Dalsito:http://www.uil.it/uilpiemonte/servizi/ITAL/2012/Lettera_ITAL_n._1_del_2_gennaio_2012.pdf/
Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2011, n. 214 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici” che contiene importanti provvedimenti in materia previdenziale.
A seguire, vengono illustrati i principali contenuti della manovra, distinguendo, nella prima parte, le novità
relative alle pensioni di vecchiaia e di anzianità e nella seconda parte le ulteriori misure di carattere previdenziale
introdotte dalla manovra Monti.Iscr. Trib. Roma n° 301/2011
Precisiamo che le tabelle successivamente riportate non riguardano le situazioni di salvaguardia/deroga per le
quali continua a trovare applicazione la previgente normativa sia in materia di diritto sia ai fini della disciplina
delle decorrenze (cosiddette finestre) e che di seguito elenchiamo.
1. Salvaguardia del diritto
Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011
La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i lavoratori che possono far valere
entro la data del 31.12.2011 i requisiti di età e/o contribuzione previsti per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia/anzianità.
Ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia - che consente l’accesso alla pensione secondo la vecchia
disciplina sia per il diritto, sia per le finestre - occorre avere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il
31.12.2011 dei requisiti di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente
normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia stabilita - proprio per effetto
delle finestre - in data successiva al 31.12.2011. Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore in
possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia delle varie
forme pensionistiche a pensione, può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa
certificazione. Al lavoratore è riconosciuta quindi la possibilità di esercitare il diritto pensionistico acquisito anche
in un momento successivo al 31.12.2011. E’ peraltro bene sottolineare che, sul piano giuridico la certificazione
del diritto a pensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di questa norma di
salvaguardia, la certificazione del diritto a pensione rilasciata al lavoratore assolve esclusivamente una funzione
di informazione “dichiarativa” e non ha pertanto carattere costitutivo del diritto.
2. Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti dei età e/o contribuzione previsti dalla
previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012
Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime speciale donne” con il
calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e 57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via
sperimentale fino al 2015)
Nel limite massimo numerico di soggetti interessati sulla base delle risorse annualmente stanziate e con
riferimento ad una graduatoria stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio
del periodo di esonero:
a. lavoratori in mobilità ordinaria (accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011) se i requisiti vengono
raggiunti nel periodo di godimento dell’indennità;
b. lavoratori in mobilità lunga (accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011);
c. lavoratori titolari di assegno straordinario fondi di solidarietà alla data del 4 dicembre 2011;
d. lavoratori per i quali sia stato previsto l’accesso ai fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi
stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 (con vincolo di trattenimento in carico presso i fondi fino al
compimento dei 59 anni di età);
e. lavoratori pubblici che hanno in corso al 4 dicembre 2011 l’esonero dal servizio;
f. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011.
3. Lavoratori usuranti
Un discorso a parte merita la situazione dei “lavoratori impegnati in attività usuranti” di cui al Dlgs 67/2011 che
maturano i requisiti dal 1.1.2012. Per questi lavoratori il decreto ha previsto, in ragione della loro peculiarità,
una specifica disciplina pensionistica per l’accesso alla pensione prima del compimento dell’età pensionabile
prevista per la pensione di vecchiaia.
I lavoratori ai quali verrà riconosciuto il beneficio di cui al Dlgs 67/2011 mantengono a fianco del canale di accesso
alla pensione anticipata previsto per la generalità dei lavoratori così come riformulato (42 anni e 1 mese per gli
uomini; 41 anni e 1 mese per le donne) il canale alternativo delle cosiddette Quote. Occorre però evidenziare che
dal 1.1.2012 ai fini del raggiungimento della Quota bisognerà prendere a riferimento la Tabella “Quote” prevista
- fino al 31.12.2011 - per la generalità dei lavoratori senza la riduzione fino a tre anni così come aveva previsto Il
Dlgs 67 oggi modificato dal Decreto “Salva Italia”. L’innalzamento dei requisiti disposto per i lavoratori usuranti
diventa ancora più pesante per la categorie dei lavoratori notturni con numero di notti annue inferiore a 78. Il
requisito viene infatti ulteriormente innalzato: 1 anno/2 anni rispettivamente per i lavoratori notturni con notti
da 72 a 77 e da 64 a 71 (vedi tabelle in appendice).
4. Particolare disposizione per attenuare l’elevazione dei requisiti nei confronti dei soggetti che
avrebbero maturato i vecchi requisiti nel 2012.
Una particolare disposizione di legge è stata inserita in sede di conversione del decreto legge al fine di
salvaguardare la posizione di coloro che avrebbero subito più pesantemente degli altri l’allontanamento dei
nuovi requisiti previsti dal 2012 per il diritto alla pensione.
Le lavoratici dipendenti del settore privato che nel corso dell’anno 2012 maturano almeno 20 anni di contribuzione
congiuntamente ad un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno accedere alla pensione di vecchiaia al
compimento del 64° anno di età ove tale età risulti più favorevole rispetto a quella prevista in via generale.
I lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31.12.2012 raggiungono la Quota prevista dalle disposizioni
previgenti (Quota 96 con almeno 35 anni di contributi e fermo restando un’età minima di 60 anni) possono
conseguire la pensione di anzianità al compimento di un’età non inferiore a 64.
NOTA BENE
Le norme di salvaguardia/deroga non operano ai fini del calcolo della pensione. Tutti i lavoratori (compresi
quelli sopraelencati) che matureranno anzianità contributive successive al 31.12.2011 si vedranno calcolate le
medesime anzianità con il metodo di calcolo contributivo - proquota -.
Tabella dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni
* La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.
Per alcune situazioni salvaguardate (lavoratori autonomi) la nuova disciplina consente di accedere alla pensione prima di quanto stabilito dalla precedente normativa
per effetto dell’abrogazione delle finestre.
Per i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1.1.1996 (sistema contributivo puro) occorre che l’importo minimo di pensione sia almeno pari a 1.5 volte l’assegno sociale. Da 70 anni di età si prescinde dal predetto importo pensionistico ed è sufficiente un minimo di 5 anni di contributi effettivi.
** Si è ritenuto utile inserire in tabella anche una colonna riferita all’Assegno Sociale che pur non essendo una prestazione pensionistica previdenziale, bensì assistenziale,
subisce anch’esso l’elevazione dell’età in base all’aspettativa di vita.
Nota Bene:
- Le lavoratrici dipendenti del settore privato che raggiungono, entro il 31.12.2012, un’età anagrafica di almeno 60 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva
pari ad almeno 20 anni, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un’età pari ad almeno 64 anni ove tale età risulti più favorevole rispetto a quella prevista in via
generale.
- Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.
- La progressione dell’innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l’accertamento biennale dell’incremento dell’aspettativa di vita.
Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)
La nuova “Pensione Anticipata” (ex pens. anzianità) dal 2012 *
Requisiti di contribuzione
* Unica modalità di accesso alla pensione prima del compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia (dal 2012 viene meno il “ sistema delle quote”
salvo l’eccezione sotto riportata). La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia
disciplina entro il 31.12.2011.
Nota Bene:
- Per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano raggiunto, entro il 31.12.2012, “quota 96” (con almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni
di età), possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età. Per alcune situazioni salvaguardate (lavoratrici autonome) la nuova disciplina
consente di accedere alla pensione prima di quanto stabilito dalla precedente normativa per effetto dell’abrogazione delle finestre, fermo restando l’applicazione delle
eventuali penalizzazioni.
- Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.
- Se l’accesso al pensionamento è precedente al compimento del 62° anno di età è prevista una penalizzazione pari al 1% per ogni anno mancante al 62°;tale percentuale
annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
- La progressione dell’innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l’accertamento biennale dell’incremento dell’aspettativa di vita.
Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011).
Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.
La progressione dell’innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l’accertamento biennale
dell’incremento dell’aspettativa di vita. Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti
nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)
ULTErIOrI mISUrE DI CArATTErE ASSISTENZIALE E PrEVIDENZIALE
CONTENUTE NEL DECrETO “SALVA ITALIA”
INTRODUZIONE DELL’ISEE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI E BENEFICI ASSISTENZIALI (art. 5)
Entro il 31 maggio 2012 verranno definiti nuovi criteri di calcolo e nuove modalità di applicazione dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il nuovo indicatore verrà calcolato tenendo in considerazione
il patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare, la percezione di redditi anche
se esenti da imposizioni fiscali (e cioè tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi,
alcune borse di studio, l’assegno sociale) e i pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo
e di persone disabili a carico. Il nuovo indicatore verrà applicato per le agevolazioni fiscali (carichi di famiglia,
spese di assistenza, etc), agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti, etc) e le provvidenze di natura
assistenziale (pensione e indennità per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali, etc). Pertanto a partire da
gennaio 2013 tali agevolazioni e provvidenze non potranno più essere riconosciute alle persone in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata.
ABOLIZIONE EQUO INDENNIZZO E CAUSA DI SERVIZIO (art.6)
L’articolo 6 dispone l’abrogazione degli istituti relativi all’accertamento:
• della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
• dell’equo indennizzo;
• del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio;
• della pensione privilegiata.
La norma ha tuttavia contemplato alcune deroghe prevedendo che le citate abrogazioni non operino nei confronti
del personale appartenente al comparto sicurezza – difesa e soccorso pubblico (es.: Vigili del Fuoco, Polizia di
Stato, ecc.).
La norma non si applica, comunque, alle ipotesi sotto riportate:
• procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;
• procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della
domanda (ricordiamo che per quanto concerne i termini di presentazione della domanda di pensione
privilegiata l’istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego,
elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica (per gli
iscritti alle ex quattro Casse pensione). Per gli iscritti alla CPTS i termini sono fissati dall’art. 169 del DPR.
n. 1092/73 che prevede il termine dei cinque anni dalla cessazione dal servizio solo se l’interessato non
ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio. Per quanto concerne la causa di servizio
la relativa istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso
o da quella da cui si è avuta conoscenza dell’infermità - lesione o aggravamento). Per quanto riguarda
l’equo indennizzo facciamo presente che qualora non sia stato richiesto contestualmente alla domanda di
riconoscimento della causa di servizio, l’istanza stessa deve essere presentata entro sei mesi dalla data di
notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
• Procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore della legge.
BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (art. 24, comma 25)
Viene previsto, per il biennio 2012-2013, il blocco della rivalutazione delle pensioni con la sola esclusione dei
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro al
mese) che continueranno ad essere perequate nella misura del 100% rispetto all’inflazione.
Le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo non avranno invece alcuna
rivalutazione. Viene peraltro garantita una salvaguardia nel caso in cui venga superata di poco la suddetta soglia:
per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante secondo l’attuale disciplina, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato.
A tale riguardo è opportuno precisare che, per determinare il superamento o meno della soglia pari a tre volte il
trattamento minimo si deve tener conto di tutti i trattamenti pensionistici di cui si è titolari.
Questa regola per come previsto si applicherà per gli anni 2012/ 2013, quindi presumibilmente dall’anno
successivo dovrebbe tornare ad applicarsi l’adeguamento dei trattamenti pensionistici prevista dalla previgente
disciplina.
AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI AUTONOMI (art. 24, comma 22)
Viene previsto un graduale aumento delle aliquote contributive e di computo degli artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall’anno 2012 e di 0,45
punti percentuali per ogni anno successivo fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018 (secondo la previgente
normativa le aliquote erano pari al 20% e 21% rispettivamente per gli artigiani e i commercianti a fronte del
33% dei dipendenti). Viene previsto un incremento dell’aliquota contributiva e di computo anche per i lavoratori
autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che sale, a partire dal 2012, rispettivamente al 21,6%
(19,4% per minori di anni 21) e al 21,6 % per arrivare, mediante incrementi annui dello 0,4% (0,8% per i minori
di anni 21), al 24% nel 2018.
A regime nel 2018 si avrà, dunque, un totale allineamento fra l’aliquota contributiva e quella di computo e con la
parificazione del trattamento dei diversi soggetti iscritti alle tre gestioni pensionistiche interessate.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ FONDI SPECIALI (art. 24, comma 21)
Al fine di determinare, in modo equo, il concorso al riequilibrio del Fondo Volo nonché delle altre gestioni
previdenziali confluite negli anni passati presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps, viene introdotto
un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo Volo nonché dell’ex Fondo trasporti,
dell’ex Fondo Elettrici, dell’ex Fondo Telefonici e dell’ex Fondo INPDAI dei dirigenti d’azienda. L’ammontare del
contributo, che sarà in vigore dal 2012 al 2017, è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione attuata con l’entrata in vigore della riforma Dini (legge 335/95) e alla quota di pensione calcolata
in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime generale.
Per i pensionati il contributo sarà dello 0,3% da 5 fino a 15 anni di iscrizione al fondo, dello 0,6% da oltre 15
fino a 25 anni e dell’1% oltre i 25 anni. Per i lavoratori, invece, l’importo del contributo sarà pari allo 0,5% per
qualunque periodo di iscrizione.
Non saranno assoggettate al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo
INPS nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell’applicazione del predetto
contributo l’importo del trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo,
non potrà comunque essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps.
INCORPORAZIONE DELL’INPDAP E DELL’ ENPALS IN INPS (art. 21)
Nel quadro degli interventi volti alla riduzione di spesa e al contenimento dei costi degli apparati amministrativi, in
considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico, attraverso l’applicazione
del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel
settore previdenziale e assistenziale, viene disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell’Ente
previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione (INPDAP) e di quello dei lavoratori dello spettacolo
(ENPALS), con attribuzione delle funzioni e trasferimento delle relative risorse strumentali, umane e finanziarie
all’INPS. Da tale operazione dovranno derivare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi
all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100
milioni di euro a decorrere dal 2014.
CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI (art. 24, comma 24)
Le novità in materia previdenziale non trovano applicazione per le Casse previdenziali privatizzate dei liberi
professionisti (ingegneri, avvocati, giornalisti, ecc.). I singoli Istituti, nell’esercizio della propria autonomia
gestionale, dovranno però predisporre, entro il 30 giugno 2012, tutte le misure volte ad assicurare l’equilibrio tra
entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale
di cinquanta anni.
Solo nel caso in cui non siano adottati, entro la predetta data, tutti i provvedimenti tali da assicurare il pareggio di bilancio,
scatteranno in automatico delle sanzioni che consistono nell’applicazione del sistema contributivo con riferimento
alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 (il c.d. pro quota) nonché nell’applicazione di un
contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.
ESTENSIONE DELLE TUTELE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (art. 24, comma 26)
A favore dei lavoratori libero professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps in quanto
privi di una specifica cassa previdenziale, che non siano titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria, viene estesa la tutela relativa alla malattia (indennità giornaliera di malattia) e alla maternità
(congedo parentale) già prevista per le altre tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art. 24, comma 19)
Si amplia la possibilità di avvalersi della totalizzazione per cumulare periodi contributivi sparsi in diverse forme/
gestioni pensionistiche al fine del perfezionamento del diritto ad un’unica pensione.
Viene, infatti, eliminato il vincolo che impediva l’utilizzo di questi contributi per ottenere la pensione di vecchiaia e
di anzianità in regime di totalizzazione quando i periodi contributivi presenti in una singola gestione pensionistica
risultavano inferiori a tre anni.
A seguito di questa modifica, sarà pertanto possibile raggiungere il requisito contributivo per l’accesso alla
pensione di vecchiaia e di anzianità totalizzando tutti gli spezzoni di contribuzione accumulati dal lavoratore
presso le diverse forme pensionistiche in cui è risultato iscritto nell’arco dell’intera vita lavorativa senza più alcun
limite minimo temporale (possibilità, peraltro, già in precedenza prevista per le pensione indiretta ai superstiti e
alla pensione di inabilità in totalizzazione).
LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI (art. 12)
Nell’ambito delle misure adottate per favorire l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale, al
fine di rendere più efficace l’opera di tracciabilità dei pagamenti, anche attraverso la limitazione dell’uso del
denaro contante, viene fissata a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa e l’importo massimo
degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale
e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante, stabilendo che oltre tale limite gli
emolumenti medesimi debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante (es. strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, carte di pagamento prepagate, carte elettroniche istituzionali). Al fine
di incentivare l’accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stato previsto che lo stesso sia
offerto senza spese per le fasce socialmente svantaggiate di clientela le quali beneficeranno anche dell’esenzione
l’esenzione dall’imposta di bollo.
L’Inps e l’Inpdap hanno già provveduto ad inviare una lettera a tutti i titolari di pensioni di importo complessivo
superiore a 1.000 euro che ricevono ancora la prestazione in contanti, invitandoli a indicare nuove modalità di
riscossione entro febbraio 2012. L’adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro il 6
marzo 2012. L’Istituto previdenziale, quindi, non potrà più effettuare pagamenti in contanti di importo superiore
a mille euro a partire dal 7 marzo 2012.
CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE “PENSIONI D’OrO” (art. 24, comma 31 bis)
Il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati introdotto dal precedente governo con il Dl
98/2011, convertito in legge 111/2011, viene incrementato fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200 mila
euro lori annui. Per effetto di tale disposizione il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo
seguente: 5% sulla parte eccedente i 90 mila euro fino a 150 mila euro; 10% sugli importi eccedenti i 150 mila
fino 200 mila euro; 15% per gli importi oltre i 200 mila euro. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti
pensionistici aggiuntivi o integrativi del trattamento pensionistico obbligatorio. Ai fini dell’applicazione della
predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l‘anno considerato.
Si ricorda che questa misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2014, salvo successiva, diversa, disposizione.
ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI (art. 24, comma 18)
In un’ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per i regimi pensionistici e per le
gestioni pensionistiche che in generale applicano requisiti diversi da quelli vigenti nell’Assicurazione generale
obbligatoria (es. particolari figure all’interno dell’Enpals; forze armate e di polizia; vigili del fuoco ecc.), “sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”, tenendo comunque
conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi
ordinamenti. Viene inoltre specificato che tali disposizioni valgono anche per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale
dei Ferrovieri istituito presso Inps.
Si tratta però di un capitolo ancora da definire, in quanto dovranno essere emanati i relativi decreti e regolamenti
di attuazione che, come sopra detto, dovranno prevedere le necessarie gradualità e le indispensabili eccezioni in
ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai diversi regimi e gestioni pensionistiche.
ATTIVITA’ USURANTI
TABELLE PER LA VERIFICA DELLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI PER
IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE
HANNO DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PER AVER PRESTATO
ATTIVITA’ DI LAVORO DIPENDENTE PARTICOLARMENTE FATICOSE E
PESANTI AI SENSI DEL DLGS n. 67 DEL 2011
Aggiornamento riguardante i lavoratori che maturano i requisiti a partire
dal 1° gennaio 2012 in base alle nuove disposizioni di cui al DL n. 201/2011
convertito, con modificazioni, in Legge 23 dicembre 2011, n. 214
(G.U. n. 300 del 27.12.2011)
Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione anticipata con il sistema delle
“Quote” nel FPLD dell’Inps e nelle atre forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti
TAB. 1 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al 31.12.2012)
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene:
per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può
essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
TAB. 1bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene:
per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può
essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione anticipata con il sistema delle
“Quote” nelle Gestioni Speciali dei Lav. Autonomi (situazioni miste nelle quali il requisito minimo di
contribuzione si perfeziona con il concorso della contribuzione versata nelle GG.SS - Art; Comm; CdCm -)
TAB. 2 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al 31.12.2012)
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene:
per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può
essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
TAB. 2bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013)
* Lavoro notturno per un numero di notti da 72 a 77 per anno
** Lavoro notturno per un numero di notti da 64 a 71 per anno
Nota bene:
per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette finestre;
fermo restando l’età anagrafica minima indicata e l’anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può
essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.
Legge 23 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 )
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono
abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle
spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della
domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali,
con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione
di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga
conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi
familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva
dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero,
al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere
una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal
1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli
enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate
all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del
presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di
tale riassegnazione.
Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole
derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita
lavorativa;
c)adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previ
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
PRINCIPI
PRO
QUOTA
CONTRIBUTIVO
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla
normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e
alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
NORMA DI
SALVAGUARDIA
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire
all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa
è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
INCENTIVAZIONE
PROSEGUIMENTO
ATTIVITA’ LAVORATIVA
E RIFLESSI LAVORISTICI
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.
ABOLIZIONE
FINESTRE
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive
della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65
anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66
anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria,
nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA:
ETA’ ANAGRAFICA
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva
minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5
volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo
se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19,” sono soppresse.
PENSIONE DIVECCHIAIA
“NEL CONTRIBUTIVO”MINIMO
DI CONTRIBUZIONE
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
ASSEGNO
SOCIALE
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata,
sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo
12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso
alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente
se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le
donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla
quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è
applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero di mesi.
“PENSIONE ANTICIPATA”
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre
anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo
soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo
anno.
PENSIONE “ANTICIPATA”
NEL CONTRIBUTIVO
(primo contributo successivo al 1995)
16
REQUISITO MINIMO DI
67 ANNI DI ETA’ DAL 2021Iscr. Trib. Roma n° 301/2011
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi
stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età
e di anzianità contributiva”;
c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
ADEGUAMENTI ETA’ ANAGRAFICA
IN BASE ALLA SPERANZA DI VITA
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter
dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano
i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori
per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti
fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al
compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti
per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui
all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6
agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora
il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate
le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal
servizio.
SALVAGUARDATI, REGIME SPECIALE DONNE E DEROGATI
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite
delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,
1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno
2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro
o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi
del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito
del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano
i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma
5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
LIMITE DI SPESA E LIMITE NUMERICO DEROGATI
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012
i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di
un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60
anni.
NORMA SPECIALE PER
ATTENUARE ATTESA
PENSIONAMENTO
LAVORATORI DIPENDENTI
SETTORE PRIVATO
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, quanto previsto all’articolo 12, comma
12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione
è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 7 adeguato agli incrementi della
speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con
riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare
di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1 della legge
agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a
tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n.
335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del
presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura
di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale
della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni
e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell’articolo 12, del decreto legge 31 maggio
2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,
gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicità biennale.
ESTENSIONE DEI COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE FINO AI 70 ANNI
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa
ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un’età anagrafica ridotta
di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti
previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività
per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le
predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”
– al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”
LAVORATORI IMPEGNATI
IN ATTIVITA’ USURANTI
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17
del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai
rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
MISURE ARMONIZZAZIONE
REGIMI E GESTIONI
PENSIONISTICHE PARTICOLARI
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse.
TOTALIZZAZIONE
19Iscr. Trib. Roma n° 301/2011
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012,
tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni,
restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico
degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura
del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata
in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n.
335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione
generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore
a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico
medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
CONTRIBUTO SOLIDARIETA’
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS
sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni
anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
ALIQUOTA CTR
AUTONOMI
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia
gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui
ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere
negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative
gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
CASSE LIBERO
PROFESSIONALI
20
RIDUZIONE ASSETTI
ORGANIZZATIVI
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore
a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ESTENSIONE
TUTELA NELLA
GESTIONE
SEPARATA
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi
a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo
è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concento con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive
del predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili
ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo
contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di
vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio
dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione
parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore
delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di
vigilanza operanti nel settore della previdenza.
PEREQUAZIONE
AUTOMATICA
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno
2013.
29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in
particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso
le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
21
CHIUSO IN REDAZIONE IL 5 GENNAIO 2012
FONDO OCCUPAZIONE
GIOVANILE E DONNE
NORMA PROGRAMMATICA CULTURA
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura,
di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di
cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo
erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto
alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro“ sono inserite
le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.
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