Le
disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dall’articolo
24, commi14 e 15, riguardano sia i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia che di anzianità.
A)
D.lgs. n. 503 del 1992 vigente al 5/12/2011
per
l’accesso alla pensione di vecchiaia sistema retributivo o misto.
Com’è
noto dal 1° gennaio 2001, trascorso il regime transitorio, il
requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia
nel sistema retributivo o misto è pari a 20 anni di contribuzione
(d.lgs. n- 503 del 1992).
Ciò
posto, sino al 5 dicembre 2011 sono in vigore le deroghe
all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
previste dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992
illustrate al punto 2.1 della circolare n. 65 del 1995, per il
diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto.
Le
deroghe in parola riguardano:
- lavoratori
che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- lavoratori
che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile (60 anni
per gli uomini e 55 per le donne);
- lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del
31/12/1992;
- lavoratori
dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati
per almeno 10 anni (anche se in paese estero convenzionato circ.
261/93) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno
solare);
- lavoratori
che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che,
pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993
e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non
raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
B) Legge
n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall’articolo 1, commi
1 e 2, della legge n. 247 del 2007
1) PENSIONE
DI VECCHIAIA
La
legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 non ha modificato ne i
requisiti anagrafici che di contribuzione per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto ma ha soltanto
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. finestre di
accesso a tale trattamento pensionistico (v. PARTE SECONDA, punto
2.1, circolare n. 60 del 2008).
Le
disposizioni da ultimo citate hanno altresì modificato i requisiti
anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo elevando l’età minima di 57 anni (valida
indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per
le donne e a 65 anni di età per gli uomini per coloro che accedono
alla pensione con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5
anni.(v. PARTE PRIMA, punto 2, circolare n. 60 del 2008); anche alla
pensione liquidata nel sistema contributivo si applica la disciplina
della finestra di accesso.
2) PENSIONE
DI ANZIANITA’
La
legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007,
disponendo che la nuova disciplina introdotta in materia di requisiti
e di accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai soggetti
che hanno maturato entro il 31/12/2007 i requisiti vigenti alla
predetta data, ha previsto ulteriori salvaguardie, per esplicita
previsione normativa, limitate alle sole pensioni di anzianità per
le seguenti categorie di lavoratori:
- assicurati
che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del
diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla
pensione nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente
prima dell’entrata in vigore della legge stessa (circ. 60 del
2008);
- soggetti
autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007
- n.
5.000 lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo
2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- n.
50.00 lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di
cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli
accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
28.”.
Inoltre,
nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si
applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per
effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende
ubicate sull’intero territorio nazionale (circolare n. 31 del
2008).
2.1.)
Pensione di anzianità: articolo 1, comma 6, lettera a), della legge
23 agosto 2004, n.243.
Secondo
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), il
diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si
consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni per i
lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si
consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non
inferiore a trentacinque anni. (v. in proposito circolare n. 60 ,
prima parte – Diritto a pensione).
C)
Art. 22-ter della Legge n. 102/2009
L’art.
22-ter della legge in oggetto ha previsto per le lavoratrici iscritte
alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria
l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di
vecchiaia che per gli anni 2010 e 2011 è fissato in 61 anni di età
in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni per i
soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1992.
D) Legge
n. 122 del 2010
Com’è
noto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove
disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare la
decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità
rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n.
247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti per il
diritto ai predetti trattamenti pensionistici (circolari n. 126 del
2010 e n. 53 del 2011).
In
tale contesto si ritiene opportuno rammentare che:
- le
nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono
i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a
partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai
lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31
dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le
“finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n.
243/2004 e n. 247/2007;
- la
legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età
anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e
n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti
la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in
materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Si
ricorda che con circolare n. 53 del 2011 è stato precisato che la
nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata
dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che
accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime
sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del
2004.
Relativamente
ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20
luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti
contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno
beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per
l’accesso alla pensione di anzianità .
Si
rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso
alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti
volontari.
Resta
fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale
qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica
richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della
previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla
pensione di anzianità.
- Categorie
che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze
introdotta dalla legge n. 122 del 2010
Secondo
quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto
continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a)
lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età
anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa
presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del
30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le
clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data
iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del
medesimo;
b)
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento
del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo
quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010
continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000
lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c)
ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore
del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Relativamente
ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che
l’articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la
sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell’art. 12 del d.l. n.
78/2010 delle parole: “comma 2” con le seguenti “commi 1e 2”.
In
relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari
dell’articolo 12, comma 5 lett.a) anche i lavoratori collocati in
mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (v. in proposito circolare
n. 53 del 2011).
Riguardo
ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il
presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve
essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del
decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della
percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio
2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del
prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere
maturati i requisiti per il pensionamento.
Ai
sensi dell’art. 12, comma 5 bis del Decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, ai lavoratori non rientranti nel novero dei 10.000 di cui al
predetto comma 5 del medesimo articolo, “il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e finanze, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, (…) può
disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a
quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento
dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo
necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e
in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo
intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di
quanto stabilito dal presente articolo”.
E)
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
1. Pensione
di vecchiaia (sistema retributivo, misto e contributivo)
L’articolo
18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato
dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011, ha
previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il
requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di
vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici:
• dipendenti
e autonome che conseguono il trattamento pensionistico
nell’assicurazione generale obbligatoria;
• dipendenti
che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria;
• lavoratrici
che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Le
modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della
legge n. 148 del 2011 determineranno l’aumento progressivo del
requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e,
pertanto, da tale data le lavoratrici di che trattasi potranno
accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età
anagrafica di 60 anni e 1 mese in presenza dei prescritti requisiti
contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.
A
decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è
incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di
ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Giova
ricordare che i suddetti incrementi dell’età anagrafica prevista
per la pensione di vecchiaia devono essere sommati agli eventuali
incrementi derivanti dall’adeguamento del requisito anagrafico per
l’accesso al trattamento pensionistico alla variazione della
speranza di vita .
1.1
Categorie di lavoratrici per le quali non trova applicazione la nuova
disciplina in tema innalzamento del requisito anagrafico.
Le
disposizioni relative all’innalzamento dell’età anagrafica, ad
eccezione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi
speranza di vita previsto per la generalità dei lavoratori previsto
per l’anno 2013, richiesta per l’accesso alle prestazioni sopra
indicate non si applicano alle seguenti categorie di assicurate:
• lavoratrici
che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di
anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia
previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni;
• lavoratrici
iscritte al soppresso fondo autoferrotranvieri che rivestano la
qualifica di “personale viaggiante” (art. 5 D.Lgs. 503 del 1992;
circ. 201 del 1994;
• lavoratrici
non vedenti (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 503 del 1992, v. allegato 2;
circ. n. 65 del 1995);
• lavoratrici
riconosciute invalide in misura non inferiore all’80% (D.L. n. 503
art. 1 comma 8, v. allegato 2; circ. 65 del 1995 e 82 del 1994).
Le
suddette categorie di lavoratrici conseguono, comunque, il diritto a
pensione sulla base della disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico (v. in proposito circolare n. 35 del
2011).
2.
- Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che, in
presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a
40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica perfezionano il
diritto alla pensione
Al
comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 122, di conversione del
d.l. n. 78 del 2010, secondo quanto disposto dal comma 22 ter
dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011, è stato aggiunto il
seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore
di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto
a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che
maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, omissis”.
Conseguentemente,
i lavoratori che maturano i prescritti requisiti di 40 anni di
anzianità contributiva, a decorrere dall’anno 2012, per il diritto
alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e/o misto,
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, indipendentemente
dall’età anagrafica, potranno accedere a detti trattamenti con un
posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile”
(circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).
Il
posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che
maturano i requisiti dall’anno 2014.
Nell’ambito
delle disposizioni in esame rientrano anche i lavoratori che
conseguono il trattamento pensionistico in regime di totalizzazione,
indipendentemente dall’età anagrafica, per effetto delle
disposizioni del comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 122 (v.
allegato 3), che ha sostituito l’articolo 5, comma 3, del d.lgs 3
febbraio 2006, n. 42, disponendo che ai trattamenti pensionistici in
regime di totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste
per i lavoratori autonomi come individuati dall’articolo art. 12,
comma 1, lett. b) della legge n. 122 del 2010 (v. punto 1.5,
circolare n. 126 del 2010).
Anche
al requisito contributivo del presente paragrafo si applicano le
disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza
di vita per l’anno 2013 che è stato determinato in 3 mesi con
D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
F)
DISCIPLINA
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI E/O CONTRIBUTIVI AGLI INCREMENTI
DELLA SPERANZA DI VITA (Decreto 6 dicembre 2011 in materia di
adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza, GU n. 289 del 13-12-2011 )
Da
ultimo si ribadisce che anche nei confronti dei soggetti c.d.
salvaguardati trova applicazione le disposizioni dell’articolo 24,
comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011 come integrato e
modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, che ha
statuito che resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti interessati
alla concessione del beneficio di cui al comma 14, che maturano i
requisiti dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 24 della legge n.214
in materia di adeguamento degli incrementi alla speranza di vita.
Al
riguardo relativamente ai soggetti che accedono ai trattamenti
pensionistici con il c.d. sistema delle quote, l’adeguamento
incremento speranza di vita di 3 mesi disposto per l’anno 2013 con
il decreto 6 dicembre 2011 , ha stabilito che “…..i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”, pertanto per
accedere al trattamento pensionistico con requisiti maturati a
decorrere dall’anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 se
lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 se lavoratori autonomi.
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