giovedì 13 settembre 2012

Lavoratori salvaguardati


 Da:http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/politicheprevidenziali/nota_cgil_inca_salvaguardati_10_sett.pdf
− Messaggio Inps n. 13343 del  9 agosto 2012 -
>Nota congiunta Cgil Inca<
     Dipartimento Welfare e Nuovi diritti Cgil                    Area previdenza e assistenza Inca
1Care/i compagne/i,
come sapete continuiamo a batterci per una soluzione previdenziale rivolta a tutti
i lavoratori interessati, scelta che il Governo si rifiuta  di fare. Questa necessità ed
urgenza è stata  nuovamente ribadita di recente unitariamente da CGIL CISL e
UIL.  In  una  nota  le  organizzazioni  sindacali,  inoltre,  hanno  chiesto  che  anche
quelle  forze  politiche  che  hanno  riconosciuto  la  necessità  di  dare  soluzioni  a
questa  grande  emergenza  sociale  siano  conseguenti  agli  impegni  più  volte
assunti.
La presente nota riguarda il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 relativo
ai  primi 65.000 lavoratori salvaguardati.
Per quanto riguarda i 55.000 derogati dall’art. 22 del decreto legge n. 95/2012,
convertito nella legge 135/2012, faremo un primo commento, tenendo conto che
per  l'applicazione  di  questo  articolo  sarà  necessario  attendere  l'emanazione  del
decreto  interministeriale  appositamente  previsto.  Il  decreto  dovrebbe  essere
emanato entro il 14 ottobre.
Per facilitare il lavoro di chi opera allo sportello abbiamo predisposto delle slides
che riassumono in maniera semplice e sintetica le categorie dei beneficiari della
deroga e le condizioni per accedere alla deroga stessa, i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia e di anzianità previsti dalla normativa precedente il decreto
legge  201del  2011,il  monitoraggio  ed  i  criteri  di  selezione  dei  65000,  alcune
indicazioni operative.
Messaggio INPS  13343 del 9 agosto 2012
Speranza di vita
Il messaggio INPS 13343 del 9 agosto ha sostituito il messaggio INPS 13052 del
3 agosto che, come ricorderete o come avrete appreso dalla stampa, è apparso
sul sito INPS per poche ore e poi è stato oscurato anche a seguito delle proteste
fatte dalla CGIL, da Confindustria e, a quanto ci risulta, anche da altri soggetti.
Il messaggio 13052 è stato contestato dal momento che affermava, con grande
sicurezza  e  senza  alcuna  valida  argomentazione,  che  la  speranza  di  vita  si
applicava anche ai quarantisti e cioè a quei lavoratori che raggiungono il diritto
alla  pensione  di  anzianità  con  40  anni  di  contribuzione,  indipendentemente
dall'età  anagrafica.  La  CGIL  e  l'INCA   hanno  sempre  sostenuto,  invece,  che  la
speranza  non si applica  ai  quarantisti visto che la  previgente  normativa non  la
prevedeva.  Nei  confronti  dei  quarantisti  è  previsto,  invece,  il  posticipo  della
decorrenza della pensione di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e  di tre
mesi nel  2014.  La  CGIL ha sempre sostenuto  poi  che sarebbe necessario  non
applicare la speranza di vita a tutti i soggetti salvaguardati.
2Con  il  messaggio  13343  l'INPS  ha  concordato  con  il  Ministero  del  lavoro  la
seguente posizione: la speranza di vita non si applica (sia per i quotisti sia per i
quarantisti) solo ai lavoratori in mobilità ordinaria cessati dal lavoro entro il 31
dicembre 2011. Per i cessati dal 1 gennaio 2012 la speranza di vita si applica a
tutti.
E'  evidente  che  tale  interpretazione  è  sicuramente  un  passo  avanti  rispetto
all'originaria posizione assunta dall'INPS: anche se, a nostro avviso, sia l'INPS sia
il Ministero del lavoro potevano arrivare a soluzioni più favorevoli ai lavoratori. Si
poteva infatti dire, come noi sosteniamo da sempre, che la speranza di vita non si
applica  ai  quarantisti  di  tutte  le  categorie  dei  possibili  beneficiari  e  poi  trovare
analoghe soluzioni per i quotisti, senza fissare la data di cessazione dal lavoro al
31 dicembre 2011. Non si capisce infatti perché lavoratori con accordi sottoscritti
prima  del  4  dicembre  2011,   ma  cessati  dal  lavoro  nel  2012  debbano  subire
l'applicazione della speranza di vita!
In  data  13  agosto  2012  il  Ministero  del  lavoro  ha  finalmente  espresso  il  suo
parere in merito ad un quesito che gli era stato posto dall'INPS a maggio. Con
tale parere, che si allega, il Ministero del lavoro afferma che la speranza di vita
non si applica ai quarantisti.
In seguito a tale parere l'INPS ci ha comunicato che sta rivedendo le procedure e
che sta scrivendo un nuovo messaggio. Per poter esprimere qualsiasi giudizio in
merito è evidente che dovremo attendere la pubblicazione del nuovo messaggio.
Lavoratori in mobilità ordinaria.
Per  quanto  riguarda  i lavoratori  in  mobilità  ordinaria nel  messaggio  INPS, oltre
alla questione relativa alla speranza di vita di cui abbiamo già detto,  ci sono altre
cose importanti.
L'Inps, infatti, ha giustamente precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità
ordinaria devono essere considerati anche  quelli per i quali interventi legislativi
successivi  hanno  esteso  l'applicazione  della  legge  223  del  1991:si  tratta  dei
lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti  e fino a
200), da aziende per l'espletamento di attività logistica (con più di 200 dipendenti
o  che  occupino  da  50  a  200  dipendenti),  di  lavoratori  licenziati  da  agenzie  di
viaggio e turismo compresi gli operatori  turistici, con più di 50 dipendenti e da
imprese  di  vigilanza  (articolo  7,  comma  7,  legge  236/1993);  dei  lavoratori  del
trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito
nella  legge  291/2004,  così  come  integrato  e  modificato  dal  D.L.134/2008,
convertito con modificazioni nella legge 166/2008);dei lavoratori delle società di
gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).
L'INPS  ha  altresì  precisato  che  la  salvaguardia  non  opera  nei  confronti  dei
lavoratori beneficiari dell'indennità  di mobilità in deroga.
3Altra questione estremamente importante riguarda la verifica dei requisiti per il
diritto  a  pensione  (requisiti  che  debbono  essere  maturati  entro  il  periodo  di
fruizione della mobilità). Per quanto attiene la verifica dei requisiti l'INPS infatti
chiarisce  che  per  ogni  lavoratore  in  mobilità  ordinaria  la  verifica  del  diritto  a
pensione va fatta alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto
interministeriale. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi
di  lavoro  svolti  prima  del  24  luglio  ai  fini  del  prolungamento  del  periodo  di
fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione,
mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al
24  luglio   mentre  serviranno  comunque  a  prolungare  la  mobilità  non  verranno
però presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.
Mobilità lunga
Nell'allegato  4  al  messaggio  INPS  i  lavoratori  in  mobilità  lunga  non  appaiono
esclusi  né  dall'applicazione  della  speranza  di  vita,  né  dall'aumento  dell'età
pensionabile previsto per le lavoratrici dalla legge 148 del 2011.
Poiché   le  lavoratrici  ed  i  lavoratori  in  mobilità  lunga  vengono  di  fatto
accompagnati alla pensione, abbiamo chiesto all'INPS di chiarirci definitivamente
se nei confronti di questi lavoratori ci sarà un prolungamento della mobilità visto
che,  a  causa  dei  predetti  aumenti,  moltissime  lavoratrici  e  molti  lavoratori
potrebbero finire la mobilità lunga senza aver maturato il diritto a pensione.
La risposta dell'INPS è stata molto confusa, alla fine si sono limitati a dirci che
sono in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero del  Lavoro.
Lavoratori titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito
Con decreto del Ministero  del lavoro del 3 agosto 2012  è stato stabilito che gli
assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono  erogati  dal  Fondo  di
solidarietà   per  un  periodo  massimo  di  60  mesi  e  che  in  tale  periodo  devono
essere raggiunti i requisiti  sia per il diritto alla pensione, ivi compresi gli aumenti
dovuti alla speranza di vita, sia per la decorrenza della pensione stessa.
Nel  messaggio  l'INPS  chiarisce  che  solo  per  i  soggetti  già  titolari  di  assegno
straordinario alla data del 4 dicembre 2011 qualora l'aumento della speranza di
vita faccia maturare il diritto a pensione oltre il limite massimo dei 60 mesi verrà
prolungata,  a  carico  dei  Fondi  di  solidarietà,  l'erogazione  dell'assegno  fino  al
conseguimento della pensione.
Nulla dice il messaggio INPS in merito ai soggetti che hanno fatto accordi entro il
4  dicembre  2011,  che  dovrebbero  cessare  dal  lavoro  nel  2012  e  che  come
4precisato dal decreto  interministeriale del 1  giugno dovrebbero  restare a carico
dei  fondi  fino  al  compimento  del  62  esimo  anno  di  età,  anche  se  maturano  il
diritto a pensione prima di tale età. Per queste fattispecie l'INPS si limita a dire
che “ sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure volte ad assicurare
la  tutela  dei  lavoratori  che  compiono  62  anni  oltre  il  periodo  massimo  di
permanenza nel fondo”.  
Autorizzati ai versamenti volontari
Per quanto riguarda  gli autorizzati ai versamenti volontari l'INPS nel messaggio
precisa che per  la condizione di non aver più lavorato dopo l'autorizzazione ai VV
gli interessati dovranno presentare  una dichiarazione di responsabilità.
L'INPS precisa che i lavori socialmente utili, non comportando l'instaurazione di
un rapporto di lavoro, non comportano l'esclusione dalla salvaguardia.
Altra precisazione riguarda i contributi volontari ricongiunti: in tale fattispecie non
opera  più  la  salvaguardia  visto  che  i  contributi  volontari  ricongiunti  sono  da
considerarsi  a  tutti  gli   effetti  come  contribuzione  obbligatoria  versata
direttamente all'ente presso cui si è accentrata la posizione assicurativa.
La salvaguardia non opera per coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari
ad  integrazione  per  periodi  di  part-time  o  che  sono  autorizzati  ai  versamenti
volontari  per  periodi  di  sospensione  dal  lavoro  non  coperti  da  contribuzione
(aspettative  non  retribuite).  Tali  fattispecie  non  possono  essere  equiparate
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro.
Monitoraggio
Il  monitoraggio  sarà  fatto  per  i  lavoratori  in  mobilità  ordinaria  e  lunga,  per  i
lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, per gli
autorizzati ai versamenti volontari, per i cessati dal lavoro entro il 31 dicembre
2011 con accordi individuali o collettivi in base al criterio della data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Per  i  lavoratori  in  esonero  dal  servizio,  il  criterio  è  quello  della  data  di  inizio
dell'esonero dal servizio.
Per  i  lavoratori  in  congedo  straordinario  per  assistere  figli  con  disabilità,  in
assenza di specifiche previsioni normativa, l'INPS ha scelto come criterio quello di
individuare i soggetti più prossimi al perfezionamento del diritto a pensione.
5Riunione   Commissioni  CIV  Consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza)  con  la
Direzione generale INPS. (6 settembre 2012)
In  questa  riunione  abbiamo  fatto  l'elenco  dei  comportamenti   estremamente
eterogenei  e  difformi  delle  sedi  INPS  rispetto  alla  platea  dei  lavoratori
salvaguardati (appuntamenti dilazionati troppo a lungo nel tempo, appuntamenti
mancati,  appuntamenti  rinviati  all'ultimo  momento  senza  alcuna  valida
motivazione,  ecc,  appuntamenti  verificatisi  e  finiti  con  risposte  completamente
diverse  da  sede  a  sede  sulla  speranza  di  vita,  sul  diritto  a  pensione  ecc,
appuntamenti  con  persone  estremamente  gentili  e  qualificate   e  appuntamenti
con persone che si rifiutano di dare informazioni rinviando ai Patronati, lettere che
non  sono  arrivate  relativamente  all'anno  2009  sia  per  i  lavoratori  in  mobilità
ordinaria sia per i titolari di assegno straordinario, problemi sugli estratti  conto
dei  lavoratori  Telecom,  necessità  che  l'Istituto  rilasci  una  ricevuta  ad  ogni
lavoratore  che deve essere  inserito  nella  lista,  problemi di  procedure    e tante
altre cose ancora..)
Rispetto  a  tale  situazione  abbiamo  ovviamente  chiesto  all'Istituto  di  intervenire
immediatamente  per  garantire  un  servizio  qualificato,  efficiente   ed  omogeneo
sull'intero territorio nazionale. L'INPS ci ha comunque precisato quanto segue:
1) l'Istituto  ha  preso  atto  che  qualcosa  non  ha  funzionato  per  l'anno  2009,
quindi per l'anno 2009  verranno inviate altre lettere.
2) Identico  problema  è  successo  per  i  lavoratori  Telecom:  le  lettere  sono
arrivate  solo  ai  quotisti  e  non  ai  quarantisti,  anche  in  questo  caso
dovrebbero essere inviate altre lettere,
3) le posizioni assicurative dei lavoratori Telecom cui mancavano gli anni 2005
e 2006 (in tutto od in parte) sono state rimesse a posto,
4) l'INPS  ha  dichiarato  che  sta  per  varare  una  procedura  che  permetterà  ai
singoli lavoratori con il proprio PIN di poter andare a verificare se il proprio
nome  è  stato  inserito  nell'elenco  dei  potenziali  beneficiari.  Ovviamente  ci
auguriamo  che  questa  procedura  venga  messa  a  disposizione  anche  dei
Patronati.
Vi preghiamo, comunque, di  tenerci continuamente informati sui comportamenti
delle sedi territoriali dell'INPS.
Vi  alleghiamo  per  completezza  anche  il  messaggio  INPS  13719  del  22  agosto
2012  con  cui  l'INPS  ha  rilasciato  alle  proprie  strutture  territoriali  la  procedura
relativa al Monitoraggio 65000  con  tutte le istruzioni necessarie per l'inserimento
nella  lista  dei  potenziali  beneficiari.  E'  da  rilevare  che  dalle  segnalazioni  che  ci
sono pervenute  risulta che sono ancora molte le sedi dell'Istituto che affermano
di non aver ancora ricevuto la procedura.
6Articolo 22 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012
La  CGIL   ha  sempre  sostenuto  che  la  salvaguardia  deve  operare  per  tutte  le
lavoratrici e per tutti i lavoratori interessati senza vincoli numerici e senza vincoli
di risorse.
Che il Governo avesse torto sui numeri lo dimostra lo stesso articolo 22 del D.L.
95  visto  che  con   tale  articolo  la  salvaguardia  viene  estesa  ad  altri  55000
lavoratori.
Purtroppo  sono  ancora  tanti  i  lavoratori  che  rimangono  fuori  dalle  deroghe.  A
nostro  avviso,  infatti,  le  cifre  fornite  dall'INPS  e  smentite  dalla  Fornero  sono
invece molto vicine al vero. Inoltre ci sono lavoratrici e lavoratori che proprio non
sono stati inseriti nelle deroghe: si tratta dei lavoratori più fragili e più penalizzati,
i  lavoratori  licenziati  senza  accordi  individuali  o collettivi!  E'  necessario  che  tali
lavoratori rientrino nelle deroghe.
Il nostro giudizio come CGIL sull'articolo 22, lo abbiamo già dato. Si tratta di un
articolo che non solo non  risolve la questione per tutti i salvaguardati ma che
crea  ulteriori  problemi  e  disparità  di  trattamento  anche  tra  gli  stessi
salvaguardati.
In base all'articolo 22 risultano salvaguardati:
1) 40000  lavoratori  in  mobilità  (ordinaria  o  lunga)  sulla  base  di  accordi
stipulati “in sede governativa” entro il 31 dicembre 2011, anche se alla data
del 4 dicembre 2011 non risultavano collocati in mobilità. In caso di mobilità
ordinaria il diritto  a pensione deve  essere perfezionato entro il periodo di
fruizione  della  mobilità.  Per  questi  lavoratori,  in  deroga  alla  riforma  del
mercato del lavoro, continua ad applicarsi la disciplina della mobilità vigente
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alla durata della
mobilità stessa. Se la Fornero non si fosse impuntata su una interpretazione
restrittiva  della  norma  (lavoratori  collocati  in  mobilità  alla  data  del  4
dicembre  2011)  ma  avesse  accolto  la  nostra  giusta  tesi  interpretativa
(lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sottoscritti alla data del 4
dicembre  2011)  non  ci  sarebbe  stato  bisogno  di  fare  un'altra  norma  di
legge.  Il  fatto  poi  che  l'articolo  22  faccia  riferimento  solo  agli  accordi
stipulati  in  sede  governativa  (Ministero  del  lavoro,  dello  sviluppo,
Presidenza del Consiglio dei Ministri) appare estremamente lesivo dei diritti
dei  lavoratori,  visto  che vengono  esclusi  tutti  gli accordi stipulati  a livello
aziendale e territoriale.
2) 1600  lavoratori  non  ancora  titolari  di  assegno  straordinario  a  carico  dei
fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, ma per i quali il
diritto  all'accesso  ai  fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati alla  data  del 4
dicembre  2011,  ferma  restando  la  loro  permanenza  nei  fondi  fino  al
62esimo  anno  di  età.  Anche  per  questa  fattispecie  sappiamo  che  ci  sono
7lavoratori che potrebbero finire la permanenza nel fondo (60 mesi) prima
del compimento del 62 esimo anno di età.
3) 7400 soggetti autorizzati ai versamenti volontari  alla data del 4 dicembre
2011  che  maturano  i  requisiti  per  il  diritto  e  per  la  decorrenza  della
pensione tra il 24esimo ed il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011.
Badate  bene  che  la  norma  è  scritta  in  maniera  particolarmente  subdola,
visto che  si sarebbe potuto scrivere “che maturano i  previsti requisiti entro
il  6  dicembre  2014  (oppure  entro  il  trentaseiesimo  mese  dal  6  dicembre
2011).”  Così  come  è  stata  scritta  la  norma,  invece,  facendo  esplicito
riferimento per il perfezionamento dei requisiti solo all'anno successivo alla
fine  della  precedente  deroga  (i  requisiti  devono  essere  raggiunti  tra  il  6
dicembre 2013 e il 6 dicembre 2014) potrebbe essere una vera e propria
cattiveria,  escludendo  dall'applicazione  della  nuova  salvaguardia  proprio
coloro che magari per raggiunti limiti numerici non sono riusciti a rientrare
nella  deroga  prevista  dal  decreto  interministeriale  del  1  giugno.  Ci
auguriamo  che  questa  non  sia  stata  la  volontà  del  legislatore,  ma  con  la
Fornero a pensar male ci si indovina. Per questa fattispecie sono citate solo
queste condizioni, ma è evidente, essendo stato il decreto interministeriale
del 1 giugno citato nel primo comma dell'art. 22 che si applicheranno anche
le ulteriori condizioni previste dal decreto stesso (aver versato o accreditato
almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011, non aver più
prestato attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari),
4) 6000 lavoratori  che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 ter del c.p.c., o in ragione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni  comparativamente  più
rappresentative  a  livello  nazionale e che perfezionano  la decorrenza  della
pensione   nel  periodo  compreso  tra  il  24  esimo  ed  il  36esimo  mese
successivo  al  6  dicembre  2011”.    Anche  in  questo  caso  valgono  le
considerazioni che abbiamo fatto al punto precedente.
Per  l'attuazione  della  salvaguardia  è  prevista  l'adozione  di  un  decreto
interministeriale (Lavoro ed Economia) da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 135/2012 (15 agosto 2012).
Vi terremo continuamente informati sugli sviluppi della questione.
Fraterni saluti
Per la CGIL                                                                  Per l'INCA
                                                       
Rita Cavaterra                                                              Giuliano Ferranti
Sandro del Fattore                                                        Luigina De Santis

Roma 10 settembre 2012

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PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)