martedì 12 marzo 2013

Pensione di anzianità mediante totalizzazione: necessari tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento previdenziale forense


La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 393 del 21 settembre 2012, si è recentemente pronunciata sui presupposti per poter accedere alla pensione di anzianità mediante totalizzazione, ritenendo che debbano sussistere tutti i requisiti richiesti dai singoli ordinamenti previdenziali e, dunque, anche da quello previdenziale forense, che prevede, per poter accedere alla pensione di anzianità, la cancellazione dagli albi.
Si rammenta, al riguardo, che il D.Lgs. n. 42/2006 ha introdotto la possibilità di utilizzare l’istituto della totalizzazione anche per la pensione di anzianità (stabilendo la necessità della sussistenza di una valida contribuzione per almeno quaranta anni e la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Si è dunque posto il problema se, ai fini dell’ammissione al trattamento pensionistico di anzianità mediante la totalizzazione, è necessaria la cancellazione da tutti gli albi forensi, come previsto per l’ordinaria pensione di anzianità.
Si è sostenuto, al riguardo, che l’art. 1 del D.Lgs. 42/2006 non prevede, per l’applicabilità dell’istituto dell’anzianità con totalizzazione, anche la previa cancellazione dall’albo e ciò in quanto tale normativa costituirebbe una disciplina speciale che introduce specifici requisiti per l’accesso alle prestazioni previdenziali quali ad esempio il compimento del 65° anno di età, indifferentemente per uomini e donne, il mancato richiamo alle finestre d’accesso di cui all’art. 59 della Legge 449/97, ecc.
Ciò premesso, va rilevato che l’art. 1 del D.Lgs. 42/2006, come modificato dalla L. 247/2007, nel prevedere la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione, testualmente recita che la detta facoltà può essere esercitata a condizione che: “a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia”.

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