sabato 20 aprile 2013

Pensioni di vecchiaia, come cambia la ricongiunzione dopo la legge di stabilita


Da:http://www.businessvox.it/lavoro/29203-pensioni-di-vecchiaia-come-cambia-la-ricongiuzione-dopo-la-legge-di-stabilita#axzz2R0bYCIaQ 


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Pensioni di vecchiaia, come cambia la ricongiunzione dopo la legge di stabilita'
La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha introdotto una ulteriore modalità di accesso alla pensione di vecchiaia. Sinora, i lavoratori che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere o alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione "contributiva" così definita perchè in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico viene calcolato con le regole del sistema contributivo (tranne però laddove si sia acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare).
La nuova modalità di "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La legge di stabilità ha posto un parziale rimedio a quella situazione anomala venutasi a creare per effetto della Legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010), che aveva abrogato la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958.
La maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato.
L’abrogazione della legge 322 aveva reso pesantissima la posizione di tantissimi lavoratori che per avere pensioni anche minime si vedevano costretti a ricongiungere presso l’INPS tutta la contribuzione dietro pagamento di cifre iperboliche, in alcuni casi anche oltre i 100.000 euro. Ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.
Tale facoltà di cumulo può essere esercitata solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, salvo per le lavoratrici del settore privato, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.
La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà conseguita in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
I soggetti privi della Legge 322/1958 che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Il recesso dovrà essere esercitato entro un anno.
 

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