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Direzione Centrale Previdenza
Roma, 10-01-2013
Messaggio n. 545
OGGETTO:
Adeguamento, a partire dal 1° gennaio
2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per
l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Premessa
L’articolo 24, comma 18, del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha
previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo
di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di
accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è
stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i
requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi
della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.
I commi da 12-bis a 12-quinquies
dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei
requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto
previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in
particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei
requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla
speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai
comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale
delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 24, comma 12, del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha
modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n.
122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli
adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti
anagrafici.
Con la modifica introdotta, pertanto, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora
l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a
quello contributivo previsto per il diritto al trattamento
pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi
requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal
1.1.2013 e fino al 31.12.2015.
1. Adeguamento dei requisiti per
l’accesso alla pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al
raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli
ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado,
congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità
dei lavoratori.
Preliminarmente occorre evidenziare,
anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato
dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle
finanze, il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età
massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli
ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita,
nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino
già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio
generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro
pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il
dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto
dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto
limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza
della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto
in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d.
finestra).
Per contro, qualora il dipendente
raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al
grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già
maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il
requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime
delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della
legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
2. Adeguamento dei requisiti per
l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato
avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità
contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e
anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima
anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011
(attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio
2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3
mesi.
Anche per le pensioni di anzianità
resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12,
comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di
accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli
incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013),
occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico
subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore
posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due
mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i
requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del
decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori
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