venerdì 28 dicembre 2012

I TIPI DI REDDITO


Da:http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5675&iMenu=1&itemDir=6190&lItem=5790


Sono considerati redditi da lavoro dipendente:
  • le retribuzioni imponibili erogate a seguito di rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione del lavoro;
  • i redditi percepiti all’estero da contribuenti residenti in Italia che hanno prestato l’attività in via continuativa soggiornando all’estero per un periodo superiore a 183 giorni;
  • le pensioni di ogni genere (le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni erogate agli invalidi civili sono esenti dall’imposizione fiscale) e gli assegni ad esse equiparate.
  • i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI

Sono costituite dal compenso che il lavoratore percepisce e comprendono tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

La retribuzione diretta comprende:
  • il salario o stipendio base, la tredicesima o altre mensilità aggiuntive;
  • l’indennità di contingenza, di cassa, di rischio, di residenza e notturna;
  • gi scatti di anzianità;
  • i compensi per lavoro straordinario corrisposti nel periodo di paga e le gratifiche di bilancio;
  • l’indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici;
  • le somme e i valori, comunque percepiti; a seguito di transazioni in costanza del rapporto di lavoro.
N.B.: Gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia, generalmente, non fanno parte dell’imponibile fiscale.

La retribuzione sostitutiva è quella corrisposta al lavoratore indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa.

Sono tali le indennità di natura previdenziale a carico dell’Inps, anche se anticipate dal datore di lavoro, come:
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità;
  • l’indennità di disoccupazione;
  • le integrazioni salariali;
  • i compensi per festività non godute.
Sono, inoltre, soggette ad Irpef le somme corrisposte per le festività e le ferie non godute.

I compensi in natura costituiscono un parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi. Si distinguono in:
  • generali, se corrisposti solo a determinate categorie di lavoratori;
  • speciali (fringe benefits), se attribuiti solo ad alcuni lavoratori.
N.B.: I fringe benefitis possono essere di natura finanziaria (prestiti agevolati, partecipazione agli utili, ecc.) ovvero di natura personale (abitazione, autovettura, borse di studio, i corsi di specializzazione, iscrizione a circoli privati, ecc).

LE PENSIONI

Si intende un trattamento economico periodico e continuativo, erogato da Enti pubblici di previdenza sociale e da altri organismi, anche privati, di assistenza speciale.

I redditi da pensione o assegni equiparati sono tassati secondo le modalità dei redditi da lavoro dipendente.

Sono tassabili tutte le pensioni che presuppongono un rapporto assicurativo e pertanto costituiscono reddito tutte le pensioni:
  • nazionali, corrisposte dallo Stato o da Enti Previdenziali italiani a soggetti residenti in Italia o all’estero sulla base di contribuzione versata all’estero;
  • estere, corrisposte da Enti previdenziali, pubblici o privati, dello stato estero presso cui il soggetto ha prestato attività lavorativa.
N.B.: L’Irpef pagata sulle pensioni estere secondo il regime di tassazione del paese che le eroga può essere detratto dalle imposte dovute in Italia con la dichiarazione dei redditi.

I pensionati residenti all’estero possono, in alcuni casi e a determinate condizioni, ottenere la detassazione della pensione italiana per evitare la doppia imposizione fiscale.

Non sono tassabili e quindi esenti da Irpef tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria come:
  • le prestazioni erogate agli invalidi civili;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le pensioni di guerra;
  • le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportate durante il servizio militare di leva.
I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE

Sono percepiti in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato.

Su alcuni di essi spetta sia la deduzione base di € 3.000,00 sia l’ulteriore detrazione di € 4.500,00 sia le detrazioni di imposta.

Sono tali :
  • i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.
  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Su altri spetta solo la deduzione base di € 3.000,00.

Sono tali:
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • le indennità di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all' articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 41.



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(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)