lunedì 3 settembre 2012

Fondi speciali. Quali requisiti per accedere alla pensione?


Da :http://www.fiscal-focus.info/lavoro-previdenza/fondi-speciali-quali-requisiti-per-accedere-alla-pensione,3,9703

28 Agosto 2012

L’INPS chiarisce i requisiti necessari che il personale addetto ai pubblici servizi e il personale di volo devono possedere per ottenere l’assegno pensionistico

Premessa – A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime previdenziale e assistenziale, introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 201/2011), le diverse autorità competenti hanno dettagliatamente illustrato le innovazioni che ne derivano. Tuttavia l’INPS ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente il discorso sia per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sia per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea. In particolare, per i primi è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni più finestra mobile di cui alla L. n. 247/2007 (55 anni più 12 mesi di finestra mobile per le donne); mentre il personale di volo necessita di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni e almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo. Lo precisa l’INPS con il messaggio n. 13399 del 10 agosto 2012 fornendo alcune precisazioni in merito ai suddetti Fondi Speciali.

Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
– Come appena accennato, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Al riguardo, va sottolineata l’importanza del possesso o meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, in quanto determina una diversa decorrenza del trattamento pensionistico. Infatti, qualora venisse meno il titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe quella disciplinata dalla L. n. 247/2007. Nei casi in cui invece l’interessato venga sottoposto a visita e riconosciuto idoneo alla guida l’accesso al pensionamento avviene trascorsi dodici mesi dalla data del compimento dell’età di 60 anni, secondo quanto previsto dalla L. n. 122/ 2010. Ciò anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro se prima dei predetti 12 mesi. Quanto alle lavoratrici che rivestono la qualifica di personale viaggiante, è possibile accedere al pensionamento solo con la decorrenza di cui alla Legge n. 122/2010, potendo condurre il veicolo sino al compimento di 60 anni di età. Si precisa, inoltre, che nei casi di liquidazione delle pensione di vecchiaia del personale viaggiante, della pensione di invalidità specifica e della pensione anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell’Ago anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Personale di navigazione aerea 
- Con riferimento invece al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo. Un discorso a parte va fatto per coloro che hanno versato il loro primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Infatti, tali soggetti hanno la facoltà di aggiungere alla propria età anagrafica, in deroga a quanto previsto all'art. 1, c. 7, della L. n. 335/1995, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dalla medesima norma, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni. Ne consegue che l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012 è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6, della L. n. 335/1995. A tal proposito, è importante rammentare che nel regime generale si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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