martedì 11 settembre 2012

Prepensionamento statali 2012: i docenti non piu' riutilizzabili andranno in pensione con le vecchie regole


Da:http://www.businessvox.it/lavoro/previdenza/item/19838-prepensionamento-statali-2012-i-docenti-non-piu-riutilizzabili-andranno-in-pensione-con-le-vecchie-regole.html

Introdotta una nuova deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a favore del personale docente non piu' riutilizzabile. Accederanno alle vecchie regole coloro che maturano i requisiti, secondo la previgente disciplina, entro il 31 agosto 2012.


Nuovo intervento sulla normativa sulle pensioni dopo poco piu' di sei mesi dall'entrata in vigore della legge 201/2011. L'articolo 14, comma 20-bis, del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio convertito con la legge numero 135/2012 inserisce una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011, a favore del personale docente non riutilizzabile in altro modo secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legge. I docenti da "rottamare" potranno dunque essere collocati a risposo in deroga alle norme attualmente vigenti che, com'è noto, consentono il pensionamento di vecchiaia al raggiungimento di 66 anni di età anagrafica o il pensionamento anticipato a 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva (42 anni e 5 mesi per gli uomini).

Più specificamente, si prevede la possibilità, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme per diverse categorie di lavoratori, di collocare in quiescenza tale personale dal 1° settembre 2013 applicando le disposizioni previgenti al D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”), nel caso in cui lo stesso personale maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012.

L'individuazione dei docenti esubero -L'articolo 17 del Dl 95/2012 identifica il personale  da collocare a riposo quei docenti a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risultino in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio, e che non possano - per la durata dell'anno scolastico - trovare collocazione nella medesima provincia, sulla base delle seguenti misure:

1. posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o nella specifica classe di concorso;

2. posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il docente possiede il previsto titolo di specializzazione o ha (semplicemente) frequentato un apposito corso di formazione.

3. frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, prioritariamente assegnate dai dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso.

Maturazione del requisito pensionistico -Oltre al trovarsi nella situazione di esubero, possono beneficiare delle previgenti regole di pensionamento gli insegnanti che maturino entro il 31.8.2012 i requisiti per la pensione secondo la vecchia disciplina. In pratica si tratta della vecchia pensione di anzianità (cioè la vecchia quota 96: 60 anni e 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 anni). I docenti saranno collocati a riposo a partire dal 1° Settembre 2013.

I nuovi requisiti di pensionamento introdotti dal 1° Gennaio 2012 -L’articolo 24 del DL 201/2011 ha disposto una significativa riforma della disciplina previdenziale, in particolare sopprimendo il regime delle decorrenze (cd. finestre) annuali per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il pensionamento di vecchiaia ed il pensionamento anticipato (comma 5) ed attuando una revisione complessiva del sistema pensionistico (commi 6 e 7), in particolare accelerando il processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private da 1° gennaio 2018; nonché incrementando di un anno, dal 2018, il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale e ad altre provvidenze specifiche (comma 8). Allo stesso tempo, la norma ha introdotto un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia tale da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 (comma 9).

Oltre a ciò, è stata razionalizzata la possibilità di accesso al pensionamento anticipato attraverso l’introduzione della pensione anticipata per i soggetti che accedano al trattamento pensionistico con età inferiori ai requisiti richiesti in precedenza esclusivamente con una specifica anzianità contributiva, prevedendo altresì la possibilità – per i soggetti con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo - di accedere al pensionamento con un’età inferiore ai 62 anni ma con una riduzione dell’1% di tale quota, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni (comma 10). Più specificamente, per tali soggetti è prevista una riduzione percentuale della quota di pensione nel caso in cui questi ultimi accedano al pensionamento anticipato con un’età inferiore ai 63 anni (comma 11).

 Andrea De Stefano

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