http://www.orizzontescuola.it/speciali/sab-mini-guida-requisiti-pensionamenti-2013
SAB - I requisiti da possedere al
31/12/2011, per il pensionamento, sono:
36 anni di contributi congiunti ad
almeno 60 anni di età anagrafica
35 di contributi congiunti ad almeno 61
anni di età anagrafica. Per raggiungere la “quota 96” si possono
sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4
mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Restano anche confermati sia il diritto
alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di
contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al
raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le
donne.
Per le donne resta in vigore, fino al
31 dicembre 2015, la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge
243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età
anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro
il 31/12/2012, optando per il calcolo contributivo.
Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da
possedersi al 31 dicembre 2013, sono così modificati:
Pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi
di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità
contributiva al 31/12/2013.
Pensione anticipata: 41 anni e 5 mesi
di anzianità contributiva per le donne; 42 anni e 5 mesi di
anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun
arrotondamento.
La valutazione delle istanze di
permanenza in servizio deve tener conto:
delle situazioni di esubero
provinciale, con riferimento non solo agli organici di diritto
dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei
medesimi per l’a.s. 2013/2014;
deve essere considerata, con
particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o
profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche
nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del
personale precario.
Tale tipologia di istanza può essere
presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto
a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31
agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al
31 agosto 2013.
Nessuna modifica ha subìto la
disciplina dei mantenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai
fini del trattamento di pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n.
297 del 1994). Nel 2013, pertanto, potrà chiedere la permanenza in
servizio il personale che compiendo 66 anni e 3 mesi di età al 31
agosto 2013 non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva
entro tale data.
Con la riforma viene invece meno il
concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono resi
inapplicabili, dal 1.1.2012, tutte le disposizioni che consentivano
al personale interessato di proseguire il servizio sino al
raggiungimento del massimo pensionabile (art. 509, comma 2, del
d.lgs. n. 297 del 1994).
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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