -  presso le strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

3. SINERGIE INPS – Gestione  ex INPDAP ed Gestione ex ENPALS

Al fine di fornire adeguata assistenza  ai potenziali  destinatari dei benefici della deroga di cui al più volte citato comma 14, le Sedi INPS, Gestione ex INPDAP e Gestione ex ENPALS dovranno operare in completa sinergia laddove sia richiesto un intervento su posizioni del singolo lavoratore  per le quali è necessario definire domande di  ricongiunzioni, riscatti ed ogni qualsiasi altra operazione incidente sulla posizione assicurativa e contributiva che possa comportare l’inclusione o meno del lavoratore nel monitoraggio dei potenziali beneficiari del beneficio di che trattasi.

Quanto sopra con riferimento, in particolare alle seguenti categorie di lavoratori di cui alle lettere:
- c) titolari di assegno Fondi di solidarietà di sostegno al reddito (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996) del settore credito di cui al DM n. 158/2000 e del settore ex monopoli di Stato di cui al DM n. 88/2002;
- e), che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- f),  in  congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151;
- g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3.1 Sinergie con le direzioni territoriali del lavoro

Relativamente alle categorie di lavoratori illustrate nel paragrafo 3, ad eccezione della lettera c), al fine di valutare se i soggetti possano essere inseriti nel monitoraggio è necessario che  le Direzioni provinciali – sotto il coordinamento delle Direzioni regionali- operino in piena sinergia con le Direzioni territoriali del lavoro.

Al riguardo, si interessano le Direzioni provinciali ad attivare con le Direzioni territoriali del lavoro un canale telematico, preferibilmente  a mezzo pec, per la trasmissione di informazioni utili per l’istruttoria delle istanze nonché per la tempestiva trasmissione della decisione di accoglimento  emessa dalla Commissione istituita presso dette Direzioni del lavoro.

I Direttori provinciali  sono interessati a designare in tempi brevi il funzionario che dovrà  partecipare quale componente alla Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le disposizioni di cui al  comma 6, dell’articolo 4, del Decreto Ministeriale 1° giugno 2012.

Detto funzionario dovrà porre a disposizione della Commissione ogni informazione previdenziale in merito alla posizione assicurativa e contributiva dei soggetti potenzialmente interessati al beneficio indicati alle lettere e), f) g) e h) dell’art.2 del Decreto che hanno presentato istanza.

Il funzionario dell’Istituto si dovrà pertanto attivare per acquisire preventivamente i dati identificativi dei soggetti le cui posizioni verranno esaminate presso le DTL.

Quanto sopra nell’ottica dei  principi di semplificazione del procedimento amministrativo ed al fine di evitare comunque l’inserimento tra i potenziali beneficiari alla salvaguardia di soggetti non aventi in ogni caso diritto alla stessa in quanto non  in possesso del requisito pensionistico.


4. Istituzione casella posta elettronica assistenza  “ Salvaguardia 65.000 ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i”.

Si rende noto che  per qualsiasi quesito di carattere  normativo- tecnico  è stata istituita la casella di posta elettronica: Salvaguardia65 (salvaguardia65@inps.it), che non ha rilevanza esterna.

Per la gestione ex Inpdap i quesiti dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica dell’Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza (dctrattpensuff1@inpdap.gov.it).

Per la gestione ex Enpals i quesiti dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica della Direzione Prestazioni Previdenziali: dpp@enpals.it

I quesiti  di che trattasi devono essere esclusivamente indirizzati al proprio polo regionale, il quale potrà fornire risposta diretta alle Sedi ovvero trasmettere il quesito alla Direzione Generale, attraverso la casella di posta elettronica  solo nel caso in cui ne fosse ritenuto necessario l'intervento.

I quesiti normativi-tecnici  inoltrati senza rispettare la procedura sopra menzionata non saranno presi in considerazione.

5. Liste SICO “salvaguardia”

In relazione alle liste Sico “salvaguardia” si ricorda che le operazioni di convalida del conto devono comprendere la verifica di eventuali pendenze su Arca ( domande di riscatto, ricongiunzione, costituzione di posizione assicurativa, contribuzioni figurative, versamenti volontari, etc.).

Si precisa che le richieste in merito alle modalità di convalida dei periodi presenti in estratto vanno rivolte ai competenti Uffici delle Sedi territoriali titolari dell’archivio di cui si tratta.

6. Estensione della platea dei lavoratori potenzialmente  salvaguardati (D.L. 6 luglio 2012,  n. 95)

Si porta a conoscenza che in data  6 luglio 2012 un ulteriore provvedimento legislativo, il D. L. n. 95/2012 ha esteso la platea dei salvaguardati.
L’art. 22 della disposizione ora  all’esame del Parlamento, amplia la platea dei soggetti destinatari della salvaguardia nel limite numerico di altri 55.000, come di seguito specificato :
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per l’attuazione della disposizione di cui sopra è prevista l’adozione  di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95 .
In tale decreto saranno contenute le modalità di attuazione della salvaguardia dei soggetti interessati che consentiranno all’Istituto di provvedere al monitoraggio della platea dei soggetti interessati.
In relazione a quanto da ultimo precisato,  per tali soggetti si fa riserva di successive comunicazioni al riguardo.

ALL.1-Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214
All.2- Testo coordinato del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216
All.3-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Decreto 1 giugno 2012
All.4- Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011.

Il Direttore Generale
Nori


PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)