Da:http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/politicheprevidenziali/nota_cgil_inca_salvaguardati_10_sett.pdf
− Messaggio Inps n. 13343 del 9 agosto 2012 -
>Nota congiunta Cgil Inca<
Dipartimento Welfare e Nuovi diritti Cgil Area previdenza e assistenza Inca
1Care/i compagne/i,
come sapete continuiamo a batterci per una soluzione previdenziale rivolta a tutti
i lavoratori interessati, scelta che il Governo si rifiuta di fare. Questa necessità ed
urgenza è stata nuovamente ribadita di recente unitariamente da CGIL CISL e
UIL. In una nota le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno chiesto che anche
quelle forze politiche che hanno riconosciuto la necessità di dare soluzioni a
questa grande emergenza sociale siano conseguenti agli impegni più volte
assunti.
La presente nota riguarda il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 relativo
ai primi 65.000 lavoratori salvaguardati.
Per quanto riguarda i 55.000 derogati dall’art. 22 del decreto legge n. 95/2012,
convertito nella legge 135/2012, faremo un primo commento, tenendo conto che
per l'applicazione di questo articolo sarà necessario attendere l'emanazione del
decreto interministeriale appositamente previsto. Il decreto dovrebbe essere
emanato entro il 14 ottobre.
Per facilitare il lavoro di chi opera allo sportello abbiamo predisposto delle slides
che riassumono in maniera semplice e sintetica le categorie dei beneficiari della
deroga e le condizioni per accedere alla deroga stessa, i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia e di anzianità previsti dalla normativa precedente il decreto
legge 201del 2011,il monitoraggio ed i criteri di selezione dei 65000, alcune
indicazioni operative.
Messaggio INPS 13343 del 9 agosto 2012
Speranza di vita
Il messaggio INPS 13343 del 9 agosto ha sostituito il messaggio INPS 13052 del
3 agosto che, come ricorderete o come avrete appreso dalla stampa, è apparso
sul sito INPS per poche ore e poi è stato oscurato anche a seguito delle proteste
fatte dalla CGIL, da Confindustria e, a quanto ci risulta, anche da altri soggetti.
Il messaggio 13052 è stato contestato dal momento che affermava, con grande
sicurezza e senza alcuna valida argomentazione, che la speranza di vita si
applicava anche ai quarantisti e cioè a quei lavoratori che raggiungono il diritto
alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, indipendentemente
dall'età anagrafica. La CGIL e l'INCA hanno sempre sostenuto, invece, che la
speranza non si applica ai quarantisti visto che la previgente normativa non la
prevedeva. Nei confronti dei quarantisti è previsto, invece, il posticipo della
decorrenza della pensione di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre
mesi nel 2014. La CGIL ha sempre sostenuto poi che sarebbe necessario non
applicare la speranza di vita a tutti i soggetti salvaguardati.
2Con il messaggio 13343 l'INPS ha concordato con il Ministero del lavoro la
seguente posizione: la speranza di vita non si applica (sia per i quotisti sia per i
quarantisti) solo ai lavoratori in mobilità ordinaria cessati dal lavoro entro il 31
dicembre 2011. Per i cessati dal 1 gennaio 2012 la speranza di vita si applica a
tutti.
E' evidente che tale interpretazione è sicuramente un passo avanti rispetto
all'originaria posizione assunta dall'INPS: anche se, a nostro avviso, sia l'INPS sia
il Ministero del lavoro potevano arrivare a soluzioni più favorevoli ai lavoratori. Si
poteva infatti dire, come noi sosteniamo da sempre, che la speranza di vita non si
applica ai quarantisti di tutte le categorie dei possibili beneficiari e poi trovare
analoghe soluzioni per i quotisti, senza fissare la data di cessazione dal lavoro al
31 dicembre 2011. Non si capisce infatti perché lavoratori con accordi sottoscritti
prima del 4 dicembre 2011, ma cessati dal lavoro nel 2012 debbano subire
l'applicazione della speranza di vita!
In data 13 agosto 2012 il Ministero del lavoro ha finalmente espresso il suo
parere in merito ad un quesito che gli era stato posto dall'INPS a maggio. Con
tale parere, che si allega, il Ministero del lavoro afferma che la speranza di vita
non si applica ai quarantisti.
In seguito a tale parere l'INPS ci ha comunicato che sta rivedendo le procedure e
che sta scrivendo un nuovo messaggio. Per poter esprimere qualsiasi giudizio in
merito è evidente che dovremo attendere la pubblicazione del nuovo messaggio.
Lavoratori in mobilità ordinaria.
Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria nel messaggio INPS, oltre
alla questione relativa alla speranza di vita di cui abbiamo già detto, ci sono altre
cose importanti.
L'Inps, infatti, ha giustamente precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità
ordinaria devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi
successivi hanno esteso l'applicazione della legge 223 del 1991:si tratta dei
lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti e fino a
200), da aziende per l'espletamento di attività logistica (con più di 200 dipendenti
o che occupino da 50 a 200 dipendenti), di lavoratori licenziati da agenzie di
viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da
imprese di vigilanza (articolo 7, comma 7, legge 236/1993); dei lavoratori del
trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito
nella legge 291/2004, così come integrato e modificato dal D.L.134/2008,
convertito con modificazioni nella legge 166/2008);dei lavoratori delle società di
gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).
L'INPS ha altresì precisato che la salvaguardia non opera nei confronti dei
lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità in deroga.
3Altra questione estremamente importante riguarda la verifica dei requisiti per il
diritto a pensione (requisiti che debbono essere maturati entro il periodo di
fruizione della mobilità). Per quanto attiene la verifica dei requisiti l'INPS infatti
chiarisce che per ogni lavoratore in mobilità ordinaria la verifica del diritto a
pensione va fatta alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto
interministeriale. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi
di lavoro svolti prima del 24 luglio ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione,
mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al
24 luglio mentre serviranno comunque a prolungare la mobilità non verranno
però presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.
Mobilità lunga
Nell'allegato 4 al messaggio INPS i lavoratori in mobilità lunga non appaiono
esclusi né dall'applicazione della speranza di vita, né dall'aumento dell'età
pensionabile previsto per le lavoratrici dalla legge 148 del 2011.
Poiché le lavoratrici ed i lavoratori in mobilità lunga vengono di fatto
accompagnati alla pensione, abbiamo chiesto all'INPS di chiarirci definitivamente
se nei confronti di questi lavoratori ci sarà un prolungamento della mobilità visto
che, a causa dei predetti aumenti, moltissime lavoratrici e molti lavoratori
potrebbero finire la mobilità lunga senza aver maturato il diritto a pensione.
La risposta dell'INPS è stata molto confusa, alla fine si sono limitati a dirci che
sono in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero del Lavoro.
Lavoratori titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito
Con decreto del Ministero del lavoro del 3 agosto 2012 è stato stabilito che gli
assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo di
solidarietà per un periodo massimo di 60 mesi e che in tale periodo devono
essere raggiunti i requisiti sia per il diritto alla pensione, ivi compresi gli aumenti
dovuti alla speranza di vita, sia per la decorrenza della pensione stessa.
Nel messaggio l'INPS chiarisce che solo per i soggetti già titolari di assegno
straordinario alla data del 4 dicembre 2011 qualora l'aumento della speranza di
vita faccia maturare il diritto a pensione oltre il limite massimo dei 60 mesi verrà
prolungata, a carico dei Fondi di solidarietà, l'erogazione dell'assegno fino al
conseguimento della pensione.
Nulla dice il messaggio INPS in merito ai soggetti che hanno fatto accordi entro il
4 dicembre 2011, che dovrebbero cessare dal lavoro nel 2012 e che come
4precisato dal decreto interministeriale del 1 giugno dovrebbero restare a carico
dei fondi fino al compimento del 62 esimo anno di età, anche se maturano il
diritto a pensione prima di tale età. Per queste fattispecie l'INPS si limita a dire
che “ sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure volte ad assicurare
la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di
permanenza nel fondo”.
Autorizzati ai versamenti volontari
Per quanto riguarda gli autorizzati ai versamenti volontari l'INPS nel messaggio
precisa che per la condizione di non aver più lavorato dopo l'autorizzazione ai VV
gli interessati dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità.
L'INPS precisa che i lavori socialmente utili, non comportando l'instaurazione di
un rapporto di lavoro, non comportano l'esclusione dalla salvaguardia.
Altra precisazione riguarda i contributi volontari ricongiunti: in tale fattispecie non
opera più la salvaguardia visto che i contributi volontari ricongiunti sono da
considerarsi a tutti gli effetti come contribuzione obbligatoria versata
direttamente all'ente presso cui si è accentrata la posizione assicurativa.
La salvaguardia non opera per coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari
ad integrazione per periodi di part-time o che sono autorizzati ai versamenti
volontari per periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione
(aspettative non retribuite). Tali fattispecie non possono essere equiparate
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro.
Monitoraggio
Il monitoraggio sarà fatto per i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, per i
lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, per gli
autorizzati ai versamenti volontari, per i cessati dal lavoro entro il 31 dicembre
2011 con accordi individuali o collettivi in base al criterio della data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori in esonero dal servizio, il criterio è quello della data di inizio
dell'esonero dal servizio.
Per i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità, in
assenza di specifiche previsioni normativa, l'INPS ha scelto come criterio quello di
individuare i soggetti più prossimi al perfezionamento del diritto a pensione.
5Riunione Commissioni CIV Consiglio di indirizzo e vigilanza) con la
Direzione generale INPS. (6 settembre 2012)
In questa riunione abbiamo fatto l'elenco dei comportamenti estremamente
eterogenei e difformi delle sedi INPS rispetto alla platea dei lavoratori
salvaguardati (appuntamenti dilazionati troppo a lungo nel tempo, appuntamenti
mancati, appuntamenti rinviati all'ultimo momento senza alcuna valida
motivazione, ecc, appuntamenti verificatisi e finiti con risposte completamente
diverse da sede a sede sulla speranza di vita, sul diritto a pensione ecc,
appuntamenti con persone estremamente gentili e qualificate e appuntamenti
con persone che si rifiutano di dare informazioni rinviando ai Patronati, lettere che
non sono arrivate relativamente all'anno 2009 sia per i lavoratori in mobilità
ordinaria sia per i titolari di assegno straordinario, problemi sugli estratti conto
dei lavoratori Telecom, necessità che l'Istituto rilasci una ricevuta ad ogni
lavoratore che deve essere inserito nella lista, problemi di procedure e tante
altre cose ancora..)
Rispetto a tale situazione abbiamo ovviamente chiesto all'Istituto di intervenire
immediatamente per garantire un servizio qualificato, efficiente ed omogeneo
sull'intero territorio nazionale. L'INPS ci ha comunque precisato quanto segue:
1) l'Istituto ha preso atto che qualcosa non ha funzionato per l'anno 2009,
quindi per l'anno 2009 verranno inviate altre lettere.
2) Identico problema è successo per i lavoratori Telecom: le lettere sono
arrivate solo ai quotisti e non ai quarantisti, anche in questo caso
dovrebbero essere inviate altre lettere,
3) le posizioni assicurative dei lavoratori Telecom cui mancavano gli anni 2005
e 2006 (in tutto od in parte) sono state rimesse a posto,
4) l'INPS ha dichiarato che sta per varare una procedura che permetterà ai
singoli lavoratori con il proprio PIN di poter andare a verificare se il proprio
nome è stato inserito nell'elenco dei potenziali beneficiari. Ovviamente ci
auguriamo che questa procedura venga messa a disposizione anche dei
Patronati.
Vi preghiamo, comunque, di tenerci continuamente informati sui comportamenti
delle sedi territoriali dell'INPS.
Vi alleghiamo per completezza anche il messaggio INPS 13719 del 22 agosto
2012 con cui l'INPS ha rilasciato alle proprie strutture territoriali la procedura
relativa al Monitoraggio 65000 con tutte le istruzioni necessarie per l'inserimento
nella lista dei potenziali beneficiari. E' da rilevare che dalle segnalazioni che ci
sono pervenute risulta che sono ancora molte le sedi dell'Istituto che affermano
di non aver ancora ricevuto la procedura.
6Articolo 22 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012
La CGIL ha sempre sostenuto che la salvaguardia deve operare per tutte le
lavoratrici e per tutti i lavoratori interessati senza vincoli numerici e senza vincoli
di risorse.
Che il Governo avesse torto sui numeri lo dimostra lo stesso articolo 22 del D.L.
95 visto che con tale articolo la salvaguardia viene estesa ad altri 55000
lavoratori.
Purtroppo sono ancora tanti i lavoratori che rimangono fuori dalle deroghe. A
nostro avviso, infatti, le cifre fornite dall'INPS e smentite dalla Fornero sono
invece molto vicine al vero. Inoltre ci sono lavoratrici e lavoratori che proprio non
sono stati inseriti nelle deroghe: si tratta dei lavoratori più fragili e più penalizzati,
i lavoratori licenziati senza accordi individuali o collettivi! E' necessario che tali
lavoratori rientrino nelle deroghe.
Il nostro giudizio come CGIL sull'articolo 22, lo abbiamo già dato. Si tratta di un
articolo che non solo non risolve la questione per tutti i salvaguardati ma che
crea ulteriori problemi e disparità di trattamento anche tra gli stessi
salvaguardati.
In base all'articolo 22 risultano salvaguardati:
1) 40000 lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) sulla base di accordi
stipulati “in sede governativa” entro il 31 dicembre 2011, anche se alla data
del 4 dicembre 2011 non risultavano collocati in mobilità. In caso di mobilità
ordinaria il diritto a pensione deve essere perfezionato entro il periodo di
fruizione della mobilità. Per questi lavoratori, in deroga alla riforma del
mercato del lavoro, continua ad applicarsi la disciplina della mobilità vigente
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alla durata della
mobilità stessa. Se la Fornero non si fosse impuntata su una interpretazione
restrittiva della norma (lavoratori collocati in mobilità alla data del 4
dicembre 2011) ma avesse accolto la nostra giusta tesi interpretativa
(lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sottoscritti alla data del 4
dicembre 2011) non ci sarebbe stato bisogno di fare un'altra norma di
legge. Il fatto poi che l'articolo 22 faccia riferimento solo agli accordi
stipulati in sede governativa (Ministero del lavoro, dello sviluppo,
Presidenza del Consiglio dei Ministri) appare estremamente lesivo dei diritti
dei lavoratori, visto che vengono esclusi tutti gli accordi stipulati a livello
aziendale e territoriale.
2) 1600 lavoratori non ancora titolari di assegno straordinario a carico dei
fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, ma per i quali il
diritto all'accesso ai fondi era previsto da accordi stipulati alla data del 4
dicembre 2011, ferma restando la loro permanenza nei fondi fino al
62esimo anno di età. Anche per questa fattispecie sappiamo che ci sono
7lavoratori che potrebbero finire la permanenza nel fondo (60 mesi) prima
del compimento del 62 esimo anno di età.
3) 7400 soggetti autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre
2011 che maturano i requisiti per il diritto e per la decorrenza della
pensione tra il 24esimo ed il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011.
Badate bene che la norma è scritta in maniera particolarmente subdola,
visto che si sarebbe potuto scrivere “che maturano i previsti requisiti entro
il 6 dicembre 2014 (oppure entro il trentaseiesimo mese dal 6 dicembre
2011).” Così come è stata scritta la norma, invece, facendo esplicito
riferimento per il perfezionamento dei requisiti solo all'anno successivo alla
fine della precedente deroga (i requisiti devono essere raggiunti tra il 6
dicembre 2013 e il 6 dicembre 2014) potrebbe essere una vera e propria
cattiveria, escludendo dall'applicazione della nuova salvaguardia proprio
coloro che magari per raggiunti limiti numerici non sono riusciti a rientrare
nella deroga prevista dal decreto interministeriale del 1 giugno. Ci
auguriamo che questa non sia stata la volontà del legislatore, ma con la
Fornero a pensar male ci si indovina. Per questa fattispecie sono citate solo
queste condizioni, ma è evidente, essendo stato il decreto interministeriale
del 1 giugno citato nel primo comma dell'art. 22 che si applicheranno anche
le ulteriori condizioni previste dal decreto stesso (aver versato o accreditato
almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011, non aver più
prestato attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari),
4) 6000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 ter del c.p.c., o in ragione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e che perfezionano la decorrenza della
pensione nel periodo compreso tra il 24 esimo ed il 36esimo mese
successivo al 6 dicembre 2011”. Anche in questo caso valgono le
considerazioni che abbiamo fatto al punto precedente.
Per l'attuazione della salvaguardia è prevista l'adozione di un decreto
interministeriale (Lavoro ed Economia) da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 135/2012 (15 agosto 2012).
Vi terremo continuamente informati sugli sviluppi della questione.
Fraterni saluti
Per la CGIL Per l'INCA
Rita Cavaterra Giuliano Ferranti
Sandro del Fattore Luigina De Santis
Roma 10 settembre 2012
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