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Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Circolare numero 119 del 04-10-2012
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04/10/2012
Circolare n. 119
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di
conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14
di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011,
n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di
deleghe legislative. Disposizioni e chiarimenti in materia di
prestazioni in regime internazionale.
SOMMARIO:
dal 1° gennaio 2012 si applicano le
nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare, che integra
quella di carattere generale n. 35 del 14 marzo 2012, si forniscono
disposizioni e chiarimenti con riferimento alle prestazioni in regime
internazionale.
Premessa
Parte I - Regolamenti comunitari -
Stati dell’Unione europea
1. Rivalutazioni periodiche
2. Cessazione o proseguimento del
lavoro all’estero, in uno Stato UE; pensione di vecchiaia e
pensione anticipata
3. Autorizzazione ai versamenti
volontari
4. Quota di pensione contributiva per
periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2011 spettante alle
persone che, al 31 dicembre 1995, risultavano assicurate in Italia e
in uno Stato dell’Unione europea per un periodo pari o superiore a
18 anni
5. Totalizzazione dei periodi di
contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione
degli Stati dell’Unione europea
a) Pensione di vecchiaia
b) Pensione anticipata
c) Totalizzazione nazionale e
internazionale
6. Importo minimale delle pensioni in
regime internazionale
7. Soggetti che hanno maturato i
requisiti entro il 31 dicembre 2011
8. Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS
a) Sistema EESSI; punti di accesso
b) Gestione ex INPDAP - modalità di
presentazione delle domande di pensione presentate dai dipendenti
pubblici in base ai regolamenti comunitari
c) Gestione ex ENPALS - modalità di
presentazione delle domande di pensione presentate dagli iscritti in
base ai regolamenti comunitari ed agli accordi bilaterali
Parte II – Accordo con la
Confederazione svizzera e Accordo SEE – Svizzera e Stati SEE
a) Accordo tra la Comunità europea, i
suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
b) Accordo SEE
Premessa
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22
dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
L’art. 24 del citato decreto legge ha
introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici e l’articolo 21 ha disposto la
soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con
attribuzione delle relative funzioni all’INPS.
L’Istituto, pertanto, ha emanato la
circolare applicativa n. 35 del 14 marzo 2012 con la quale è stato
evidenziato in particolare che, dal 1° gennaio 2012, per i
lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo,
maturino i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite
dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione
anticipata. Determinate categorie di lavoratori continuano ad essere
assoggettati alla previgente disciplina.
Con la presente circolare si
forniscono, ad integrazione della circolare suindicata, disposizioni
e chiarimenti riguardanti le pensioni in regime internazionale.
Parte I - Regolamenti comunitari –
Stati dell’Unione europea
I principi generali e le disposizioni
specifiche in materia di pensioni e di prestazioni non contributive
contenuti:
- nei regolamenti comunitari nn. 883
del 29 aprile 2004, 987 del 16 settembre 2009, che si applicano dal
1° maggio 2010, e 1231 del 24 novembre 2010 (vedi circolari nn. 82
del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010 e 51 del 15 marzo 2011),
nonché
- nella previgente regolamentazione
comunitaria, limitatamente ai casi in cui questa continua ad essere
in vigore,
continuano ad applicarsi anche tenuto
conto della nuova disciplina di cui all’articolo 24 della legge 22
dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In particolare, ai fini del
perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso al
pensionamento di cui all’articolo 24, continuano a trovare
applicazione le disposizioni relative alla totalizzazione dei
periodi assicurativi italiani ed esteri e al calcolo della pensione
secondo le regole del pro–rata.
I periodi esteri di assicurazione vanno
presi in considerazione, analogamente ai periodi italiani, per la
determinazione del sistema di calcolo della pensione, retributivo,
misto o contributivo, e, quindi, per la determinazione del “primo
accredito contributivo”.
Si ribadisce, altresì, che i periodi
esteri di assicurazione esplicano la loro efficacia unicamente ai
fini dell’attribuzione di una pensione in regime comunitario.
Nulla è innovato in materia di
attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo, per la cui
concessione devono essere presi in considerazione le pensioni estere
e i redditi conseguiti all’estero secondo le consuete modalità. Si
confermano, altresì, le disposizioni già in vigore in merito
all’attribuzione del minimale.
1. Rivalutazioni periodiche
-regolamento (CE) n. 883/2004: articoli 5 e 53
Secondo quanto previsto dall’articolo
24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011 convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni
2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta, nella misura
del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per
le pensioni d’importo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
In particolare, per l’anno 2012, in
base a quanto precisato con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, la
perequazione del 2,60% viene attribuita sui trattamenti pensionistici
complessivi il cui importo mensile non superi euro 1.405,05. La
perequazione del 2,60%, inoltre, è attribuita fino al raggiungimento
del limite massimo di euro 1441,59, limite oltre il quale non spetta
alcuna rivalutazione.
In base all’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 883/2004, la pensione italiana ed i redditi
conseguiti in Italia devono essere assimilati alle pensioni e redditi
conseguiti all’estero, salvo diversamente disposto dallo stesso
regolamento.
Al riguardo, occorre tenere presenti,
inoltre, le clausole anticumulo del regolamento suindicato e in
particolare quanto previsto dall’articolo 53, paragrafo 3, lettera
a), ai sensi del quale uno Stato può tener conto delle prestazioni e
dei redditi conseguiti in un altro Stato soltanto se specificamente
previsto dalla legislazione che esso applica (vedi circolare n. 82
del 1° luglio 2010).
Peraltro, il paragrafo 2 dell’articolo
59 del medesimo regolamento sancisce che le variazioni percentuali o
di importo fisso, dovute per aumento del costo della vita, devono
essere attribuite direttamente alle prestazioni calcolate a norma
dell’articolo 52 (c.d. pensione a calcolo).
Pertanto, ai fini dell’individuazione
dell’importo del trattamento pensionistico su cui attribuire
l’aumento di perequazione, l’eventuale prestazione estera è
irrilevante, considerato che il comma 25 dell’articolo 24 del
decreto legge 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non prevede che se ne debba tener
conto ai predetti fini.
2. Cessazione o proseguimento del
lavoro all’estero, in uno Stato UE; pensione di vecchiaia e
pensione anticipata -articolo 1, lettere a), b), ed articolo 5 del
regolamento (CE) n. 883/2004
Il requisito della cessazione
dell’attività da lavoro dipendente richiesto per l’accesso al
pensionamento di anzianità (articolo 22, comma 1, lettera c), legge
30 aprile 1969, n. 153) era già stato esteso all’attività svolta
all’estero dall’articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990
(circolare n. 142 del 5 giugno 1991). Analogamente il requisito della
cessazione dell’attività da lavoro dipendente richiesto per
l’accesso alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 7, decreto
legislativo n. 503/1992) è stato esteso anche all’attività svolta
all’estero (circolare n. 261 del 19 novembre 1993).
Pertanto, anche per l’accertamento
del diritto a pensione dei soggetti che, dal 1° gennaio 2012,
maturino i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o
alla pensione anticipata è richiesta, alla decorrenza della pensione
(circolare n. 89 del 10 luglio 2009), la cessazione dell’attività
lavorativa anche se svolta all’estero. Infatti, la cessazione o il
proseguimento dell’attività lavorativa all’estero in uno Stato
membro dell’Unione europea sono equiparate alla cessazione o al
proseguimento dell’attività lavorativa svolta in Italia (articolo
5 del regolamento n. 883/2004).
L’attività lavorativa svolta
all’estero in relazione alla quale la persona è assoggettata alla
legislazione estera è considerata lavoro dipendente o autonomo
secondo quanto stabilito al riguardo dalla legislazione dello Stato
membro in cui detta attività è svolta (articolo 1, lettere a, b,
del regolamento n. 883/2004).
3. Autorizzazione ai versamenti
volontari (articolo 24, comma 14)
Secondo le disposizioni dell’articolo
24, comma 14, tra le categorie di lavoratori cui può continuare ad
applicarsi la previgente normativa sono compresi, a determinate
condizioni, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima
del 4 dicembre 2011.
Al riguardo si precisa che i
provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria emessi
dall’istituzione di uno Stato membro dell’Unione europea - anche
nei confronti di soggetti già assicurati in Italia alla data
dell’autorizzazione - continuano a non avere rilevanza nella
legislazione italiana per l’accertamento del diritto a pensione e,
in particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 24, comma 14.
4. Quota di pensione contributiva per
periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2011 spettante alle
persone che, al 31 dicembre 1995, risultavano assicurate in Italia e
in uno Stato dell’Unione europea per un periodo pari o superiore a
18 anni (articolo 24, comma 2)
Secondo le disposizioni dell’articolo
24, comma 2, la quota di pensione corrispondente ai periodi di
contribuzione successivi al 31 dicembre 2011 sarà calcolata secondo
le regole del sistema contributivo, anche per i soggetti assicurati
al 31 dicembre 1995 per un periodo pari o superiore a 18 anni.
Pertanto, anche nel caso di pensione
liquidata in regime comunitario a favore di una persona che possa far
valere, al 31 dicembre 1995, 18 anni di anzianità contributiva
totalizzando i periodi italiani ed esteri oppure in base ai soli
periodi esteri, la quota di pensione relativa ai periodi maturati
nell’assicurazione italiana dal 1° gennaio 2012 sarà determinata
secondo le regole del sistema contributivo.
5. Totalizzazione dei periodi di
contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione
degli Stati dell’Unione europea
a) Pensione di vecchiaia (articolo 24,
commi 6, 7 e 9)
Requisiti contributivi dei soggetti già
assicurati in Italia e/o all’estero al 31 dicembre 1995 aventi
diritto a pensione in regime comunitario secondo il sistema
retributivo o misto
Per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia dei soggetti in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, sono previsti determinati requisiti
di età e di contribuzione (vedi punti 1.1.1 e 1.1.2 della circolare
n. 35 del 14 marzo 2012).
Ai fini della determinazione
dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del requisito di
20 anni di contribuzione sono valutabili i periodi di contribuzione
italiana a qualsiasi titolo versata o accreditata; analogamente
dovranno essere presi in considerazione i periodi maturati ai sensi
della legislazione di uno degli altri 26 Stati membri dell’Unione
europea, in applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n.
883/2004, dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 e delle
analoghe disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 nei casi
in cui trovano ancora applicazione detti regolamenti.
Requisiti contributivi dei soggetti
assicurati in Italia e/o all’estero a decorrere dal 1° gennaio
1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i
soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo in
Italia e/o all’estero decorre dal 1° gennaio 1996 possono
conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
- in presenza degli stessi requisiti
anagrafici e contributivi previsti per coloro che siano in possesso
di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno
2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia)
(vedi punto 1.2 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
- al compimento di 70 anni di età e
in presenza di 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria,
volontaria e da riscatto), a prescindere dall’importo della
pensione.
In entrambi i casi, per l’accertamento
dei requisiti contributivi rispettivamente di 20 di contribuzione e
di 5 anni di contribuzione “effettiva” potrà essere presa in
considerazione la contribuzione estera.
E’ da tenere presente che per
l’accertamento del requisito di 5 anni di contribuzione è
possibile prendere in considerazione i periodi esteri solo se
relativi a contribuzione effettiva.
Al riguardo, devono essere tenute
presenti anche le disposizioni della circolare n. 107 del 24 luglio
2007. Con la stessa sono stati chiariti – in relazione ai periodi
di assicurazione figurativa estera non utili per il requisito di 35
anni di contribuzione effettiva previsto per il diritto a pensione di
anzianità – i motivi per cui non è possibile prendere in
considerazione i periodi esteri figurativi se, secondo la
legislazione italiana, è prevista l’utilizzazione dei soli periodi
di contribuzione effettiva.
E’ necessario, altresì, tenere
presente la decisione n. H6 del 16 dicembre 2011 con cui la
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale ha stabilito che tutti i periodi assicurativi
devono essere presi in considerazione senza che la loro natura sia
messa in discussione. Gli Stati membri restano tuttavia competenti
per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione
ai fini della concessione delle prestazioni di sicurezza sociale,
purché tali condizioni siano applicate in modo non discriminatorio.
Sono state, pertanto, chiarite le modalità di applicazione
dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo alla
totalizzazione dei periodi nel rispetto delle caratteristiche proprie
delle legislazioni nazionali.
Si precisa, infine, che al fine di non
penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera
circolazione, la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 ha disposto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero
deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia, in
tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione
di una pensione in regime comunitario.
b) Pensione anticipata (articolo 24,
commi 10 e 11)
Soggetti con anzianità contributiva
italiana o estera al 31 dicembre 1995 aventi diritto a pensione in
regime comunitario secondo il sistema retributivo o misto
Per l’accertamento del requisito di
35 anni di contribuzione effettiva si confermano le disposizioni
della circolare n. 107 del 24 luglio 2007 relativa all’accertamento
del diritto a pensione di anzianità secondo la previgente normativa.
Le riduzioni percentuali dell’importo
spettante a titolo di pensione anticipata al soggetto con anzianità
contributiva italiana o estera al 31 dicembre 1995, che abbia diritto
ad una quota di pensione italiana retributiva ed acceda alla pensione
anticipata prima del 62° anno di età, operano anche sulla quota
retributiva delle pensioni liquidate in regime comunitario.
Inoltre, occorre tenere presente – in
base al comma 2 quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del
2011, convertito dalla legge n. 14/2012, e all’articolo 24, comma
10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto-legge n.
201 del 2011– che le riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici non si applicano ai soggetti che maturano il previsto
requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017,
qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni
ordinaria.
Ai fini della determinazione
dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei
soggetti di cui trattasi, la pensione anticipata in regime
comunitario senza la riduzione in parola, devono essere valutati
esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del
predetto articolo 6 nonché gli analoghi periodi assicurativi esteri.
Soggetti con anzianità contributiva
italiana o estera da data successiva al 31 dicembre 1995
Ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata che
prescinde dal requisito dell’età (anno 2012: 42 anni ed 1 mese per
gli uomini e 41 anni ed in mese per le donne) è valutata tutta la
contribuzione versata o accreditata, ad eccezione in particolare
della contribuzione da prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 7,
della Legge 335/95). Analogamente, pertanto, non possono essere
totalizzati i periodi assicurativi italiani con quelli esteri
derivanti da prosecuzione volontaria.
E’ previsto che coloro che accedono
al pensionamento avendo compiuto 63 anni di età nell’anno 2012 e
63 anni e tre mesi di età nell’anno 2013, debbano perfezionare il
requisito di 20 anni di contribuzione e l’importo mensile della
pensione non deve risultare inferiore all’importo soglia pari,
nell’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/95.
Ai fini del perfezionamento del
requisito di 20 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione
effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto) con
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto, possono essere presi in considerazione soltanto i periodi
esteri corrispondenti a contribuzione effettivamente versata.
Anche in questo caso, secondo quanto
già indicato alla lettera a) per le pensioni di vecchiaia, devono
essere tenute presenti le disposizioni della circolare n. 107 del 24
luglio 2007 con le quali sono stati chiariti - in relazione ai
periodi di assicurazione figurativa estera non utili per il requisito
di 35 anni di contribuzione effettiva previsto per il diritto alla
pensione di anzianità - i motivi per cui non è possibile prendere
in considerazione i periodi esteri figurativi se, secondo la
legislazione italiana, è prevista l’utilizzazione dei soli periodi
di contribuzione effettiva.
c) Totalizzazione nazionale e
internazionale
Secondo quanto previsto dall’articolo
24, comma 19, è abolito il requisito minimo di tre anni per
l’accesso al regime di totalizzazione al fine di conseguire
un’unica pensione in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 42.
Periodi esteri inferiori ad un anno -
articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004
Con riferimento alle disposizioni
dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004, considerati
alcuni quesiti pervenuti in merito, si ritiene utile chiarire che i
periodi assicurativi esteri inferiori all’anno i quali, secondo la
sola legislazione estera, non diano diritto a prestazione e siano
utili ai fini del diritto, della misura o di entrambi, devono essere
totalizzati con i periodi italiani per il perfezionamento dei
requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione secondo la
legislazione italiana.
L’articolo 48 del previgente
regolamento CEE n. 1408/71 nulla prevedeva in merito alla
composizione, ossia alla natura dei periodi inferiori all’anno,
mentre l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
chiarisce che “Ai fini del presente articolo, per periodi si
intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato,
lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della
prestazione interessata o la accrescono direttamente”.
Si conferma, tuttavia, che al
compimento dell’età pensionabile estera, ossia alla data a
decorrere dalla quale l’interessato avrebbe potuto beneficiare
della contribuzione estera secondo il sistema pensionistico estero, i
periodi assicurativi inferiori all’anno devono essere presi in
considerazione nell’assicurazione italiana anche ai fini della
misura. Le disposizioni al riguardo, trasmesse in particolare con
messaggio n. 14835 del 16 novembre 1996 concernente il requisito
contributivo per il diritto a pensione di anzianità, sono da
applicare anche alle pensioni anticipate.
In relazione alla pensione di
vecchiaia, di inabilità e all’assegno ordinario per invalidità
occorre tenere presente in particolare il messaggio n. 27242 del 16
settembre 1994. Si richiama, altresì, quanto disposto con circolari
nn. 82 del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010 e si ribadisce
quanto comunicato con circolari e messaggi pubblicati in applicazione
dell’articolo 48 del regolamento CEE n. 1408/71, (circolari nn. 84
del 31 marzo 1987 e 3 del 5 gennaio 1993, messaggi nn. 41474 del 24
luglio 1992, 14835 del 16 novembre 1996 e 9254 del 21 settembre
1999).
Le disposizioni suindicate sono
applicabili anche ai fini del perfezionamento dei requisiti
contributivi previsti per il diritto a pensione in base alla
totalizzazione dei periodi assicurativi italiani di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
6. Importo minimale delle pensioni in
regime internazionale
L’articolo 3, commi 15 e 16 della
legge n. 335/95 ha previsto che l’importo mensile in pagamento
delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore,
per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente in Italia. Successivamente è stato comunicato che il
minimale spetta unicamente a coloro che perfezionano il requisito
contributivo in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi
italiani ed esteri, escludendo dal beneficio coloro che perfezionano
i requisiti assicurativi in base ai soli periodi italiani (vedi in
particolare la circolare n. 271 del 7 novembre 1995 e il messaggio n.
11223 del 15 maggio 2009).
Le disposizioni suindicate continuano a
trovare applicazione anche nei confronti di soggetti assicurati
unicamente dopo il 1995, ai quali spetta una pensione calcolata
secondo il sistema contributivo.
7. Soggetti che hanno maturato i
requisiti entro il 31 dicembre 2011
I soggetti che hanno maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione
di anzianità al 31 dicembre 2011 tenendo conto dei soli periodi
assicurativi italiani o totalizzando i periodi italiani ed esteri,
possono accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione
anticipata sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24,
commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento
pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione
della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto
legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122
del 2010.
Si confermano, altresì, le
disposizioni relative all’attribuzione del trattamento più
favorevole tra la pensione in regime nazionale e la pensione in
regime comunitario (vedi da ultimo il messaggio n. 19229 del 25
luglio 2007 e la circolare n. 88 del 2 luglio 2010).
8. Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS
(articolo 21)
a) Sistema EESSI (Electronic Exchange
of Social Security Information); punti di accesso
L’art. 21 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e
dell’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi
a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Al riguardo, occorre tenere presente
che, secondo quanto comunicato con circolare n. 82 del 1° luglio
2010, in applicazione dell'art. 78, comma 1, del regolamento n.
883/2004, per la realizzazione dello scambio telematico delle
informazioni di sicurezza sociale tra le istituzioni degli Stati
membri dell’U.E. nell’ambito del progetto EESSI, il decreto
ministeriale del 29 gennaio 2009 ha designato quali punti di accesso
per l’Italia n. 4 organismi: Ministero della Salute, INAIL, INPDAP
e INPS.
In particolare l’INPS, designato
quale punto di accesso per lo scambio di informazioni relative alle
prestazioni pensionistiche, alle prestazioni a sostegno del reddito
di natura previdenziale o assistenziale per tutti gli enti pubblici e
privati che erogano prestazioni dello stesso tipo, risulta già
designato quale punto di accesso per lo scambio di informazioni
attinenti le prestazioni della gestione ex ENPALS.
A seguito della soppressione
dell’INPDAP, l’INPS diviene l’unico punto di accesso, oltre che
per le prestazioni suindicate, anche per le prestazioni
previdenziali dei dipendenti pubblici.
b) Gestione ex INPDAP - modalità di
presentazione delle domande di pensione presentate dai dipendenti
pubblici in base ai regolamenti comunitari
In attesa di successive indicazioni che
saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti
interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2
del citato art. 21, le domande di trattamenti pensionistici dei
dipendenti pubblici da esaminare in base alla regolamentazione
comunitaria devono essere presentate, secondo le consuete modalità,
alle strutture territoriali dell’INPDAP.
c) Gestione ex ENPALS - modalità di
presentazione delle domande di pensione presentate dagli iscritti in
base ai regolamenti comunitari ed agli accordi bilaterali
Analogamente a quanto indicato al punto
precedente, le domande relative a trattamenti pensionistici da
esaminare in base alla regolamentazione comunitaria ed agli accordi
bilaterali devono essere presentate dagli iscritti all’ENPALS,
secondo le consuete modalità, presso le strutture territoriali
dell’ENPALS.
Parte II – Accordo con la
Confederazione svizzera e Accordo SEE – Svizzera e Stati SEE
a) Accordo tra la Comunità europea, i
suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
Le disposizioni della Parte I sono
applicabili anche nei confronti della Confederazione svizzera, alla
quale i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 sono stati estesi a
decorrere dal 1° aprile 2012 (vedi circolari nn. 70 del 22 maggio
2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012).
b) Accordo SEE
Le disposizioni della Parte I sono
applicabili anche nei confronti dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein
e Norvegia), ai quali i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 sono
stati estesi a decorrere dal 1° giugno 2012 (vedi circolari n. 77
del 6 giugno 2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012).
Il Direttore Generale
Nori
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