mercoledì 5 settembre 2012

Pensione di vecchiaia: quali requisiti sono previsti per lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria?


di Livio Lodi

Domanda


Con il nuovo d.l della riforma del lavoro sugli ammortizzatori sociali cosa cambia per chi è stato licenziato il 31 gennaio 2012 per chiusura fabbrica, messo subito in mobilita in deroga il 9 febbraio 2012 fino al 31 dicembre 2012 avendo 60 anni di età, con 39 anni di contributi? Quando andrei in pensione?

Risposta

di Livio LodiOccorre innanzitutto precisare che la c. d. "Riforma del lavoro" è stata effettuata con legge (e precisamente con la n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata con il titolo di "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita") e non ha riguardato in alcun modo la materia pensionistica, che resta regolamentata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla successiva legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216.
Alcune modifiche alla suddetta normativa sono state apportate anche dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che concerne tuttavia il solo comparto del pubblico impiego, non di interesse per il nostro lettore.
Comunque sia, sulla base delle informazioni contenute nel quesito, è prevista la possibilità di usufruire delle disposizioni speciali contenute nell'24, c. 15-bis del sopra citato decreto legge n. 201/2011, laddove si legge che "In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni."
Nel quesito, peraltro, non è specificato il sesso del lavoratore: tuttavia, anche qualora fosse di sesso maschile, i requisiti previsti dalla tabella B più sopra citata (97 di quota e 60 anni di età) sono, nel caso di specie, soddisfatti: detto per inciso, per "quota" si intende la sommatoria dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica.
Nell'ipotesi che si tratti di lavoratrice, l'accesso alla pensione anticipata, è consentito, alternativamente, oltre che al conseguimento dei requisiti di cui alla lettera b), anche al raggiungimento di 63 anni e 9 mesi, circostanza che, nel caso in esame, si verificherebbe nel corso dell'anno 2015 (v. la circolare dell'INPS n. 35 del 14 marzo 2012, punti 1, lettera a), e 6, lettera b).
Al requisito di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per completezza di informazione va anche rammentato che "Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi." (circolare dell'INPS n. 35 del 14 marzo 2012, punto 2. 1).
Merita infine segnalazione l'ulteriore possibilità di accedere al pensionamento anticipato (condizioni economiche permettendo) mediante versamenti volontari al conseguimento di 42 ed alcuni mesi, per gli uomini, e 41 anni ed un mese, per le donne. La locuzione "alcuni mesi" dipende dal fatto che per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita i mesi variano, per entrambi i sessi, da 5 nel 2012, a 6 per il triennio 2014-2016.
 

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