mercoledì 27 febbraio 2013

Lavori usuranti


Da:http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6019

AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ USURANTI

La disciplina sull’accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata nel corso del 2011 (decreti 67 e 214).

A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al beneficio.


REQUISITO SOGGETTIVO

Possono esercitare, a domanda, il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
    a) lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
    • “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
    • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
    • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
    • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
    • “lavori svolti dai palombari”;
    • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
    • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
    • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
    b) lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:
    • lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
    • lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
    c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
    d) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.


REQUISITO OGGETTIVO

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:
  • ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.
Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:
  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
  • se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
  • si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.
Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:
  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Tale periodo:
  • si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);
  • può non essere continuativo.


BENEFICI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti, esclusi i lavoratori “notturni”, conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti (Tabella B della L. n. 247/2007):

REQUISITI GENERALI PER LAVORI FATICOSI E PESANTI
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
60
96*
61
97*
Dal 01.01.2013
61
97*
62
98*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Per i lavoratori notturni è previsto che il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato sia differenziato a seconda delle giornate di lavoro notturno svolte nel corso dell’anno.

I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B (l. 247/ 2007).

E’ prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:
    a) due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

    b) un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono:

1) REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 (Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti).

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
60
96*
61
97*
Dal 01.01.2013
61
97*
62
98*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

2) REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI**
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
ETA' ANAGRAFICA
QUOTA (SOMMA ETA' ANAGRAFICA
E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)
Dal 01.01.2012
al 31.12.2012
62
98*
63
99*
Dal 01.01.2013
63
99*
64
100*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita
**Nei casi di cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

I lavoratori notturni che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti riportati in Tabella B (L. 247 del 2007).

I requisiti agevolati per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestano attività per un numero di giorni all’anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77 sono quelli previsti per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo richiesto (7 anni di attività particolarmente faticosa e pesante negli ultimi 10 anni di attività di lavoro per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dall’1.1.2018).

La stessa norma disciplina anche i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
  • lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso, i requisiti agevolati per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori notturni a turni, che abbiano prestano attività per un numero di giorni all’anno da 64 a 71 o da 72 a 77, si applicano anche nel caso in cui detti lavoratori abbiano svolto le altre attività particolarmente faticose e pesanti per un periodo inferiore alla metà del periodo di tempo minimo richiesto (7 anni di attività particolarmente faticosa e pesante negli ultimi 10 anni di attività di lavoro per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dall’1.1.2018).

Il beneficio non è cumulabile con:
  • le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i benefici previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto di adeguata tutela previdenziale.
Il beneficio è cumulabile con:
  • il beneficio previsto per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257/1992, e successive modificazioni, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico e non del diritto allo stesso;
  • il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi.


REGIME DELLE DECORRENZE

Ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili”. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al beneficio (disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Si rammenta che, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.


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