Direzione Centrale Pensioni
Roma, 16-04-2013
Messaggio n. 6340
Allegati n.1
OGGETTO:
Accesso alla pensione di vecchiaia dei
lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di
“personale viaggiante”.
Precisazione con riguardo alla pensione
di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma, lettera
a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.
Sono pervenute da parte di alcune sedi
richieste di chiarimento in merito al requisito della perdita del
titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, per gli
iscritti al fondo autoferrotranvieri che rivestono la qualifica ed
esercitano le mansioni di“personale viaggiante”.
Sono inoltre pervenute richieste di
precisazioni con riguardo alla pensione di invalidità specifica di
cui all’art. 12, primo comma, lettera a) della legge 28 luglio
1961, n. 830.
1 - PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE
Non essendo stata modificata dalle
recenti riforme pensionistiche la disposizione speciale di cui al
comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che, in
materia di età pensionabile, conferma quanto disposto dall'art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’età
pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i
lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica
di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e di 55
anni per le donne.
Per quanto disposto dall’art. 12,
comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tali requisiti
anagrafici devono essere necessariamente adeguati alla cosiddetta
“speranza di vita”. Tuttavia, tale adeguamento, per espressa
previsione normativa, non opera “per i lavoratori per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età”.
I lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento
pensionistico in base alla disciplina di cui alla Legge n. 247/2007.
Per i lavoratori per i quali, invece,
non viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica
attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l’accesso
al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data
di maturazione dei previsti requisiti (finestra mobile di cui
all’art. 12 del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n° 122/2010).
Si precisa che il venir meno del titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per
raggiungimento del limite di età si verifica solo nell’ipotesi in
cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente
previsto, normativamente, un limite massimo di età.
Ciò ricorre nelle seguenti ipotesi:
- L’art. 115 comma 2 lett. b) del
decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della strada) prevede
che chi guida veicoli a motore non può aver superato: “anni
sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere
elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico
del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento”;
- Ai sensi dell’art. 1 dell’All. B
del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, il personale addetto alla condotta
dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in
possesso di patente di guida categoria D oltre al certificato di
abilitazione professionale di categoria D.
Da quanto sopra detto, risulta che:
A. Il titolo abilitante viene meno
nell’ipotesi in cui :
l’autista di autobus o il conducente
di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione del limite di
età;
l’autista di autobus o il conducente
di tram sottoposto a 60 anni a visita per l’elevazione del limite
di età, non ottiene tale elevazione;
In tali situazioni l’accesso alla
pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del
limite di età di 60 anni + la finestra di cui alla legge
n°247/2007.
La domanda di pensione, in questi casi,
andrà anche corredata da (rif. MSG n°11010/2012):
dichiarazione di responsabilità di non
aver richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario
per l’elevazione del limite di età, ovvero
documentazione attestante l’esito
negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l’elevazione
del limite di età.
B. Il titolo abilitante non viene meno:
nell’ipotesi in cui l’autista di
autobus o il conducente di tram al compimento di 60 anni ha
ottenuto l’elevazione del limite di età (anche nel caso in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione
delle condizioni di seguito precisate);
per tutti gli altri profili
appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista,
capotreno, controllore, ecc.).
In tali situazioni l’accesso al
trattamento pensionistico si consegue a 60 anni + incremento per
l’adeguamento alla speranza di vita ( pari per il triennio
2013/2015 a 3 mesi) + finestra di cui alla legge n° 122/2010.
Qualora la perdita del titolo
abilitante avvenga successivamente al compimento del 60° anno di
età, le modalità di accesso al pensionamento sono quelle sopra
descritte (60 anni + speranza di vita + finestra di 12 mesi).
Si precisa da ultimo che il personale
viaggiante che continua a svolgere tale attività anche
successivamente alla maturazione delle predette condizioni di accesso
al pensionamento, consegue il trattamento pensionistico dal primo
giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, senza
applicazione di ulteriori finestre di uscita.
Si richiamano, inoltre, le istruzioni
fornite con i messaggi nn. 5891/2011, 11010/2012 e 13399/2012
2 - PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
Gli iscritti al soppresso Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
possono essere collocati in pensione per invalidità (c.d. specifica)
se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni
proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno
10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata
disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi
dell'azienda.
Con riguardo al personale viaggiante,
si precisa che tale prestazione può essere riconosciuta fino a
quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l’accesso
al trattamento pensionistico di vecchiaia (comprese l’adeguamento
alla speranza di vita e la finestra).
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
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