mercoledì 15 agosto 2012

Pensioni ai superstiti



E' una prestazione economica erogata a domanda a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti.

Ne beneficiano i superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l'Inps o titolari di pensione erogata dall'Inps.

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato (i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l'assegno reversibile).

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione. 

REQUISITI CONTRIBUTIVI (DEL DECEDUTO)


Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell'assegno.
Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione infortuni.

N.B. Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti sopra indicati è prevista l'erogazione dell'indennità una-tantum, purchè si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art.3, comma 6, della L. 335/1995 (Circ. 104 del 16 giugno 2003).

In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità è possibile calcolare la pensione ai superstiti considerando il beneficio dell'incremento dell'anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità(Circ. 50 del 11 marzo 1986). 

REQUISITI SOGGETTIVI (DEI SUPERSTITI)


Hanno diritto all'erogazione della pensione:

Il coniuge superstite. Qualora egli risulti:
  • separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
  • separato "con addebito (per colpa)", la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale (la concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione);
  • divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
N.B. Contitolarità di coniuge superstite e coniuge divorziato. 
Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, l’INPS procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

L’Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.

I figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
  • minorenni (fino a 18 anni);
  • inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
  • studenti (fino a 21 anni), che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
  • universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.
N.B.:Si deve procedere alla sospensione della prestazione nei confronti del figlio studente o universitario (titolare o contitolare della prestazione) che, dopo la concessione della pensione indiretta o di reversibilità, inizia un'attività lavorativa anche se la stessa ha carattere precario o saltuario (Circ. 53484 Prs del 3.8.1972).
La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999, n. 42 ha preso in esame i casi di lavoro svolto per periodi brevi e dai quali derivano redditi modesti.
L'applicabilità della Sentenza è peraltro subordinato al parere che deve esprimere in proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
figli inabili che svolgono attività lavorativa presso laboratori protetti mantengono il diritto alla pensione ai superstiti (Circ. 137 del 10 luglio 2001).
Dal 31 dicembre 2007 è necessario l'accertamento della finalità terapeutica dell'attività lavorativa svolta dal soggetto inabile e l'acquisizione della documentazione comprovante che il collocamento al lavoro sia avvenuto nell'ambito di un programma di ergoterapia svolta dal Centro di riabilitazione o dal Centro per l'impiego (Circ. 15 del 6 febbraio 2009 e Msg. 3636 del 13 febbraio 2009).

I figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.

I figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

N.B.: Sono considerati a carico del deceduto i figli:
  • maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimomaggiorato del 30%;
  • maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
  • maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell' importo dell'indennità.
I nipoti minori (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purché:
  • non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;
  • a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento (Circ. 195 del 4 novembre 1999 e Circ. 213 del 18 dicembre 2000).
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
  • ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
  • ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo (SO1) disponibile presso le sedi INPS o scaricato dal sito dell’Istituto www.inps.it e presentata direttamente agli uffici, oppure inviata per posta o in via telematica, anche tramite gli enti di Patronato.
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo, nonché tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi dei superstiti e le dichiarazioni reddituali.
Vanno altresì indicate oltre alle generalità del richiedente quelle degli altri superstiti aventi diritto, onde consentire la corretta applicazione delle aliquote previste per le diverse categorie di superstiti.
L' Istituto nel calcolare la prestazione deve tener conto delle relative quote di spettanza degli aventi diritto indipendentemente dal fatto che tutti ne abbiano fatto richiesta. 
Se vengono richieste quote di contitolarità per figli, fratelli o sorelle inabili deve essere presentato anche il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute dell'inabile, compilato da un medico.

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

DECORRENZA


La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato.

La stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO


L'importo della pensione è determinato in base alla seguente tabella:

RICHIEDENTEPERCENTUALE 
della pensione spettante al deceduto (*)
Solo il coniuge60 %
Solo un figlio70 %
Coniuge e un figlio80 %
Due figli
Coniuge e due figli100 %
Tre o più figli
Un genitore15 %
Un fratello o sorella
Due genitori30 %
Due fratelli o sorelle
Tre fratelli o sorelle45%
Quattro fratelli o sorelle60%
Cinque fratelli o sorelle75%
Sei fratelli o sorelle90%
Oltre sei fratelli o sorelle100%

(*) L'aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione.

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO


La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come da seguente tabella:

AMMONTARE DEI REDDITIPERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.25 % 
dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.40 % 
dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.50 % 
dell'importo della pensione

Tabelle limiti di reddito

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. 
Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1.9.1995 soggette a incumulabilità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge.

L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

INCUMULABILITÀ CON ALTRI REDDITI


Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL ha riguardato solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità nel periodo dal 01.09.1995 al 30.06.2000. Tale divieto di cumulo dal 01.07.2000 non è più operante.

Dal 1.7.2000 le pensioni ai superstiti (indirette e reversibilità) sono interamente cumulabili con la rendita Inail (Circ. 38 del 15 febbraio 2001).

PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE


Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, e pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico da Ente diverso dall'INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno invece solo ricostituite nel caso in cui invece le suddette prestazioni derivino da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)

CAUSE DI CESSAZIONE


Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
  • per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori al compimento del 18° anno di età;
  • per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
  • per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione  dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli. 
N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

PRESTAZIONI ACCESSORIE


Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all'integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare (anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile - Circ. 98 del 6 maggio 1998) o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.


Nessun commento:

Posta un commento

PENSIONATI DIRITTI

(Riunisce la voce delle Istituzioni ed il parere di qualificati esperti in tema di PENSIONI)