mercoledì 12 settembre 2012

Pensione supplementare



È una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione versata all’Inps non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.


A CHI SPETTA

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l'Inps e già titolari di un’altra pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, INPDAP, Fondi Pensioni integrativi e sostitutivi, ecc.).
Spetta anche ai:
  • titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione, dall’INADEL ai dipendenti degli enti locali, dall’ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni;
  • ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi se il richiedente è titolare di pensione a carico dell’ENPALS riconosciuta in base alle norme che regolano i rapporti tra Inps e ENPALS.


A CHI NON SPETTA

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’Assicurazione Generale Obbligatoria:
  • i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • i titolari di pensione a carico dell’ENPALS poiché le norme che regolano i rapporti tra l’Inps e l’ENPALS prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Enti;
  • i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
  • i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.


REQUISITI

Per ottenere la pensione è necessario:
  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali Inps, ecc.);
  • avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.

PRESTAZIONI

Per la pensione supplementare di vecchiaia occorre inoltre:
  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
  • avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Per la pensione supplementare di invalidità occorre, inoltre:
  • essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
La pensione supplementare ai superstiti di lavoratore non titolare di pensione spetta quando:
  • non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
  • hanno conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La pensione supplementare ai superstiti di lavoratore titolare di pensione supplementare indiretta spetta quando:
  • hanno conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO. Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con requisiti normali) a carico dell’AGO se:
  • in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
  • risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

LA DOMANDA

Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.
È opportuno segnalare sulla domanda gli estremi della pensione di cui si è già titolari.


QUANDO SPETTA

La pensione supplementare decorre:
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda di pensione supplementare di vecchiaia sia stata presentata entro il 31 dicembre 2007;
  • tenendo conto delle finestre di accesso, nel caso di pensione supplementare di vecchiaia presentata in data successiva al 1° gennaio 2008. Ai predetti trattamenti non sono applicabili le disposizioni sulla "salvaguardia" del diritto a pensione;
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
  • dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
  • retributivo, se la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996;
  • misto(una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
  • contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995.
La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.
Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.


PARTICOLARITÀ

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.

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(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)