mercoledì 8 agosto 2012

PENSIONI PIÙ LONTANE E MENO RICCHE PER GLI AVVOCATI


Ecco quanto prevede il progetto di riforma approvato dal Comitato dei delegati della
Cassa forense e ora all’esame del ministero del Lavoro nel quadro delle verifiche di
sostenibilità previste dalla Finanziaria del 2007.
Si parte nel 2012 con un progressivo innalzamento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia lungo un percorso che inizia con il richiedere 66 anni di età e 31 di
versamenti per concludersi nel 2027 quando ci vorranno 70 anni di età e 35 di
contributi.
Come si può vedere dalla tabella ci sarà in pratica per entrambi i requisiti uno scatto
di un anno ogni cinque ,che dal 2022 si ridurrà a un anno ogni tre e ancora a un anno
ogni due dal 2025.
La pensione può essere chiesta anche prima a partire dal 65° anno di età .In questo
caso , per anzianità contributive sotto i 40 anni, scatterà una penalizzazione del 5%
per ogni anno di anticipo rispetto al limite stabilito nei diversi periodi .
PENSIONE DI ANZIANITA’
Condizioni meno favorevoli sono previste anche per l’accesso alla pensione di
anzianità. Dal 2012 saranno richiesti 58 anni di età e 36 di contributi ma entrambi i
requisiti saranno gradualmente elevati fino a raggiungere nel 2020 rispettivamente 62
anni di età e 40 di contributi.
Chi chiede la pensione di anzianità deve rinunciare all’esercizio della professione, in
quanto esiste un ‘incompatibilità assoluta con l’iscrizione agli albi di avvocato ,
compreso quello speciale per il patrocinio in cassazione e presso le altre giurisdizioni
superiori.
Nel progetto di riforma ora al vaglio dei ministeri vigilanti ,l’obbligo di cancellazione
resta anche dal 2012 in poi quando i requisiti per il trattamento anticipato
diventeranno più severi.
C’è da considerare inoltre che anche ai trattamenti di anzianità ,conseguiti con meno
di 40 anni di contributi, sarà applicata una riduzione dello 5% per ogni mese di
anticipo rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia.
CALCOLO DELLA PENSIONE Dal 2012 cambieranno anche le regole per il calcolo della pensione anche se viene
conservato il sistema retributivo che più di quello contributivo è ritenuto in grado di
garantire la solidarietà tra le diverse generazioni di iscritti. Vengono adottati però
nuovi criteri che comporteranno una riduzione dei trattamenti, dovuta al periodo più
lungo (da 25 a 30 anni )in cui si vanno a pescare i redditi pensionabili e alla riduzione
da 4 a 2 dei coefficienti di rendimento, vale a dire le quote annuali spettanti sulle
diverse fasce di reddito pensionabile.
Il primo(1,50%) si applicherà all’importo fino al tetto reddituale, mentre il secondo
(1,20% ) sarà attribuito sulla parte restante .
Le pensioni saranno calcolate interamente con i nuovi coefficienti a partire dal 2038 e
incideranno di più sui redditi medio bassi: si stima infatti che con un reddito di 30 mila
euro si perderà rispetto a oggi una quota del 14,5% .
La minore copertura dovrebbe essere compensata da una quota di pensione
aggiuntiva , definita modulare,perché sarà alimentata in parte da un una
contribuzione obbligatoria in misura fissa (1%) e in parte da versamenti volontari fino
al 9% sul reddito professionale.
Se dall’applicazione delle nuove norme l’assegno risulterà molto basso, gli avvocati
potranno contare su un’integrazione che garantisce un trattamento minimo che
attualmente è di circa 10 mila euro all’anno.
Il riconoscimento del beneficio avviene su domanda ed è subordinato al fatto che il
reddito del pensionato,cumulato con quello del coniuge,non superi di tre volte
l’importo annuale del trattamento minimo.
CONTRIBUTI PIU’ ELEVATI
Per garantire la sostenibilità del sistema ,che resta l’obiettivo primario della riforma ,si
agirà anche sul versante delle entrate. Secondo quanto stabilito dal progetto di
riforma il contributo di base( soggettivo ) passerà dal 12 al 13% con un ‘integrazione
dell’1% che va a formare la quota di pensione modulare di cui si è detto .
Di pari passo raddoppierà la misura (dal 2 al 4%) sia del contributo integrativo che di
quello addebitabile in fattura al cliente sul volume di affari Iva.
Ci saranno comunque delle agevolazioni per i più giovani che si iscrivono alla cassa
forense prima del 35° anno di età. Per i primi cinque anni di iscrizione beneficieranno
di una riduzione del 50% del contributo soggettivo e modulare. Le aliquote sono invece quelle previste per i colleghi più anziani per le contribuzioni volontarie e per
quelle auto liquidate in percentuale del reddito .
ETA’ IN SALITA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Periodo I requisiti
Anni di contribuzione Età minima
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Fino al 31.12.2011 30 65
Dal 1° gennaio 2012 31 66
Dal 1° gennaio 2017 32 67
Dal 1° gennaio 2022 33 68
Dal 1° gennaio 2025 34 69
Dal 1° gennaio 2027 35 70
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I NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’
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Periodo Età minima Anni di contribuzione
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Fino al 31.12.2011 58 35
Dal 1° gennaio 2012 58 36
Dal 1° gennaio 2014 59 37
Dal 1° gennaio 2016 60 38
Dal 1° gennaio 2018 61 39
Dal 1° gennaio 2020 62 40 LE REGOLE PER IL CALCOLO DELL’ASSEGNO
Periodo Parametro di riferimento Anzianità minima (in anni) per il reddito per
escludere i 5 pensionabile peggiori anni
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Fino al 31.12.2011 30 25
Dal 1° gennaio 2016 30 26
Dal 1° gennaio 2021 30 27
Dal 1° gennaio 2024 30 28
Dal 1° gennaio 2026 30 29
Dal 1° gennaio 2027 30 30
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1)Per il calcolo della pensione si fa la media di 30 annualità di reddito, escludendo i 5
peggiori anni se è stata maturata l’anzianità di iscrizione e contribuzione in
corrispondenza dei periodi indicati.
2)Al reddito pensionabile sarà applicato per ogni anno di anzianità un coefficiente di
rendimento dell’1,50% sull’importo fino a 3/4 del tetto reddituale (86.700 euro nel
2009)e dell’1,20% sulla parte restante.
http://www.avvocatitermini.it/public/filecaricati/pensioni.pdf

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PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)