martedì 11 dicembre 2012

Pensione di reversibilità e rinuncia all’eredità


Da:http://www.laleggepertutti.it/16135_pensione-di-reversibilita-e-rinuncia-alleredita



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Domanda: Si perde il diritto alla pensione di reversibilità se si rinuncia all’eredità?

Riposta: No. Quando vi sono i requisiti per la pensione di reversibilità non se ne perde il diritto se si rinuncia all’eredità.
Lo ha stabilito nel 1991 la Corte Costituzionale [1]: la pensione di reversibilità è una tutela previdenziale dove l’evento protetto è un fatto naturale (la morte) che – secondo la legge – crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
Il diritto alla pensione di reversibilità in capo ai superstiti – in presenza ovviamente dei requisiti legislativamente previsti – è dunque un diritto che spetta automaticamente per legge: con la conseguenza, pertanto, che la reversibilità della pensione spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità.
Per approfondimenti su questo tema: circolare INPS del 6.02.1991 n. 32.

Ecco alcune informazioni utili sulla pensione di reversibilità forniteci dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata
- ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.


Requisiti
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
1) almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
2) almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).


Indennità per morte
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità per morte, se:
1) il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta;
2) non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
3) nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.


Indennità una-tantum
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:
1) non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
2) non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
3) è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.


La domanda
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3) se il richiedente ovvero se uno degli aventi diritto (figli, fratelli e sorelle) può essere riconosciuto inabile.


Quando spetta
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


Quanto spetta
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
-  80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
-  100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.


[1] Corte Cost. sent. n. 268 del 28.07.1987.





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