venerdì 3 agosto 2012

Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.


Le disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dall’articolo 24, commi14 e 15, riguardano sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia che di anzianità.

A) D.lgs. n. 503 del 1992 vigente al 5/12/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia sistema retributivo o misto.
Com’è noto dal 1° gennaio 2001, trascorso il regime transitorio, il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto è pari a 20 anni di contribuzione (d.lgs. n- 503 del 1992).
Ciò posto, sino al 5 dicembre 2011 sono in vigore le deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previste dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 illustrate al punto 2.1 della circolare n. 65 del 1995, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto.
Le deroghe in parola riguardano:
- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne);
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 31/12/1992;
- lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni (anche se in paese estero convenzionato circ. 261/93) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare);
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

1) PENSIONE DI VECCHIAIA
La legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 non ha modificato ne i requisiti anagrafici che di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto ma ha soltanto introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. finestre di accesso a tale trattamento pensionistico (v. PARTE SECONDA, punto 2.1, circolare n. 60 del 2008).

Le disposizioni da ultimo citate hanno altresì modificato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l’età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini per coloro che accedono alla pensione con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni.(v. PARTE PRIMA, punto 2, circolare n. 60 del 2008); anche alla pensione liquidata nel sistema contributivo si applica la disciplina della finestra di accesso.

2) PENSIONE DI ANZIANITA’

La legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, disponendo che la nuova disciplina introdotta in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai soggetti che hanno maturato entro il 31/12/2007 i requisiti vigenti alla predetta data, ha previsto ulteriori salvaguardie, per esplicita previsione normativa, limitate alle sole pensioni di anzianità per le seguenti categorie di lavoratori:
- assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa (circ. 60 del 2008);
- soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007
- n. 5.000 lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- n. 50.00 lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.”.
Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale (circolare n. 31 del 2008).

2.1.) Pensione di anzianità: articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n.243.

Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni. (v. in proposito circolare n. 60 , prima parte – Diritto a pensione).

C) Art. 22-ter della Legge n. 102/2009

L’art. 22-ter della legge in oggetto ha previsto per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia che per gli anni 2010 e 2011 è fissato in 61 anni di età in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1992.

D) Legge n. 122 del 2010

Com’è noto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti per il diritto ai predetti trattamenti pensionistici (circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011).

In tale contesto si ritiene opportuno rammentare che:
- le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;
- la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Si ricorda che con circolare n. 53 del 2011 è stato precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità .

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.
- Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze introdotta dalla legge n. 122 del 2010

Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l’articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell’art. 12 del d.l. n. 78/2010 delle parole: “comma 2” con le seguenti “commi 1e 2”.
In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell’articolo 12, comma 5 lett.a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (v. in proposito circolare n. 53 del 2011).
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Ai sensi dell’art. 12, comma 5 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai lavoratori non rientranti nel novero dei 10.000 di cui al predetto comma 5 del medesimo articolo, “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, (…) può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”.


E) Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

1. Pensione di vecchiaia (sistema retributivo, misto e contributivo)

L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici:
dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria;
dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria;
lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011 determineranno l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici di che trattasi potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Giova ricordare che i suddetti incrementi dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia devono essere sommati agli eventuali incrementi derivanti dall’adeguamento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico alla variazione della speranza di vita .

1.1 Categorie di lavoratrici per le quali non trova applicazione la nuova disciplina in tema innalzamento del requisito anagrafico.

Le disposizioni relative all’innalzamento dell’età anagrafica, ad eccezione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi speranza di vita previsto per la generalità dei lavoratori previsto per l’anno 2013, richiesta per l’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano alle seguenti categorie di assicurate:
lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
lavoratrici iscritte al soppresso fondo autoferrotranvieri che rivestano la qualifica di “personale viaggiante” (art. 5 D.Lgs. 503 del 1992; circ. 201 del 1994;
lavoratrici non vedenti (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 503 del 1992, v. allegato 2; circ. n. 65 del 1995);
lavoratrici riconosciute invalide in misura non inferiore all’80% (D.L. n. 503 art. 1 comma 8, v. allegato 2; circ. 65 del 1995 e 82 del 1994).
Le suddette categorie di lavoratrici conseguono, comunque, il diritto a pensione sulla base della disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (v. in proposito circolare n. 35 del 2011).

2. - Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica perfezionano il diritto alla pensione
Al comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 122, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, secondo quanto disposto dal comma 22 ter dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011, è stato aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, omissis”.

Conseguentemente, i lavoratori che maturano i prescritti requisiti di 40 anni di anzianità contributiva, a decorrere dall’anno 2012, per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e/o misto, pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica, potranno accedere a detti trattamenti con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).

Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.

Nell’ambito delle disposizioni in esame rientrano anche i lavoratori che conseguono il trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, indipendentemente dall’età anagrafica, per effetto delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 122 (v. allegato 3), che ha sostituito l’articolo 5, comma 3, del d.lgs 3 febbraio 2006, n. 42, disponendo che ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi come individuati dall’articolo art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122 del 2010 (v. punto 1.5, circolare n. 126 del 2010).

Anche al requisito contributivo del presente paragrafo si applicano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita per l’anno 2013 che è stato determinato in 3 mesi con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

F) DISCIPLINA ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI E/O CONTRIBUTIVI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA (Decreto 6 dicembre 2011 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza, GU n. 289 del 13-12-2011 )

Da ultimo si ribadisce che anche nei confronti dei soggetti c.d. salvaguardati trova applicazione le disposizioni dell’articolo 24, comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011 come integrato e modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, che ha statuito che resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 24 della legge n.214 in materia di adeguamento degli incrementi alla speranza di vita.

Al riguardo relativamente ai soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici con il c.d. sistema delle quote, l’adeguamento incremento speranza di vita di 3 mesi disposto per l’anno 2013 con il decreto 6 dicembre 2011 , ha stabilito che “…..i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”, pertanto per accedere al trattamento pensionistico con requisiti maturati a decorrere dall’anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 se lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 se lavoratori autonomi.




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