martedì 14 agosto 2012

"Lavoratori salvaguardati" i criteri di ammissione al beneficio

FONTE:http://www.sternzanin.it/lavoratori-salvaguardati-i-criteri-di-ammissione-al-beneficio/




8 ago 2012 L’Inps, con messaggio del 03 agosto 2012, n. 13052, nel fornire le prime istruzioni operative in merito alla verifica del diritto a pensione dei lavoratori "salvaguardati", che maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019, riepiloga la normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei predetti requisiti.
Come noto, secondo la previsione di cui all’articolo 24, comma 14, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (conv., con modif., dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011), le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge n. 201 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011) ovvero sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla Legge n. 122/2010 (finestra mobile).
In sintesi, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio.
Lavoratori in mobilità ordinariaPotenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria con cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria (art. 7, co. 1 e 2, L. 23 luglio 1991 n. 223).
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della Legge n. 223/1991 come:
- i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l'espletamento di attività di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
- i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate" (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
- i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).
L’Inps precisa che, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Lavoratori in mobilità lungaPotenziali destinatari sono:
- i lavoratori collocati in mobilità lunga (L. n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006);
- i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego (L. n. 127/2006).
Per la prima categoria di lavoratori, i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla Legge n. 449/1997, mentre per i soli lavoratori destinatari della Legge n. 176/1998, i requisiti dell'età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
Per la seconda categoria di lavoratori, i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 201.
Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del redditoPotenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito (art. 2, co. 28, L. n. 662 del 23 dicembre 1996) e dei Regolamenti di settore:
- alla data del 4 dicembre 2011;
- nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l'accesso alla prestazione risulti autorizzato dall'INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI (cfr. messaggio n. 12196/2012) e, quindi, potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto, qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest'ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l'eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell'applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Prosecutori volontariPotenziali destinatari sono coloro, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti potenziali destinatari della cd. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
- il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge (6 dicembre 2011);
- che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011.
EsoneratiPotenziali destinatari sono coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Al riguardo - precisa l’Istituto - laddove gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.
Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità graveI soggetti in questione possono essere inclusi tra i potenziali beneficiari a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, co. 6, lett. a), L. 23 agosto 2004, n. 243).
Potenziali destinatari del beneficio pensionistico sono, inoltre, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. ovvero il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Si rammenta, infine, che, in data 6 luglio 2012 il Decreto Legge n. 95/2012 ha esteso la platea dei soggetti destinatari della salvaguardia:
- ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità;
- ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
- ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 in commento, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge n. 201.
Le istanze di accesso ai benefici di cui al comma 14 dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 in esame alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 e cioè entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.
È stata disposta l'istituzione di una Commissione per l'esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza. Le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all'INPS.
L'interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
Ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano - al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della cd. salvaguardia - presso le strutture dell'Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della DTL.
Per qualsiasi quesito di carattere normativo- tecnico - rende noto l’Inps con il messaggio in oggetto - è stata istituita la casella di posta elettronica: Salvaguardia65 (salvaguardia65@inps.it), che non ha rilevanza esterna.

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