sabato 20 aprile 2013

Pensioni, l’opzione donna non è applicabile a tutti


Da:http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/04/09/news/pensioni-l-opzione-donna-non-e-applicabile-a-tutti-1.6854884


Dubbi sulle pensioni. Ecco le risposte alle domande arrivate via mail durante il «filo diretto» con l’ex direttore dell’Inps Remo Epifani

 
    PAVIA. Dubbi sulle pensioni. Ecco le risposte alle domande arrivate via mail durante il «filo diretto» con l’ex direttore dell’Inps Remo Epifani.
    L’opzione donna. La signora Maria Laura, 55 anni con il prossimo mese di maggio 2013 - come spiega nella sua mail - ha 36 anni di contributi. Potrà andare in pensione con «l’opzione donna» prevista, fino al 31 dicembre 2015, per le lavoratrici dipendenti e autonome? L’opzione donna consente di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età. «Ai fini dell’efficacia del ricorso alla predetta procedura è necessario che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015 – spiega Epifani – Al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e di 58 anni per le lavoratrici autonome si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, che nel periodo 2013 - 2015 è di tre mesi. La signora Maria Laura compie i 57 anni e 3 mesi ad agosto 2015 e in questo mese perfeziona quindi i requisiti dell’opzione donna». Quando potrà andare in pensione? «La decorrenza di questa pensione si collocherebbe trascorsi 12 mesi dopo quello di maturazione del diritto alla pensione e in definitiva al primo settembre 2016 – spiega Epifani – cioè oltre il periodo di applicazione dell’opzione donna. Fatte queste precisazioni non sembra affatto possibile confermare alla signora Maria Laura la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità usando questa opzione».
    15 anni di contributi. La signora Maria Teresa, nata nel 1955, segnala di aver completato il raggiungimento di 15 anni di contributi solo nel 1998 grazie anche ai versamenti volontari cui era stata autorizzata sin dal 1982. Potrà comunque accedere alla pensione di vecchiaia? «La signora teme che l’entità della contribuzione posseduta sia di impedimento per il conseguimento della citata pensione e che pertanto non debba integrarla fino ai 20 anni, che oggi rappresentano il requisito contributivo minimo richiesto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia – spiega Epifani – La risposta da offrire alla signora Maria Teresa è del tutto rassicurante. L’Inps ha infatti precisato che il requisito contributivo di 15 anni per ottenere la pensione di vecchiaia opera ancora nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992, come è il suo caso».
    Collaboratori a progetto. Il signor Cesare scrive di aver compiuto 60 anni lo scorso 2012 e di aver maturato sempre nel 2012 anche 36 anni di contributi, grazie anche ai versamenti volontari autorizzati nel 2008. «Con tale situazione egli riteneva di poter conseguire la pensione di anzianità con la regola delle quote, somma di età anagrafica e anzianità contributiva che nel 2012 era appunto prevista nel valore 96, come da lui posseduta, cioè 60 anni di età più 36 anni di contributi – spiega l’ex direttore dell’Inps – Ma questa possibilità è venuta meno. Né egli ha potuto fruire della speciale “salvaguardia”. Nei suoi confronti l’Inps ha infatti accertato lo svolgimento di attività lavorativa, pur se precaria come “collaboratore coordinato a progetto”, dopo l’autorizzazione ai versamenti volontari. Questa circostanza, nella collegata disciplina della salvaguardia, è prevista come causa di esclusione dalla salvaguardia stessa. Come possibilità per accedere al pensionamento, si segnala al signor Cesare, che è prevista la possibilità di fare ricorso alla disposizione eccezionale dell’articolo 24, comma 15 bis della legge n.214/2011, in forza della quale i lavoratori dipendenti del settore privato possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64esimo anno di età se in possesso entro il 2012 della richiamata “quota 96”, con almeno 35 anni di contributi». Questa disposizione si applica tuttavia ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge n.214/2011 (28 dicembre 2011) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Per quanto riguarda infine i versamenti effettuati alla Gestione separata ( ex co.co.co. o co.co.pro.) la normativa prevede che «qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungono i requisiti per il diritto aduna pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare». Calcolata sulla base dei contributi versati.
    Il lavoratore dipendente. Il signor Angelo, lavoratore dipendente di 51 anni, ha 35 anni di contributi. Quando andrà in pensione? «La prospettiva pensionistica, per così dire più rapida, che gli si può offrire è quella della pensione anticipata, prescindendo dall’età anagrafica – spiega Epifani – Il signor Angelo potrà maturare il diritto alla pensione anticipata quando avrà raggiunto 43 anni e 5 mesi di contributi, prevista per il mese di maggio 2021, quando egli avrà poco più di 59 anni di età».
    I salvaguardati. La signora Nadia, 60 anni di età lo scorso giugno 2012, riferisce di aver cessato «l’attività lavorativa nel 1985 dopo aver raggiunto 16 anni e mezzo di contributi come lavoratrice dipendente privata». A luglio del 2012 ha ricevuto una lettera con la quale l’Inps le comunicava una sua possibile inclusione nei «salvaguardati». Poi non è arrivata nessun’altra comunicazione. «I dati da lei forniti non sono sufficienti per individuare la categoria di lavoratori salvaguardati in cui collocare eventualmente la sua posizione – spiega Epifani – La signora Nadia, con i suoi 16 anni e mezzo di contributi maturati entro il 31 dicembre 1992, è in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia». Potrà andare in pensione a 66 anni e 11 mesi di età, cioè a maggio del 2019. «La sua pensione avrà la decorrenza dal 1° giugno 2019».
    La pensione anticipata. La signora Marilena di 63 anni e con 18 anni di contributi chiede di sapere se potrà avere diritto alla pensione di anzianità. «Per maturare il diritto alla pensione anticipata, che dal primo gennaio 2012 ha sostituito la vecchia pensione di anzianità, oggi, 2013, è richiesta una contribuzione di 41 anni e 5 mesi. I 18 anni di contributi posseduti dalla signora Marilena non sono peraltro sufficienti per maturare il requisito minimo di 20 anni – spiega Epifani – richiesto insieme al requisito anagrafico dell’età, per la pensione di vecchiaia. Per questa pensione oggi in via normale sono infatti richiesti almeno 20 anni di contributi. Per poter ottenere questa pensione lei dovrà pertanto integrare i due anni di contributi mancanti prestando attività lavorativa per una pari durata o facendo ricorso per lo stesso periodo ai versamenti volontari per i quali deve chiedere l’autorizzazione al suo Ente di previdenza al quale è stata iscritta. L’alternativa a quanto segnalato – spiega ancora Epifani – è l’avvenuto raggiungimento della contribuzione posseduta entro il 1992: se non di tutti i 18 anni almeno di 15 anni di contributi. In questo caso, se cioè la signora Marilena è in possesso con riferimento alla data del 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di contribuzione, ha già maturato il requisito per ottenere la pensione di vecchiaia. Ha inoltre già maturato nel 2010 il requisito anagrafico: la signora Marilena può farne da subito richiesta al proprio Ente di previdenza».
    09 aprile 2013

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