domenica 28 ottobre 2012

Pensioni TPL, dopo la diffida della FAST … l’INPS chiarisce le regole!


da:http://www.sindacatofast.it/sites/default/files/doc_pdf_inf/TPL%20%20%20INPS%20Pensione%20di%20vecchiaia.pdf
Con una nota di risposta, trasmessa alla Segreteria Nazionale FAST
CONFSAL, l’INPS rimuove alcuni vincoli previdenziali strumentali inseriti di
soppiatto nel Messaggio n. 11010 del 2/7/2012, che impedivano  l’accesso alla
pensione di vecchiaia a 55/60 a seconda del genere al Personale Viaggiante del TPL.
Diventa meno complicato l’accesso alla pensione di vecchiaia per il Personale
Viaggiante del TPL. L’INPS, dopo la diffida inviata  dalla FAST CONFSAL, con la quale
erano tate mosse eccezioni di illegittimità sulle regole d’accesso definite contro legge con
il Messaggio surrichiamato, è costretta a fare ammenda  ed a modificare le sue
interpretazioni restrittive, per come richiesto dalla FAST ed a informarne il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali verso il quale la FAST aveva esteso la sua diffida.
I rilievi che erano stati mossi con la nostra nota rispetto alle regole introdotte in
modo dissimulato dall’INPS con il Messaggio 11010 sono stati:
 L’illegittimità del requisito richiesto della continuità di servizio inserito all’esempio
n° 3  del Messaggio 11010, in quanto impediva l’accesso alla Pensione a 55/60
anni al Personale Viaggiante che nell’arco della sua carriera andava incontro a
periodi magari brevi d’inidoneità alle sue mansioni  o a fasi temporali
d’utilizzazione in incarichi diversi, pur  essendo  in  possesso  dei requisiti
previdenziali previsti dalla legge per l’accesso  al pensionamento a 55/60 anni a
seconda del genere. Questa regola inserita di  nascosto dall’INPS  avrebbe
costretto: Autisti/Macchinisti, Addetti alla verifica dei titoli di viaggio, Addetti
all’esercizio a restare in servizio fino a 66 anni, maggiorati con le regole sulle
aspettative di vita previste dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 che sposteranno
quanto prima detto limite ad oltre 67 anni;
 L’illegittimità della previsione di una dichiarazione formale, quale condizione
indispensabile per l’accesso a pensione, sullo svolgimento delle lavorazioni
svolte nel corso della propria carriera, anche a carico  del lavoratore con
conseguente  assunzione da parte sua delle responsabilità che ne derivavano.
Una   fattispecie che avrebbe esposto il  lavoratore dipendente  a profili
penali, per un obbligo che invece fa capo  al solo datore di lavoro ed alle
verifiche dell’Istituto Previdenziale;
 L’illegittimità della previsione della prevalenza contributiva nelle mansioni tipiche
del Personale Viaggiante per poter fruire dell’accesso al pensionamento di
vecchiaia  con età ridotta rispetto alle regole ordinarie sancite dall’art. 24 della
legge 214/2011.

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