martedì 12 marzo 2013

Calcola la data di pensione


Da:http://www.businessvox.it/strumenti/43-riforma-pensioni-calcola-la-tua-nuova-data-di-pensione#axzz2NL8DpYUD




La Riforma Fornero introduce una rivoluzione nel sistema pensionistico: abolite le pensioni di anzianità si andrà in pensione anticipata con almeno 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 e 5 mesi per gli uomini dal 2013. Innalzati a 66 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia. Vai all'infocalcolatore.
La riforma delle pensioni ha prodotto molti cambiamenti sul sistema pensionistico italiano. Si tratta della terza modifica nell'arco di poco più di anno che ha rimescolato le carte un po' per tutti. L'impianto di quest'ultimo intervento, introdotto dall'art 24 del Decreto Salva Italia (Dl 201/2011) è particolarmente importante ed è orientato a ridurre in modo stabile e duratura l'incidenza della spesa pensionistica sui conti pubblici italiani.
Il Rapporto con le precedenti riforme pensionistiche
Innanzitutto è opportuno ricordare che la Riforma Fornero non si applica a tutti coloro che abbiano maturato i requisiti per andare in pensione secondo la disciplina previgente entro il 31 Dicembre 2011. Chi ha raggiunto la quota 96 o i 40 anni di contributi o 60 anni di età (quest'ultimo solo per il pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici donne del settore privato autonome o dipendenti) entro tale data non sarà interessato dalla Riforma anche se continuerà a rimanere sul posto di lavoro.
Abolizione delle finestre di uscita 
La riforma ha abolito le finestre di uscita in pensione, quelle che posticipavano di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi l'effettivo pensionamento dalla data di maturazione dei requisiti minimi. La misura rende giustizia di un meccanismo subdolo di incremento occulto dei requisiti. La finestra viene tuttavia "incorporata" innalzando il maturato contributivo minimo per accedere alla pensione anticipata. Con l'abolizione delle finestre, dal 2012, la decorrenza della pensione scatta dal primo del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti (salvo il comparto scuola dove è fissata dal mese di settembre dell'anno in cui si raggiungono i requisiti).
Pensione di Vecchiaia
Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia viene portato a 66 anni di età e 20 anni di contribuzione accreditata. E' subito in vigore dal 2012 per tutti gli uomini e per le donne del pubblico impiego mentre arriverà a regime nel 2018 per le donne del settore privato attraverso il seguente schema di elevazione (lo schema è redatto al netto dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat)
annodipendentiautonome
20126263,5
201463,564,5
20166565,5
20186666

L'accesso alla pensione di vecchiaia può essere prolungato fino al 70° anno di età e fruire in tal modo di un miglior coefficiente di calcolo delle quote di pensione contributiva (dato che è commisurato alla speranza di vita del pensionando)
Solo per chi aderisce al sistema contributivo puro, cioè chi è entrato nell'universo della previdenza obbligatoria dopo il 31/12/95, la pensione di vecchiaia deve risultare di importo superiore al valore di 1,5 volte l'Assegno Sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l'andamento medio del Prodotto Interno Lordo. All'età di 70 anni il requisito minimo di anzianità necessaria al pensionamento viene ridotto da 20 anni a soli 5 anni e decade il vincolo sull'importo rispetto all'Assegno Sociale
Pensioni di Anzianita'
Sono abolite le pensioni di anzianità (quelle di quota 96 e quelle con solo 40 anni di contribuzione) e sono sostituite dalla cosiddetta pensione anticipata. Per conseguire la pensione anticipata bisogna possedere dal 2014 contributi pari a 41 anni e 3 mesi per le donne, e 42 anni e 3 mesi per gli uomini. C'è tuttavia un pò di gradualità per i primi due anni della riforma: per il 2012 sono 2 mesi in meno, per il 2013 un solo mese in meno rispetto ai sopracitati limiti vigenti dal 2014.
Tuttavia c'è un sistema di penalizzazione per chi non ha compiuto i 62 anni. Se la decorrenza della pensione avviene per età inferiori al 62°, sulla quota di pensione corrispondente ai contributi accreditati sino al 2011 si applica una penalizzazione di 1% per ogni anno e frazione antecedente il 62° anno di età al momento del pensionamento e un ulteriore 1% per ogni anno e frazione antecedente il 60°. Il Dl 216/2011 ha tuttavia sterilizzato la penalizzazione per i lavoratori precoci stabilendo che questa non si applica per coloro che maturino i requisiti contributivi entro il 31 Dicembre 2017.
Deroghe
La Riforma ha disposto anche alcune deroghe:
- In via eccezionale i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno quota 96 ( 60 anni di età e 36 di contributi o 35 anni di contributi e 61 anni di età) entro il 31 Dicembre 2012 potranno ottenere la pensione anticipata all'età di 64 anni. Similmente le donne dipendenti del settore privato che potranno vantare 20 anni di contribuzione e 60 anni di età compiuti entro il 31/12/2012, possono ottenere la pensione di vecchiaia all'età di 64 anni
- viene inoltre mantenuta la possibilità di accedere alla pensione con 57 anni e 35 anni di contributi per le lavoratrici donne che optino sino al 31 Dicembre 2015 per il sistema contributivo pro rata
- per i lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti restano sostanzialmente valide le regole di favore di cui al Dlgs 67/2011
- per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 31.12.95 viene stabilito che potranno andare in pensione all'età di 63 anni se piu' favorevole rispetto alla disciplina generale
- 120 mila soggetti salvaguardati potranno invece continuare in via straordinaria a mantenere valide le previgenti regole di pensionamento.
Adeguamento all'aspettativa di vita
Viene inoltre stabilta la cadenza biennale dell'aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. 78/2010. Le cadenze di revisione sono nel 2013, 2016, 2019 e successivamente a frequenza biennale. Il primo incremento non può eccedere i tre mesi e quelli successivi saranno tali da maturare approssimativamente 3 anni 9 mesi di incremento alla soglia del 2050
Avvertenze
  • Il programma calcola il regime di accesso e delle decorrenze delle pensioni a partire dal 1° Gennaio 2012 in base alle innovazioni introdotte dal Decreto Salva Italia (Dl 201/2011 convertito con legge n. 214/2011), dal decreto milleproroghe (Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012), dalla circolare per i dipendenti privati Inps (Circ. n. 35/2012) e da quella per idipendenti pubblici (Circ. n. 37/2012), dalla disciplina relativa ai lavori usuranti (Dlgs 67/2011) aggiornata con le modifiche apportate dal Salva Italia.
  • Il programma non calcola invece il pensionamento per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2011 in base alle previgenti norme pensionistiche e non tiene al momento conto dei soggetti che sono salvaguardati (esodati, mobilitati, autorizzati ai volontari etc..) che potranno nei limiti di determinate risorse andare in pensione secondo le regole vigenti al 31.12.2011
  • Il programma consente di verificare l'uscita con o senza la prosecuzione dell'attività lavorativa e il regolare accredito dei contributi. Per calcolare la data di uscita per un lavoratore il cui accredito contributivo è fermo è sufficiente selezionare "si" nel campo "la contribuzione si arresta"
  • Il programma calcola anche il pensionamento flessibile di cui all'articolo 24, comma 11 del Dl 201/2011 per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995
  • Il programma evidenzia sempre la data effettiva di pensionamento più vicina. Se sono presenti penalizzazioni il programma riporta approssimativamente la decurtazione potenziale a cui si andrebbe incontro. E' possibile anche escludere la penalizzazione tramite l'apposito comando: in tal caso viene riportata la prima data utile di pensionamento che non comporta alcuna decurtazione. Se si accetta la penalizzazione il programma consente ulteriormente di escludere o meno anche il pensionamento tramite l'opzione donna ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 243/04. La predetta opzione comporta infatti una penalizzazione sull'importo per il passaggio al sistema totalmente contributivo.
  • Nel calcolo viene considerata l'opzione offerta alle lavoratrici (fino al 2015) di conseguire a 57-58 anni la pensione di anzianità nel sistema contributivo. Il sistema calcola solo - sulla base di quanto dichiarato dalla circolare Inps n. 35/2012 - le pensioni che decorrono entro il 31 Dicembre 2015.
  • contributi validi ai fini dell'esclusione della penalizzazione, come definiti nel milleproroghe, sono esclusivamente quelli da prestazione effettiva da lavoro compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. A questo scopo non valgono, ad esempio, i contributi da riscatto nè da altra contribuzione figurativa.
  • Il programma al momento considera invece tutti effettivi i contributi ai fini del pensionamento flessibile a 63 anni, del pensionamento di vecchiaia, del pensionamento tramite opzione donna e usuranti, anche se in realtà in questo caso andrebbero esclusi quelli figurativi per disoccupazione ordinaria e malattia.
  • Si ricorda che nei lavori usuranti e nel pensionamento nel regime sperimentale donna sono rimaste in vigore le finestre mobili pari a 12 o i 18 mesi  rispettivamente per dipendenti e autonomi.
  • Il programma tiene conto delle precisazioni nella Circolare n 35/2012 Inps che hanno adeguato alla speranza di vita anche il pensionamento in deroga a 64 anni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, Dl 201/2011 (che dunque si raggiungerà a 64 anni e 3 mesi fino al 31.12.2015 e a 64 anni e 7 mesi dal 2016).
  • Dal 2013 entrano in vigore le norme che innalzano automaticamente i requisiti di età in base all'allungamento dell'aspettativa di vita. I nuovi requisiti non sono noti del tutto e qui si sono adottati quelli relativi allo scenario demografico istat anno 2007 utilizzati per nella relazione tecnica alla Riforma Fornero.
  • Per i lavori usuranti, in cui è ancora in vigore ai sensi del Dlgs 67/2011 il pensionamento tramite le cd. "quote", il programma tiene conto della possibilità di maturare la quota anche tramite le frazioni di anno. Per determinare le frazioni di anno: a) l’età viene determinata in giorni partendo dal giorno successivo a quello della nascita fino al giorno della maturazione del requisito anagrafico. Il risultato viene quindi trasformato in anni dividendo il numero dei giorni per 365. Il dato viene poi arrotondato al terzo decimale; b) l’anzianità contributiva viene tasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 ed effettuando anche in questo caso l’arrotondamento al terzo decimale. A tal punto viene effettuata la somma verificando se, alla fine di ciascun mese, è stata raggiunta la quota necessaria per il pensionamento.
  • Per i lavoratori del settore scuola la finestra di uscita coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico, quindi il primo settembre dell'anno in cui maturano i requisiti.
  • Il calcolo viene effettuato sino al 31.12.2049, anno ultimo in cui è possibile avere dati relativi alla speranza di vita.
  • Per ulteriori chiarimenti o per segnalare anomalie, basta una mail a: labs@businessvox.it

Calcola quando andrai in Pensione

Il seguente strumento consente di determinare la data piu' vicina di pensionamento dal 1° Gennaio 2012.

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