sabato 29 settembre 2012

La pensione di inabilità per i lavoratori dichiarati invalidi civili al 100%


I lavoratori dichiarati invalidi civili totali a seguito di visita di accertamento presso l’Inps possono ottenere la pensione di inabilità al lavoro proficuo. Sono necessari cinque anni di contributi versati. Vediamo tutti i requisiti, il sistema di calcolo della pensione, come si presenta la domanda, la decorrenza e la cumulabilità con altre prestazioni.

La pensione di inabilità per i lavoratori dichiarati invalidi civili al 100%.
Per i lavoratori, iscritti a forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oppure ad una delle gestioni speciali previste dall’Inps per i lavoratori autonomi, c’è la possibilità di ricevere la pensione nel caso in cui nella propria vita lavorativa sono divenuti invalidi al 100% e quindi inabili al lavoro. Tra le prestazioni previdenziali erogate dall’Inps in favore dei lavoratori invalidi civili totali c’è infatti la pensione di inabilità.
Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidi civili). La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente. E si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico. E’ necessaria la cittadinanza italiana e  la  residenza in Italia.
L’invalidità è un evento tutelato dalla Costituzione all’art. 38. La pensione di inabilità, così come l’assegno ordinario di invalidità, sempre erogato ai lavoratori ma per le invalidità dal 66% al 99% e con validità triennale, è disciplinata dalla legge n. 222 del 1984. La norma distingue appunto il caso dell’invalidità parziale, dove vi è una ridotta capacità lavorativa di almeno un terzo (e conseguente diritto all’assegno ordinario di invalidità), e l’invalidità totale (o inabilità), che comporta, come già detto, una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione comporta il riconoscimento dell’invalidità al 100% e il diritto alla pensione di inabilità. Vediamo tutti gli aspetti relativi a questa prestazione previdenziale a tutela dell’invalidità.
SOMMARIO:

I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità

A chi spetta la pensione di inabilità. Ne hanno diritto i seguenti lavoratori invalidi civili al 100%:
  • Dipendenti;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • Gli iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Requisiti sanitari e contributivi. I requisiti per ottenere la pensione di inabilità riguardano sia la percentuale di invalidità del richiedente, che la situazione contributiva, lavorativa e reddituale. Per ottenere la pensione sono necessari i seguenti requisiti:
  • Età dai 18 ai 65 anni, cittadinanza italiana e residenza sul territorio italiano;
  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (invalidità al 100%);
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di anzianità assicurativa e contributiva, accreditati nel proprio estratto conto contributivo Inps, di cui 156 contributi settimanali (tre anni di contribuzione e  assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione di inabilità.
Dal computo dei contributi settimanali nel quinquennio per la sussistenza del requisito sono esclusi i cosiddetti periodi neutri, ossia i periodi di malattia. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, anche in presenza delle condizioni di invalidità (con percentuale superiore al 66%), non è possibile richiedere l’erogazione della pensione di inabilità.
Requisiti lavorativi: l’incompatibilità a lavoro proficuo.  L’invalidità al 100%, provocata da una infermità fisica o mentale, deve accertata dal medico dell’Inps, il quale certifica l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sulla base di ciò, altri requisiti richiesti sono i seguenti:
  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, sia di lavoro dipendente che come autonomo (es. iscritto alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Il riferimento al lavoro proficuo. L’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi lavoro va intesa come impossibilità di svolgere un lavoro proficuo e idoneo ad assicurare una remunerazione sufficiente a garantire un esistenza libera e dignitosa. Quindi si pone l’accento sull’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa produttiva e retribuita.
La Cassazione con una sentenza del 1990 ha stabilito che la circostanza che il lavoratore sia in grado di svolgere normali lavori domestici non è paragonabile all’attività lavorativa propria del rapporto di lavoro, la quale è preclusa dall’invalidità al 100% del lavoratore.
Si può lasciare il lavoro dopo l’accertamento dell’invalidità al 100%. Lasciare il lavoro senza la certezza del diritto alla pensione di inabilità non è conveniente. In realtà non è necessario: E’ possibile avviare l’accertamento dello stato di inabilità, con il relativo iter procedurale di accertamento presso il medico dell’Inps, anche durante il rapporto di lavoro. La sussistenza del rapporto di lavoro o la permanenza dell’iscrizione negli elenchi nominativi o albi professionali non è ostativa all’accertamento dello stato di inabilità. Una volta ottenuta l’inabilità al lavoro, il lavoratore può lasciare l’attività lavorativa ottenendo la pensione di inabilità.
La capacità di guadagno e la revoca della pensione di inabilità. Nel caso in cui le condizioni di salute psicofisiche del pensionato migliorano a tal punto da consentire una capacità di guadagno superiore a quella richiesta per il pensionamento, ossia quando a seguito di visita di controllo è riscontrato che la percentuale di invalidità non è più del 100%, ci può essere la revoca della pensione di inabilità.
La capacità di guadagno, e il riferimento al lavoro proficuo, sono da valutare non solo in base alle attitudini psico-fisiche del soggetto, ma anche in relazione al contesto socio economico in cui l’assicurato è chiamato ad operare e l’influenza esercitata dal contesto sulle sue residue capacità, nonché la capacità di guadagno non deve essere rapportata al guadagno normale e in generale, ma in riferimento ad occupazioni che corrispondo alla preparazione professionale e alle esperienze lavorative del pensionato interessato.

Calcolo della pensione di inabilità

Per stabilire a quanto ammonta la pensione di inabilità bisogna utilizzare i sistemi di calcolo delle pensioni di vecchiaia o anticipata, ossia il sistema retributivo, misto o contributivo. Il calcolo è identico a quello utilizzato per l’assegno ordinario di invalidità, che spetta ai lavoratori che hanno una capacità lavorativa ridotta di un terzo (percentuale di invalidità dal 66% in poi). Più precisamente, l’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. 
Il bonus contributivo. L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile (prepensionamento invalidi civili), ossia:
  • 55 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto;
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel sistema retributivo o misto;
  • 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.
Quindi per il periodo che manca per il raggiungimento dell’età pensionabile per gli inabili (55 anni o 60 anni), c’è l’aggiunta di un’anzianità contributiva. Questo bonus contributivo non può comunque far superare i 40 anni di anzianità.
La novità della riforma pensioni. Sulla base di quanto disposto dalla riforma delle pensioni, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale (il bonus contributivo) si calcola secondo le regole del sistema contributivo.
Integrazione al minimo. Così come per l’assegno ordinario di invalidità, anche la pensione di inabilità, essendo calcolata con i sistemi di calcolo della pensione (contributivo, misto e retributivo), può essere di importo esiguo, inferiore alla pensione minima. In questo caso, c’è il diritto da parte del pensionato per inabilità di integrazione al trattamento minimo.

La domanda e la decorrenza della pensione

La domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità. L’invalido civile in possesso dei requisiti richiesti deve presentare domanda all’Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori. Mentre in precedenza era possibile fare la domanda direttamente preso le sedi Inps o per via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domane per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.
È necessaria la compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni. Nella domanda telematica da presentare tramite codice PIN (dispositivo) o tramite Patronato, vanno poi indicati i dati relativi:
  • allo stato di famiglia (autocertificazione);
  • alla data di cessazione dell’attività lavorativa subordinata;
  • alla dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni d’imposta;
  • situazione reddituale per accertare il diritto all’integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all’assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.
Decorrenza. La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti, oppure dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa o dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi. Come abbiamo già detto, è possibile avviare l’accertamento dello stato di inabilità anche in costanza di rapporto di lavoro o in costanza di iscrizione negli elenchi o albi.
Per ottenere l’erogazione della prestazione, l’assicurato richiedente che sia stato riconosciuto inabile al lavoro, deve cessare qualunque attività, come già più volte detto, e deve anche rinunciare alla retribuzione ed ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della stessa. Lo precisa l’art. 2 della legge n. 222 del 1984.
E’ bene precisare che la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, e la cancellazione dagli elenchi e dagli albi, non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto a pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario e a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, che, tuttavia, vanno accertate al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con una decorrenza che, in caso di rinuncia o cancellazione effettuata successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione a sezioni unite. Per questi motivi la decorrenza può partire oltre la data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti della domanda presentata.

Pensione di inabilità e altre prestazioni Inps e Inail

La pensione di inabilità e le differenze con l’assegno ordinario di invalidità. I lavoratori con una percentuale di invalidità dal 66% al 99%, che hanno una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo in maniera permanente, ossia hanno il riconoscimento di una  invalidità parziale a seguito di malattia fisica o mentale, possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI).
In questo caso quindi non c’è l’impossibilità assoluta e permanente che dà diritto sia all’invalidità al 100% che alla pensione di inabilità. Per entrambe le prestazioni previdenziali è necessaria la presenza di requisiti contributivi (5 anni totali di contribuzione, di cui 3 durante gli ultimi cinque anni, come vedremo). In questi casi si parla di invalidità non professionale, ossia non dovuta a ragioni di servizio o ad infortunio sul lavoro.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti, mentre l’assegno ordinario di invalidità non è reversibile. Inoltre la pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Pensione di inabilità e rendita Inail. Dal 1 settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa. In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione di inabilità erogata dall’Inps, il titolare di quest’ultima riceve in pagamento ente previdenziale la differenza tra le due prestazioni. Per i pensionati che hanno avuto una pensione di inabilità con decorrenza precedente al 1 settembre 1995, per effetto della incumulabilità delle due prestazioni, continuano ad avere la pensione pagata in maniera integrale, quindi non adeguata alla differenza tra la pensione e la rendita Inail, ma l’importo risulta cristallizzato fino al riassorbimento del maggior importo pagato dall’Inps.
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

mercoledì 26 settembre 2012

Salvaguardati: ecco le principali novità


24-09-2012
Il ministero del Lavoro ha fissato in 65.000 il numero dei lavoratori salvaguardati dalle nuove norme che regolano il sistema pensionistico, introdotte dalla riforma Monti. Per tutti gli altri, a partire dal 1° gennaio 2012, sono richiesti nuovi requisiti di età e di contribuzione per poter accedere alla pensione.
I 65000 lavoratori, quindi, continueranno ad accedere al pensionamento di anzianità e di vecchiaia secondo le vecchie disposizioni - vigenti fino al 31 dicembre 2011 - pur maturando i requisiti successivamente a tale data, e con le decorrenze pensionistiche previste fino al 2011 (le cosiddette “decorrenze mobili”). 
Nei 65.000 sono compresi anche i 10.000 soggetti già derogati dall’applicazione delle finestre mobili previste dalla legge n.122/10: si tratta dei lavoratori in mobilità ordinaria, in mobilità lunga e titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà.
Ne deriva che gli stessi usufruiranno sia della deroga all’applicazione della finestra mobile, che della deroga relativa ai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla riforma Monti.
L’Inps sta già lavorando per comporre la graduatoria dei potenziali beneficiari sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, o della data di inizio di esonero dal servizio per i lavoratori del pubblico impiego.
Per i soli genitori di disabili in congedo straordinario, l’Inps ha precisato che sarà utilizzato, invece, il criterio della prossimità al perfezionamento del diritto a pensione.
Anche nei confronti dei soggetti salvaguardati trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita: pertanto, a decorrere dal 2013, i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto a pensione sono incrementati di 3 mesi ed i valori somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (la cosiddetta “quota”) per il diritto alla pensione di anzianità sono incrementati di 0,3 unità.
(Foto disponibile su Flickr, di "bernat...", su Licenza Creative Commons)

sabato 22 settembre 2012

Assegno di invalidità

Pensioni sicure, età sale: notai 75 anni, avvocati 70, medici 68, giornalisti 65


Da:http://www.blitzquotidiano.it/economia/pensione-eta-aumenta-cassa-private-professionisti-notai-avvocati-farmacisti-medici-1348413/

Elsa Fornero
Elsa Fornero (LaPresse)
ROMA – Pensioni sicure per avvocati, notai, giornalisti, medici e farmacisti, ma sale l’età pensionabile. Il Sole 24 Ore scrive che leCasse previdenziali per i professionisti hanno passato il test di sostenibilità del decreto Salva Italia firmato da Elsa Fornero. Il prezzo da pagare per i professionisti sarà però quello di andare in pensione più tardi ed in alcuni casi, con l’introduzione del sistema contributivo, con un assegno inferiore a quanto previsto con il vecchio sistema di calcolo. I notai saranno quelli che andranno in pensione più tardi, con il limite di età che sale a 75 anni. I più “giovani” pensionati saranno i giornalisti, per cui l’Inpgi ha fissato a 65 anni la soglia di età per andare in pensione.
CASSA FORENSE – Gli avvocati della Cassa forense andranno in pensione a 70 anni con un minimo di 35 anni contributivi. Il contributo soggettivo sarà del 15%  ed il nuovo calcola entrerà a regime dal 2021. L’assegno sarà calcolato con un sistema retributivo misto sostenibile, cioè su tutta la vita lavorativa e con aliquota unica di rendimento adeguata in modo automatico alla speranza di vita.
CONSULENTI DEL LAVORO – Per i consulenti del lavoro la pensione scatta a 70 anni, con la possibilità di pensione anticipata a 60 anni. La pensione di vecchiaia scatterà a 70 anni con 5 anni annualità di contributi, mentre per quella anticipata richiederà 40 annualità. Il contributo soggettivo è del 12% su un reddito che varia tra un minimo di 17mila euro ed un massimo di 95mila euro. Il nuovo sistema entrerà in vigore l’anno successivo all’approvazione ministeriale e l’assegno sarà calcolato con il sistema contributivo pro rata.
COMMERCIALISTI – La pensione di vecchiaia scatta da 61 a 70 anni per gli iscritti prima del 2004, con un minimo di anni contributivi che va dai 25 ai 33. per quanti iscritti dopo il 2004 si andrà in pensione da 62 anni con 5 anni di contributivi minimi. Il nuovo sistema è già a regime ed il contributo soggettivo va da un minimo del 12% ad un massimo del 100% con un tetto di 170mila euro. L’assegno sarà misto per gli iscritti prima del 2004 e contributivo per quelli post.
FARMACISTI – L’età pensionabile sale a 68 anni più l’aspettativa di vita ed entrerà a regime dal 1 gennaio 2013. Il contributo soggettivo è di 4.150 euro, da aggiornare con l’inflazione, e gli anni contributivi minimi sono 30. Il sistema per calcolare l’assegno si basa sulla prestazione definita predeterminato.
GEOMETRI – La pensione di vecchiaia scatta a 67 anni con il pro rata ed a 60 anni con il contributivo, con entrata a regime dal 2019. Il contributo oggettivo sarà tra il 15 ed il 5% integrativo, gli anni contributivi minimi dovranno essere 35. Per i pro rata l’assegno sarà calcolato con il sistema contributivo, per gli altri con il retributivo.
GIORNALISTI – I giornalisti potranno andare in pensione a 65 anni a partire dal 2012. Il contributo soggettivo è del 23,28% per i dipendenti, mentre per i professionisti è del 10% più il 2% integrativo. I dipendenti dovranno versare 35 annualità contributive minime, mentre per i professionisti ne basteranno 20. Per i dipendenti l’assegno sarà calcolato con il contributivo corretto con le aliquote di rivalutazione che si riducono per i redditi più alti. I liberi professionisti invece riceveranno un assegno calcolato sul contributivo puro.
INGEGNERI E ARCHITETTI – L’età pensionabile è di  anni, il contributo soggettivo del 14,5% e gli anni contributivi minimi dovranno essere 35. L’assegno sarà calcolato con un sistema contributivo a ripartizione.
MEDICI – A  partire dal 2018 entrerà a regime la soglia di 68 anni dei medici per andare in pensione. Il contributo soggettivo varia tra il 19,5% ed il 33 %. Le annualità contributive minime sono di 35 anni con un minimo di 62 anni di età, di cui 30 passati dalla laurea. Dopo 42 anni di contributi cade il limite di età. L’assegno è calcolato con il sistema retributivo sui redditi di tutta la vita lavorativa, sistema definito dalla Fornero un contributivo indiretto.
RAGIONIERI – Per i nati a partire dal 1 gennaio 1963 l’età pensionabile scatta dopo i 68 anni e 40 anni di contributi versati. Il contributo soggettivo è del 15% e l’assegno è calcolato con il sistema contributivo.
NOTAI – La pensione di vecchiaia scatta a 75 anni, quella di anzianità a 67 con 30 anni di esercizio effettivo della professione. Il contributo soggettivo è del 40% del repertorio notarile. Il minimo degli anni contributivi è di 67 anni con 30 anni di esercizio effettivo. L’assegno è proporzionale agli anni di esercizio ed uguale per tutti i notai a parità di anzianità.
VETERINARI – A partire dal 2033 i veterinari andranno in pensione a 68 anni, con la pensione di anzianità che scatta dai 62 anni. Il contributo soggettivo è del 22% e le annualità contributive minime sono di 35 anni. La pensione è calcolata con il sistema retributivo basato sulla media di 35 ani di redditi professionali.

lunedì 17 settembre 2012

IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

Da:https://www.inps.it/portale//default.aspx?sID=%3B0%3B5280%3B5336%3B5343%3B5614%3B4757%3B&lastMenu=4757&iMenu=1&iNodo=4757&p4=2&bVota=false

I PAGAMENTI

Il pagamento di quasi tutte le pensioni avviene in rate mensili anticipate e la somma è disponibile dal primo giorno bancabile mese. Gli uffici postali e bancari, al fine di evitare i disagi di code prolungate agli sportelli, possono scaglionare il pagamenti in più giorni secondo un calendario prestabilito. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la tredicesima.
  • Le pensioni di importo superiore a € 5,00 e fino a € 60,00 (anche se l’importo totale è riferito a più pensioni) vengono pagate in due rate semestrali anticipate.
  • Le pensioni di importo fino a € 5,00 mensili vengono pagate con una rata annuale anticipata.

IL CERTIFICATO DI PENSIONE

Nel certificato di pensione sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato e l’eventuale tutore o rappresentante legale. All'inizio di ogni anno, l'Inps spedisce al pensionato, ( il modello Obis/M) dove sono riepilogate tutte le informazioni relative alle pensioni Inps che sono in pagamento:
  • l'aumento che viene calcolato ad ogni inizio d'anno (perequazione automatica);
  • gli importi mensili lordi con le variazioni previste nell'anno;
  • gli importi mensili netti;
  • le ritenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali se dovute;
  • le detrazioni di imposta applicata;
  • le quote associative;
  • la trattenuta per incumulabilità con l'attività lavorativa;
  • eventuali altri recuperi.

COME RISCUOTERE LA PENSIONE

La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'Inps paga la pensione. La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al momento della domanda di pensione, successivamente con apposita richiesta. In assenza di indicazioni l'Inps metterà in pagamento la pensione all'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato.
La riscossione può essere fatta con le seguenti modalità:
  • in contanti presso gli sportelli;
  • con accredito sul proprio conto corrente;
  • con accredito sul proprio libretto di risparmio;
  • con assegno circolare non trasferibile, emesso solo dalla banca, inviato al proprio domicilio.
La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata.
È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto della pensione attraverso l’utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle modalità finora utilizzate.


COME CAMBIARE L'UFFICIO PAGATORE

È possibile, in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata, attraverso appositi moduli, direttamente allo sportello dove si riscuote la pensione oppure alla sede Inps più vicina. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda.


COME DELEGARE LA RISCOSSIONE

Si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. Non è possibile essere delegati a riscuotere per più di due pensionati. Da questa limitazione sono esclusi i tutori incaricati dalle autorità giudiziarie o coloro che, per dovere d'ufficio, riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura oppure che vivono in comunità di anziani o comunità religiose. La delega può essere richiesta all'Inps al momento della domanda di pensione oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'Inps rilascia una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e, d'ufficio, comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le rate successive.


IL MODELLO CUD PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il modello CUD è il documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi, che l'Inps spedisce ogni anno ai pensionati entro il 28 febbraio. Questo documento contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall'Inps nell'anno precedente. Nel modello non sono segnalate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano. In caso di pensione di reversibilità pagata a più titolari, il modello è spedito a ciascuno di loro, con le sole quote ad ognuno riferite. Il pensionato che non riceve il modello CUD al proprio domicilio può rivolgersi direttamente all'Inps per ottenerne il duplicato.


LA PENSIONE E IL FISCO

La pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta allo stesso tipo di tassazione. L'Inps, sostituendosi al fisco, effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Sono escluse dal pagamento dell'Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall'Inps come:
  • le pensioni sociali
  • gli assegni sociali
  • le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
La tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito. Oltre alle imposte, sull'importo della pensione, vengono applicate, se richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e quelle esplicitamente previste per i pensionati. In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano. A questa trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali regionale e comunale se dovute.

sabato 15 settembre 2012

Pensione di vecchiaia



È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

A CHI SPETTA

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo.

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).
L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.
Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).


LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.


QUANDO SPETTA

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.

REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010
Requisiti maturati entro ilDecorrenza della pensione
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomi
31 marzo1° luglio stesso anno1° ottobre stesso anno
30 giugno1° ottobre stesso anno1° gennaio anno successivo
30 settembre1° gennaio anno successivo1° aprile anno successivo
31 dicembre1° aprile anno successivo1° luglio anno successivo

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomi, parasubordinati e pensioni in totalizzazione
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti

Esempio: lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 30 aprile 2011 potrà andare in pensione dal 1* maggio 2012


QUANTO SPETTA

Ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995, non può far valere 18 anni di contributi.
La Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze per confermare il diritto del lavoratore ad ottenere la liquidazione del trattamento di importo più favorevole.
Ai lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.
È prevista la facoltà di optare per il sistema di calcolo contributivo se il lavoratore non ha maturato 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995.


 

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)