Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Accordi bilaterali di sicurezza sociale
. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i
quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
(articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati
per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in
regime bilaterale e cd. importo soglia.
SOMMARIO:
Pensioni in regime bilaterale- importo
del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo
soglia – parere del Ministero del Lavoro.
In base al comma 7 dell’articolo 24
della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con
modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo
accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996,
in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la
pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno
2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11
dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo
accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996,
in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la
pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che
l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non
inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del
c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in
tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione
di una prestazione pensionistica.
In particolare il Ministero precisa
che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la
concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni
in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite
dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche
nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli
stessi criteri applicati nella determinazione del diritto
all’integrazione al trattamento minimo.
In considerazione di quanto sopra,
anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità
internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del
pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della
ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i
casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in
regime bilaterale.
L’importo del pro-rata estero, cioè,
dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione
per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato,
così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Gli Accordi bilaterali di sicurezza
sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al
principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del
regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con
quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe
penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto
rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.
I singoli Accordi, riesaminati nel loro
testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del
pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che
rientrano totalmente nel sistema contributivo.
Il Direttore Generale
Nori
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